L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli articoli 3-bis, 190, 190-bis e 335; Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Adotta il seguente regolamento: INDICE Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Trasmissione annuale delle informazioni sull'attivita' assicurativa svolta nei rami danni Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati) Art. 5 (Modalita' di trasmissione delle informazioni) Capo III - Disposizioni finali Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.