Art. 2 
 
                   Bonus carburante ai dipendenti 
 
  1. Per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o
analoghi titoli ceduti ((dai datori di lavoro privati)) ai lavoratori
dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro  200  per
lavoratore,  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo 51, comma  3,  ((del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al  decreto))  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,9
milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 38.