Art. 6 
 
         Interventi in favore del settore dell'autotrasporto 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici  e  al
fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per  l'anno  2022.  Tali
risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria,  per  il
medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1,  comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel  settore
del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede  legale  o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e  di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonche'  Euro
VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,  e'  riconosciuto,  per  l'anno
2022, nel limite massimo  di  spesa  di  29,6  milioni  di  euro,  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15  per
cento del  costo  di  acquisto,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, del  componente  AdBlue  necessario  per  la  trazione  dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  3,  con
particolare  riguardo  alle  procedure  di  concessione  del  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  5. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  d'esercizio  e  di
compensare  parzialmente  i  maggiori  oneri  sostenuti,  promuovendo
altresi' il processo di  incremento  dell'efficienza  energetica  nel
settore del trasporto di merci su strada, alle  imprese  aventi  sede
legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia,  esercenti  attivita'
logistica e di trasporto delle merci in  conto  terzi  con  mezzi  di
trasporto ad elevata sostenibilita' ad  alimentazione  alternativa  a
metano liquefatto, e'  riconosciuto,  per  l'anno  2022,  nel  limite
massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta nella misura pari  al  20  per  cento  delle  spese
sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per  l'acquisto
di gas naturale liquefatto utilizzato per la  trazione  dei  predetti
mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  senza
l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  5,  con
particolare  riguardo  alle  procedure  di  concessione  del  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  complessivi
79,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge
          28 dicembre 1998, n.  451  (Disposizioni  urgenti  per  gli
          addetti  ai  settori  del  trasporto  pubblico   locale   e
          dell'autotrasporto) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40: 
              «Art. 2 (Oneri indiretti in materia di  autotrasporto).
          - (Omissis). 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 150,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «(Omissis). 
              150. E' autorizzata la spesa di  250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 106,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
              «(Omissis). 
              106. Limitatamente al periodo d'imposta in  corso  alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui  all'articolo  66,  comma  5,  primo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta anche per  i  trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in  cui
          ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
          comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,   e'
          autorizzato uno stanziamento di 120  milioni  di  euro  per
          l'anno 2006. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 53,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, si veda nei riferimenti normativi
          all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 4. 
              - Per il testo degli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.