Art. 1 - bis 
 
      Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022: 
    a) le aliquote di accisa di cui all'allegato  I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile
2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  6  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e,  per
il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1,  lettera
a), numero 2),  del  presente  articolo,  l'aliquota  di  accisa  sul
gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, non si applica per il periodo  dal  22  aprile  2022
all'8 luglio 2022. 
  3. Ai fini della corretta applicazione  delle  aliquote  di  accisa
diminuite per effetto sia del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1,  lettera  a),  del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per  via  telematica,  i  dati
relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera  a),
del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi  e  impianti  alla  data  dell'8  luglio  2022.  In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma  1,  lettere
a) e b), del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),  del
presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto  dall'articolo
1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati  relativi
ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usati  come  carburante
giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli  eventuali
comportamenti omissivi posti in essere. 
  4. Per la mancata comunicazione di cui al comma  3  si  applica  la
sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 504  del  1995;  la  medesima  sanzione  e'
applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma  3
con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal  comma  1,
lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei  Ministeri,  degli  enti  e
degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della
guardia di finanza, per  monitorare  l'andamento  dei  prezzi,  anche
relativi alla vendita al pubblico, dei  prodotti  energetici  cui  si
applica la suddetta diminuzione,  praticati  nell'ambito  dell'intera
filiera di distribuzione  commerciale.  Il  Corpo  della  guardia  di
finanza agisce con i poteri di indagine ad esso  attribuiti  ai  fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  imposte
dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera  m),  e  4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma  e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  polizia
economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza  ha  accesso
diretto, anche in forma massiva,  ai  dati  comunicati  relativamente
alle  giacenze  dei  prodotti  energetici  dei  depositi  commerciali
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli  impianti
di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2,  lettera
b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette  ai
sensi del codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
  6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,  lettera  b),
sul gas naturale usato per  autotrazione,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di  cui  al  comma  5  relativamente  al
monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  del  predetto  gas  naturale
praticati   nell'ambito   dell'intera   filiera   di    distribuzione
commerciale. 
  7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi  5  e  6  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al  comma  1,
lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della transizione ecologica, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 1,  comma  291,  della  stessa  legge,
anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma  291.
Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni
necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo  stesso  decreto,  con
l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui
al numero 4-bis della tabella A allegata al testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  nonche'  prevedere
l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i  depositi  commerciali  e   degli   esercenti   gli   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti  di  cui  al  comma   3,   di
trasmettere  i  dati  relativi  alle  giacenze,  rilevate  presso   i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per  i  quali
il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di  accisa;
per la mancata comunicazione  delle  suddette  giacenze  nonche'  per
l'invio della  medesima  comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1,  comma
8, del presente decreto. Il decreto di cui  al  presente  comma  puo'
altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al
comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione. 
  9. Allo scopo  di  prevenire  il  rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di  accisa  stabilita  dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della  legge
n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per  l'anno  2022  e  in  107,25
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  I  del  citato
          decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   come
          modificato dalla presente legge: 
 
                                                          «Allegato I 
 
          Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione  ed  aliquote
            vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
 
                              Prodotti energetici 
 
              Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
              Benzina: euro 478,40 per mille litri; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
          per mille litri; 
              Oli da gas o gasolio: 
                  usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; 
                  usato come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri; 
                  usato per la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 12,8 per mille litri; 
              Oli vegetali non modificati chimicamente usati  per  la
          produzione  diretta  o  indiretta  di  energia   elettrica:
          esenzione; 
              Oli combustibili: 
                  usati per riscaldamento: 
                    a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro  128,26775
          per mille chilogrammi; 
                    b) a basso tenore di zolfo  (BTZ):  euro  64,2421
          per mille chilogrammi; 
                  per uso industriale: 
                    a) ad alto tenore di zolfo (ATZ):  euro  63,75351
          per mille chilogrammi; 
                    b) a basso tenore di zolfo (BTZ):  euro  31,38870
          per mille chilogrammi; 
                  usati per la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. 
              Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione
          diretta o indiretta di energia  elettrica:  euro  15,4  per
          mille chilogrammi. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
                  usato come carburante: euro 367,40 per mille kg.; 
                  usato come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg.; 
                  usato per la  produzione  diretta  o  indiretta  di
          energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; 
              Gas naturale: 
                  per autotrazione: zero euro per metro cubo; 
                  per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
                  per combustione per usi civili: 
                    a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
                    b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
                    c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                  per i consumi nei territori di cui all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote: 
                    a) per gli usi di cui alle precedenti lettere  a)
          e b): lire 74 al mc.; 
                    b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
                  per la produzione diretta o  indiretta  di  energia
          elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati: 
                  per uso riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle
          imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; 
                  per uso riscaldamento da imprese:  12,00  euro  per
          mille chilogrammi; 
                  per la produzione diretta o  indiretta  di  energia
          elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; 
 
                          Alcole e bevande alcoliche 
 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. (2) 
 
                               Tabacchi lavorati 
 
              a) sigari 23,00%(percento); 
              b) sigaretti 23,5%(percento); 
              c) sigarette 59,5%(percento); 
              d) tabacco da fumo: 
                  1) tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%(percento); 
                  2) altri tabacchi da fumo 56,00%(percento); 
                e) tabacco da fiuto 24,78%; 
                f) tabacco da masticare 24,78%; 
 
                               Energia elettrica 
 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3): 
                  per qualsiasi applicazione nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                  per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi  dalle
          abitazioni: 
                    a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                    b)  per  i  consumi  superiori  a  1.200.000  kWh
          mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820 
                  per la fornitura di energia  elettrica  erogata  da
          impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di
          impianti  elettrici   con   potenza   installata   nominale
          superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005  per
          ogni kWh. 
 
                              Imposizioni diverse 
 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.». 
              - L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 6  aprile  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, reca  «Rideterminazione
          temporanea delle aliquote di accisa». 
              -  Per  i  riferimenti  alla  Tabella  A  del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative),  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Per il testo degli  articoli  19-bis,  25  e  50  del
          decreto legislativo n. 504  del  1995  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative)   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n.68 (Adeguamento dei compiti del  Corpo  della
          Guardia di finanza, a norma dell'articolo  4  della  L.  31
          marzo 2000, n. 78) e' riportato nelle note all'articolo 1. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                «Art.  11  (Introduzione   Documento   Amministrativo
          Semplificato  telematico).-  1.  Con   determinazione   del
          Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  da
          adottare entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  fissati  tempi  e  modalita'  per
          introdurre  l'obbligo,  entro  il  30  settembre  2020,  di
          utilizzo del sistema informatizzato per  la  presentazione,
          esclusivamente  in  forma  telematica,  del  documento   di
          accompagnamento  di  cui  all'articolo   12   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  recante  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative. La presente disposizione  si  applica  alla
          circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
          gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.». 
              - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 3 ottobre
          2006, n.262, convertito con modificazioni  dalla  legge  24
          novembre  2006,  n.286  recante  disposizioni  urgenti   in
          materia  tributaria  e  finanziaria,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Il riferimento della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Il riferimento del decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma  dell'articolo  7
          della legge 29  luglio  2003,  n.  229)  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1, commi 290 e 291,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 1.