Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e  successive
modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
    b) «imprese operanti nei rami Danni»:  imprese  di  assicurazione
con sede legale in Italia, imprese di assicurazione con  sede  legale
in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un  Paese  aderente
allo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo,  che  operano  in
Italia nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del Codice.