Art. 1 - bis
Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile
2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per
il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera
a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022
all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa
diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro
il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati
relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del
presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto dall'articolo
1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi
ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante
giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la
sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione e'
applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3
con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e
degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della
guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche
relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si
applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera
filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di
finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia
economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso
diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente
alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti
di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera
b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai
sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b),
sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al
monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale
praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione
commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1,
lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo
1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge,
anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291.
Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni
necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con
l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui
al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere
l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di
trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali
il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa;
per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonche' per
l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma
8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma puo'
altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al
comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge
n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'Allegato I del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 478,40 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421
per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870
per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 367,40 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: zero euro per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. (2)
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,00%(percento);
b) sigaretti 23,5%(percento);
c) sigarette 59,5%(percento);
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%(percento);
2) altri tabacchi da fumo 56,00%(percento);
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh
mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, reca «Rideterminazione
temporanea delle aliquote di accisa».
- Per i riferimenti alla Tabella A del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 19-bis, 25 e 50 del
decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n.68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78) e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 11 (Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico).- 1. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per
introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di
utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione,
esclusivamente in forma telematica, del documento di
accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.».
- Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n.286 recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.