IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013  n.
1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de  minimis»  ed  agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28,  relativo  agli  aiuti  per  il   pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto regolamento (UE)  2220/2020  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed  in
particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale -  PSRN  2014-2022,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima  modifica  approvata
con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in  particolare,  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare,  l'art.  1
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e  76
del regolamento (UE) 2115/2021, con  una  dotazione  finanziaria  per
l'anno 2022 di 50 milioni di euro, disposta dal citato comma 515; 
  Considerato, in particolare, l'art.  1,  comma  515,  della  citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234,  il  quale  nello  stabilire  che  le
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento
e la gestione del Fondo sono  definite  con  successivo  decreto  del
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  dispone,
altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso
siano definiti annualmente  nel  Piano  di  gestione  dei  rischi  in
agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 102/2004; 
  Considerate  le  misure  di  sostegno  alla  gestione  del  rischio
attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali
2014-2020 ed in particolare la misura 5  «Ripristino  del  potenziale
produttivo agricolo  danneggiato  da  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici»,  prevista  dall'art.  18  del  regolamento   (UE)   n.
1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei  danni
arrecati alle  foreste  da  incendi,  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici»; 
  Considerato il Piano nazionale di sostegno del  settore  ortofrutta
in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e'
stabilito che i valori  delle  produzioni  assicurabili  con  polizze
agevolate sono stabiliti con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentarie
forestali 29 dicembre 2014, n. 3015, riguardante le  disposizioni  di
cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce
della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di  stato  al  settore
agricolo e forestale; 
  Visto il decreto direttoriale 24 luglio  2015,  n.  15757,  con  il
quale sono state  impartite  le  opportune  disposizioni  applicative
coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a  partire
dal primo gennaio 2015,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015,  n.  162,  relativo  alla  semplificazione
della gestione della politica agricola comune - PAC 2014-2020  e,  in
particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI),  il  Piano  di
mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione  del
reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere  b)  ed  f),
del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5  maggio  2016  n.  10158,  recante  disposizioni  per  il
riconoscimento,  la  costituzione  e  la  gestione   dei   fondi   di
mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui  all'art.
36 paragrafo  1,  lettere  b),  c)  e  d)  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2019, n. 1104; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 febbraio 2019, n. 1411, recante procedure  attuative  per
il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al  decreto
ministeriale 5 maggio 2016; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Considerato  che  gli  interventi  previsti  dal  regolamento  (UE)
2115/2021, in particolare quelli previsti  all'art.  76  inerente  la
Gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2023; 
  Ritenuto  opportuno,  quindi,   avviare   una   fase   sperimentale
comprensiva  dell'implementazione  degli  strumenti  propedeutici  al
funzionamento  del  Fondo  mutualistico   nazionale   di   cui   alla
sopracitata legge del 30 dicembre 2021, che garantisca  una  coerente
attuazione  con  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  2115/2021,
avvalendosi, nei limiti del necessario, della dotazione di  cui  alla
medesima legge; 
  Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerate le proposte presentate in  sede  di  confronto  tecnico
dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da  Confagricoltura,
da   Coldiretti,   dall'Associazione   nazionale   fra   le   imprese
assicuratrici - ANIA, dall'Associazione  nazionale  dei  consorzi  di
difesa - ASNACODI, dal Consorzio difesa produttori agricoli di Trento
- CODIPRA, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni -  IVASS  e
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del Piano verso gli obiettivi  del  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale e favoriscono l'adozione di  strumenti  adeguati  di
copertura dei rischi delle imprese agricole e  un  ampliamento  delle
imprese  assicurate  anche  mediante   una   migliore   distribuzione
territoriale e settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta la disciplina in materia  di  sostegno
pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex
ante per la campagna 2022, ai sensi di quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102  e  successive  modificazioni,  dal
regolamento (UE) n.  1305/2013,  dal  Programma  di  sviluppo  rurale
nazionale 2014-2022 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Il sostegno pubblico di cui al comma  1  alle  misure  di  aiuto
nazionali, complementari a quelle previste dal  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  e'  attuato  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  in
bilancio stanziate nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   ai   sensi   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonche', per quanto  attiene  agli
interventi di cui all'art 14, nei limiti delle risorse stanziate  nel
medesimo stato di previsione ai sensi dell'art. 1, comma  515,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.