Art. 3-bis 
 
          Strategia nazionale contro la poverta' energetica 
 
  1. Dopo il comma 6  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Sulla base dei dati forniti  dall'Osservatorio  di  cui  al
comma  6,  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con  proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  adotta  la  Strategia  nazionale
contro la poverta' energetica. 
  6-ter. La Strategia di cui  al  comma  6-bis  stabilisce  obiettivi
indicativi periodici per  l'elaborazione,  a  livello  nazionale,  di
misure strutturali e di lungo  periodo  e  per  l'integrazione  delle
azioni in corso di esecuzione e  di  quelle  programmate  nell'ambito
delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo  ed
efficace il fenomeno della poverta' energetica. 
  6-quater. Lo schema della  Strategia  di  cui  al  comma  6-bis  e'
sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti  della  consultazione
sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della
Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla
Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo  da
favorire    un'ampia    partecipazione,    per     la     valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima. 
  6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma
6-bis e' attuata con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  210,  recante  «Attuazione
          della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  11  (Clienti  vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica).  -  1.  Sono  clienti  vulnerabili  i
          clienti civili: 
                a)  che  si  trovano  in  condizioni   economicamente
          svantaggiate o che versano in gravi condizioni  di  salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche  alimentate   dall'energia   elettrica,
          necessarie per il  loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 75, della legge 4  agosto  2017,  n.
          124; 
                b) presso i quali sono presenti persone  che  versano
          in  gravi  condizioni  di  salute,   tali   da   richiedere
          l'utilizzo    di    apparecchiature     medico-terapeutiche
          alimentate dall'energia elettrica, necessarie per  il  loro
          mantenimento in vita; 
                c) che rientrano tra i soggetti  con  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori  non
          interconnesse; 
                e) le cui utenze sono ubicate in strutture  abitative
          di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                f) di eta' superiore ai 75 anni. 
              2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di
          maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge
          4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti  ad  offrire
          ai clienti vulnerabili di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo che ne facciano richiesta la fornitura di  energia
          elettrica ad un prezzo che rifletta il  costo  dell'energia
          nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti  del  servizio
          di commercializzazione e le condizioni  contrattuali  e  di
          qualita' del servizio, cosi' come definiti  dall'ARERA  con
          uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. 
              3. Al fine di incrementare il grado  di  consapevolezza
          dei  clienti  finali  sui  prezzi  dell'energia  elettrica,
          l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
          dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del  prezzo
          dell'energia elettrica all'ingrosso. 
              4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla  base
          del riesame  della  Commissione  europea  sugli  interventi
          pubblici  nella  fissazione   dei   prezzi   di   fornitura
          dell'energia elettrica ai clienti civili in  condizioni  di
          poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
          paragrafo 10, della direttiva  (UE)  2019/944,  propone  al
          Consiglio dei ministri un disegno di legge per  l'eventuale
          superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del  presente
          articolo, con contestuale previsione delle  misure  sociali
          di  sostegno  ai  clienti  vulnerabili   alternative   agli
          interventi  pubblici  nella  fissazione   del   prezzo   di
          fornitura dell'energia elettrica. 
              5.  Con  decreto   del   Ministro   della   transizione
          ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          presso   il   Ministero   della   transizione    ecologica,
          l'Osservatorio   nazionale   della   poverta'   energetica.
          L'Osservatorio e' un  organo  collegiale  composto  da  sei
          membri nominati con decreto del Ministro della  transizione
          ecologica. Dei sei  membri,  due,  compreso  il  Presidente
          dell'Osservatorio,  sono  designati  dal   Ministro   della
          transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture  e
          della   mobilita'   sostenibili;   uno   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  Bolzano;  uno  dall'ARERA.
          L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico  del  Gestore
          dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico  S.p.a.
          La   partecipazione   all'Osservatorio   non   prevede   il
          riconoscimento di  compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
          presenze ed altri emolumenti comunque denominati. 
              6. L'Osservatorio: 
                a) propone al Ministero della transizione ecologica e
          all'ARERA misure di  contrasto  alla  poverta'  energetica,
          anche attraverso  azioni  di  comunicazione,  formazione  e
          assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi  dei
          portatori di interesse; 
                b) effettua, con cadenza  biennale,  il  monitoraggio
          del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
          anche ai fini della comunicazione integrata sulla  poverta'
          energetica di cui all'articolo  24,  del  regolamento  (UE)
          2018/1999; 
                c) anche ai fini di cui alla lettera b) del  presente
          comma, elabora criteri per  l'elaborazione  del  numero  di
          famiglie in condizioni di poverta' energetica. 
              6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di
          cui al comma 6, il Ministro  della  transizione  ecologica,
          con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          adotta  la   Strategia   nazionale   contro   la   poverta'
          energetica. 
              6-ter. La Strategia di cui al  comma  6-bis  stabilisce
          obiettivi  indicativi  periodici  per   l'elaborazione,   a
          livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo
          e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione  e
          di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche
          al fine di contrastare in  modo  omogeneo  ed  efficace  il
          fenomeno della poverta' energetica. 
              6-quater. Lo schema della Strategia  di  cui  al  comma
          6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica  e  gli  esiti
          della consultazione sono incorporati, in  forma  sintetica,
          nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase
          di attuazione delle misure previste  dalla  Strategia  sono
          svolte  consultazioni  pubbliche  periodiche,  in  modo  da
          favorire  un'ampia  partecipazione,  per   la   valutazione
          dell'aggiornamento della Strategia medesima. 
              6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  La
          Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7. Fermo quanto previsto  dal  presente  articolo,  gli
          enti locali che partecipano alle comunita' energetiche  dei
          cittadini,  con  le  risorse  disponibili  a   legislazione
          vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico della  finanza  pubblica,  adottano  iniziative  per
          promuovere la  partecipazione  alle  comunita'  stesse  dei
          clienti  vulnerabili  di  cui  al  comma  1  del   presente
          articolo,  affinche'  questi  ultimi  possano  accedere  ai
          benefici ambientali, economici e sociali  assicurati  dalla
          comunita' stessa. A supporto della  realizzazione  di  tali
          progetti,  il  Gestore  dei  servizi   energetici   S.p.a.,
          nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
          dei  comuni,  mette  a  disposizione  servizi   informativi
          dedicati, ivi inclusi  guide  informative  e  strumenti  di
          simulazione.».