Art. 8 
 
         Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese 
          conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.  40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  dopo  il  comma  14-sexies,  e'  inserito  il
seguente: 
      « 14-septies. Fino al 30 giugno 2022  le  garanzie  di  cui  al
presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime
condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di
liquidita' delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »; 
    b) all'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole  « A
decorrere dal 1°  aprile  2022,  le  garanzie  sono  concesse  previo
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono
inserite le  seguenti:  « .  Fino  al  30  giugno  2022  la  predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti
concessi a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di  liquidita'  delle
imprese conseguenti ai maggiori costi  derivanti  dagli  aumenti  dei
prezzi dell'energia». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  13,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  I
          limiti di importo del prestito di cui al comma  2,  lettera
          c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui  al
          comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti   all'importo   del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
              1-ter. Dalle  garanzie  per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
          territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
          giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
          delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
          adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
          La condizione di cui al presente comma non si applica se la
          societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
          un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
          personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022,
          per finanziamenti di durata non superiore a 6  anni  ovvero
          al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                a-bis)  previa  notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
                b) al 31 dicembre  2019  l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
                c) l'importo del prestito assistito da  garanzia  non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                  1) 25 per cento del  fatturato  annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                  2) il doppio dei costi del  personale  dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                d)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                  1) 90 per cento per imprese con non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                  2)  80  per  cento  per  imprese  con  valore   del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                  3) 70 per cento  per  le  imprese  col  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
          rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                  1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                  2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  f) la garanzia e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                  g) la garanzia copre nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                  h)  le  commissioni  devono  essere   limitate   al
          recupero dei costi e il  costo  dei  finanziamenti  coperti
          dalla garanzia deve essere inferiore al costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                  i) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                  l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                  m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                  n) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
                  n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Ai fini dell'individuazione del  limite  di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
              4. Ai fini  dell'individuazione  della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
              5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
              6.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
                a)  l'impresa  interessata   all'erogazione   di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
                b) in  caso  di  esito  positivo  della  delibera  di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
                c) il soggetto finanziatore procede al  rilascio  del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
              7. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
                e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
          produttiva strategica. 
              8. Con il decreto di cui  al  comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
              9. I soggetti  finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
              11. In caso  di  modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              12. L'efficacia dei commi  da  1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione Europea. 
              13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
          al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
          assunte o da assumere da Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
          (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
          anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima  perdita,   su
          portafogli di finanziamenti concessi, in  qualsiasi  forma,
          da banche e da altri soggetti abilitati  all'esercizio  del
          credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
          sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
          epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
          da  assicurare  la  concessione  da  parte   dei   soggetti
          finanziatori   di   nuovi   finanziamenti    in    funzione
          dell'ammontare  del  capitale  regolamentare  liberato  per
          effetto delle garanzie  stesse.  La  garanzia  e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
              14-bis. Al fine di assicurare la necessaria  liquidita'
          alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A.,  fino  al
          30 giugno  2022,  concede  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato
          e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti  nel
          presente  articolo,  in  favore  di   banche,   istituzioni
          finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
          sottoscrivono in Italia  prestiti  obbligazionari  o  altri
          titoli di debito emessi dalle suddette imprese  a  cui  sia
          attribuita da parte di una primaria agenzia di  rating  una
          classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
          dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
          quelli assunti ai sensi del comma 1,  non  devono  superare
          l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 
              14-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
              14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
              14-quinquies.  Alle  obbligazioni  della  SACE   S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
              14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui  ai  commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  sul  mercato
          del lavoro; 
                e) rilevanza specifica  nell'ambito  di  una  filiera
          produttiva strategica. 
              14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie  di  cui
          al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono  concesse,
          alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di
          comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
          ai  maggiori  costi  derivanti  dagli  aumenti  dei  prezzi
          dell'energia.». 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto  dalle  lettere
          a) e m) , in deroga alla vigente disciplina  del  Fondo  di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
                a) la garanzia  e'  concessa  a  titolo  gratuito.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022,  le  garanzie  sono  concesse
          previo pagamento di una commissione da versare al Fondo  di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022  la  predetta
          commissione non e' dovuta per  le  garanzie  rilasciate  su
          finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
          liquidita' delle  imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi
          derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia; 
                b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
                c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
                  1)  il  doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                  2)  il  25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                  3)  il  fabbisogno  per  costi  del   capitale   di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                  3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                c-bis)  previa  notifica   e   autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                d)  per   le   operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                f) per le operazioni per le quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                g) fino al 30  giugno  2022,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 6  marzo  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto  salvo
          quanto previsto per le operazioni finanziarie di  cui  alla
          lettera m) del presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa
          senza applicazione del modello di valutazione di  cui  alla
          parte IX, lettera A, delle condizioni di  ammissibilita'  e
          disposizioni di carattere  generale  per  l'amministrazione
          del Fondo di garanzia  allegate  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  12  febbraio  2019,  di  cui  al
          comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
          febbraio 2019. Ai fini della definizione  delle  misure  di
          accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
          di ammissione  della  singola  operazione  finanziaria,  la
          probabilita' di inadempimento delle  imprese  e'  calcolata
          esclusivamente sulla base dei  dati  contenuti  nel  modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                g-bis) la garanzia e' concessa anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                g-ter)  la  garanzia  e'   altresi'   concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                g-quater) la garanzia e' concessa,  anche  prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                h) non  e'  dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                i) per operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                l)  per  le  garanzie  su  specifici  portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi dell'articolo 108 del  TFUE,  sono  ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, nonche',  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  con
          copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che  in
          riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da  banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  Testo
          Unico bancario di cui al decreto legislativo  1°  settembre
          1993  n.  385  e  dagli  altri  soggetti   abilitati   alla
          concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
          e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
          professioni, di associazioni professionali  e  di  societa'
          tra professionisti nonche'  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di cui alla sezione K del  codice  ATECO  la  cui
          attivita' d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
          COVID-19,   secondo   quanto   attestato   dall'interessato
          mediante    dichiarazione    autocertificata    ai    sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000   n.   445,   purche'   tali
          finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del  capitale
          non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano  una  durata
          fino   a   120   mesi   e   un   importo   non   superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per  il  rilascio
          della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto  il
          pagamento di una commissione da versare  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa  in
          favore di beneficiari  finali  che  presentano  esposizioni
          che,  anche  prima  del  31  gennaio   2020,   sono   state
          classificate  come  inadempienze  probabili  o  esposizioni
          scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate   ai   sensi   delle
          avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
          n.  272  del  30  luglio  2008  della  Banca  d'Italia,   a
          condizione che le  predette  esposizioni  alla  data  della
          richiesta del finanziamento non siano  piu'  classificabili
          come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
          caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto  di
          misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa  in
          favore dei beneficiari finali a condizione  che  le  stesse
          esposizioni  non  siano  classificabili  come   esposizioni
          deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis,  paragrafo
          6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
          disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; 
                m-bis) per i finanziamenti di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere  m)  e
          m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
          previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
          richiesta del soggetto finanziato e previo accordo  tra  le
          parti, puo' essere differito di un periodo non superiore  a
          sei mesi, fermi restando gli  obblighi  di  segnalazione  e
          prudenziali; 
                n) in favore dei soggetti beneficiari  con  ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                n-bis)  previa   autorizzazione   della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                o) sono  prorogati  per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta  anche
          su   operazioni   finanziarie   gia'    perfezionate    con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                p-bis) per i finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                a)   l'ammontare   massimo    dei    portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
          e importo previste dal  comma  1,  lettera  c),  e  possono
          essere deliberati, perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                c) i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                d) il punto di stacco e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                e) la garanzia e' concessa a copertura di  una  quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                f) la quota della tranche junior coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                h) i finanziamenti possono essere concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, le parole "fino al  31  dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
              4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
          le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  esistenti  a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
              4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
              6. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici'' sono inserite le parole "e privati". 
              7. Le garanzie di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi
          da  banche  e  intermediari  finanziari  finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo  articolo  111  e   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'articolo 111, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, e' abrogato. 
              12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
          garanzia di cui all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di
          euro  100  milioni,  sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,  quanto
          a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».