IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»; Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021, con una dotazione finanziaria per l'anno 2022 di 50 milioni di euro, disposta dal citato comma 515; Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 102/2004; Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici»; Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali 29 dicembre 2014, n. 3015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale; Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune - PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2019, n. 1104; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2019, n. 1411, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente la Gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023; Ritenuto opportuno, quindi, avviare una fase sperimentale comprensiva dell'implementazione degli strumenti propedeutici al funzionamento del Fondo mutualistico nazionale di cui alla sopracitata legge del 30 dicembre 2021, che garantisca una coerente attuazione con quanto previsto dal regolamento (UE) 2115/2021, avvalendosi, nei limiti del necessario, della dotazione di cui alla medesima legge; Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da Confagricoltura, da Coldiretti, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dal Consorzio difesa produttori agricoli di Trento - CODIPRA, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2022, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonche', per quanto attiene agli interventi di cui all'art 14, nei limiti delle risorse stanziate nel medesimo stato di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.