L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli articoli  3-bis,
190, 190-bis e 335; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   3,   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti  per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio  2019  emanato  in
attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  recante
disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese  di
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio
e di finanziamento  del  terrorismo  in  materia  di  organizzazione,
procedure e controlli interni e di adeguata verifica della  clientela
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               INDICE 
 
Capo I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
Capo II -  Trasmissione  annuale  delle  informazioni  sull'attivita'
  assicurativa svolta nei rami danni 
  Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati) 
  Art. 5 (Modalita' di trasmissione delle informazioni) 
Capo III - Disposizioni finali 
  Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli  190
e 190-bis  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e
successive modificazioni e integrazioni.