((Art. 1 bis 
 
      Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022: 
  a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto  indicati
prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
  1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
  2) oli da gas o gasolio usato  come  carburante:  367,40  euro  per
mille litri; 
  3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come  carburanti:  182,61
euro per mille chilogrammi; 
  4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; 
  b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per  autotrazione
e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile
2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  6  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e,  per
il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1,  lettera
a), numero 2),  del  presente  articolo,  l'aliquota  di  accisa  sul
gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, non si applica per il periodo  dal  22  aprile  2022
all'8 luglio 2022. 
  3. Ai fini della corretta applicazione  delle  aliquote  di  accisa
diminuite per effetto sia del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1,  lettera  a),  del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per  via  telematica,  i  dati
relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera  a),
del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi  e  impianti  alla  data  dell'8  luglio  2022.  In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma  1,  lettere
a) e b), del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),  del
presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto  dall'articolo
1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati  relativi
ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usati  come  carburante
giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli  eventuali
comportamenti omissivi posti in essere. 
  4. Per la mancata comunicazione di cui al comma  3  si  applica  la
sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 504  del  1995;  la  medesima  sanzione  e'
applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma  3
con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal  comma  1,
lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei  Ministeri,  degli  enti  e
degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della
guardia di finanza, per  monitorare  l'andamento  dei  prezzi,  anche
relativi alla vendita al pubblico, dei  prodotti  energetici  cui  si
applica la suddetta diminuzione,  praticati  nell'ambito  dell'intera
filiera di distribuzione  commerciale.  Il  Corpo  della  guardia  di
finanza agisce con i poteri di indagine ad esso  attribuiti  ai  fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  imposte
dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera  m),  e  4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma  e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  polizia
economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza  ha  accesso
diretto, anche in forma massiva,  ai  dati  comunicati  relativamente
alle  giacenze  dei  prodotti  energetici  dei  depositi  commerciali
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli  impianti
di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2,  lettera
b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette  ai
sensi del codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
  6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,  lettera  b),
sul gas naturale usato per  autotrazione,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di  cui  al  comma  5  relativamente  al
monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  del  predetto  gas  naturale
praticati   nell'ambito   dell'intera   filiera   di    distribuzione
commerciale. 
  7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi  5  e  6  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al  comma  1,
lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della transizione ecologica, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 1,  comma  291,  della  stessa  legge,
anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma  291.
Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni
necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo  stesso  decreto,  con
l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui
al numero 4-bis della tabella A allegata al testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  nonche'  prevedere
l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i  depositi  commerciali  e   degli   esercenti   gli   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti  di  cui  al  comma   3,   di
trasmettere  i  dati  relativi  alle  giacenze,  rilevate  presso   i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per  i  quali
il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di  accisa;
per la mancata comunicazione  delle  suddette  giacenze  nonche'  per
l'invio della  medesima  comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1,  comma
8, del presente decreto. Il decreto di cui  al  presente  comma  puo'
altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al
comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione. 
  9. Allo scopo  di  prevenire  il  rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di  accisa  stabilita  dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della  legge
n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per  l'anno  2022  e  in  107,25
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38.))