Art. 2 
 
                   Bonus carburante ai dipendenti 
 
  1. Per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o
analoghi titoli ceduti dai datori di  lavoro  privati  ai  lavoratori
dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro  200  per
lavoratore,  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,9
milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art.  51  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto di lavoro. Si considerano  percepiti  nel  periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
                2. Non concorrono a formare il reddito: 
                  a)  i  contributi  previdenziali  e   assistenziali
          versati  dal  datore  di  lavoro  o   dal   lavoratore   in
          ottemperanza a  disposizioni  di  legge;  i  contributi  di
          assistenza sanitaria versati dal datore  di  lavoro  o  dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto  o
          di accordo o di regolamento aziendale,  che  operino  negli
          ambiti di intervento stabiliti con il decreto del  Ministro
          della salute di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettera
          e-ter), per un importo non  superiore  complessivamente  ad
          euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto  limite  si
          tiene conto anche dei contributi  di  assistenza  sanitaria
          versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
                  b); 
                  c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro nonche' quelle in mense organizzate  direttamente
          dal datore di lavoro o gestite  da  terzi;  le  prestazioni
          sostitutive   delle   somministrazioni   di   vitto    fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato  a
          euro 8 nel caso in  cui  le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica;    le     indennita'     sostitutive     delle
          somministrazioni  di  vitto  corrisposte  agli  addetti  ai
          cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a  carattere
          temporaneo o ad unita'  produttive  ubicate  in  zone  dove
          manchino  strutture  o   servizi   di   ristorazione   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
                  d)  le  prestazioni   di   servizi   di   trasporto
          collettivo alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;
          anche se  affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti
          servizi pubblici; 
                  d-bis)  le  somme   erogate   o   rimborsate   alla
          generalita' o a  categorie  di  dipendenti  dal  datore  di
          lavoro o le spese da quest'ultimo  direttamente  sostenute,
          volontariamente  o  in  conformita'   a   disposizioni   di
          contratto, di  accordo  o  di  regolamento  aziendale,  per
          l'acquisto degli  abbonamenti  per  il  trasporto  pubblico
          locale, regionale e interregionale  del  dipendente  e  dei
          familiari indicati nell'articolo 12 che  si  trovano  nelle
          condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; 
                  e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'articolo 47; 
                  f)  l'utilizzazione  delle  opere  e  dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
                  f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
          dal datore di lavoro alla generalita' dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
                  f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
          di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
                  f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
          di lavoro a favore della generalita' dei  dipendenti  o  di
          categorie di dipendenti per  prestazioni,  anche  in  forma
          assicurativa,  aventi  per  oggetto  il  rischio   di   non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
                  g) il valore delle azioni offerte alla  generalita'
          dei   dipendenti   per    un    importo    non    superiore
          complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a
          condizione  che  non  siano  riacquistate  dalla   societa'
          emittente o dal datore di lavoro o  comunque  cedute  prima
          che siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla  percezione;
          qualora le azioni siano cedute prima del predetto  termine,
          l'importo che non ha  concorso  a  formare  il  reddito  al
          momento dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione  nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione; 
                  g-bis; 
                  h) le somme trattenute al dipendente per  oneri  di
          cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
          le  erogazioni  effettuate  dal   datore   di   lavoro   in
          conformita'  a  contratti  collettivi  o   ad   accordi   e
          regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
          allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).  Gli  importi
          delle predette somme ed erogazioni devono essere  attestate
          dal datore di lavoro; 
                  i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
                  i-bis)   le   quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
                2-bis. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  g)  e
          g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle  azioni
          emesse  dall'impresa   con   la   quale   il   contribuente
          intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle  emesse
          da societa' che direttamente o indirettamente,  controllano
          la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
          dalla  stessa  societa'   che   controlla   l'impresa.   La
          disposizione di cui alla lettera  g-bis)  del  comma  2  si
          rende   applicabile   esclusivamente    quando    ricorrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
                  a) che l'opzione sia  esercitabile  non  prima  che
          siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
                  b)  che,   al   momento   in   cui   l'opzione   e'
          esercitabile,  la  societa'  risulti  quotata  in   mercati
          regolamentati; 
                  c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
                3. Ai fini della determinazione in denaro dei  valori
          di cui al comma 1, compresi quelli dei beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12 , o il diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
          natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
          determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
          dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
          concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
          dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
          superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
                3-bis. Ai fini dell'applicazione dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
                4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
                  a) per gli autoveicoli indicati  nell'articolo  54,
          comma 1, lettere a), c) e m), del codice della  strada,  di
          cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  i
          motocicli e i ciclomotori di  nuova  immatricolazione,  con
          valori di emissione di anidride carbonica non  superiori  a
          grammi 60 per chilometro (g/km di  CO2),  concessi  in  uso
          promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
          2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
          ad  una  percorrenza  convenzionale  di  15.000  chilometri
          calcolato sulla base del costo  chilometrico  di  esercizio
          desumibile dalle tabelle nazionali  che  l'Automobile  club
          d'Italia deve elaborare entro il  30  novembre  di  ciascun
          anno  e  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente. La predetta percentuale e' elevata  al  30  per
          cento per i veicoli con valori  di  emissione  di  anidride
          carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora  i
          valori di emissione dei suindicati veicoli siano  superiori
          a 160 g/km ma non a 190 g/km, la  predetta  percentuale  e'
          elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
          decorrere dall'anno 2021.  Per  i  veicoli  con  valori  di
          emissione di anidride carbonica superiori a  190  g/km,  la
          predetta percentuale e' pari al 50  per  cento  per  l'anno
          2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; 
                  b) in caso di concessione di prestiti si assume  il
          50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
                  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti il fabbricato stesso, comprese  le  utenze  non  a
          carico  dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per   il
          godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati  concessi
          in  connessione  all'obbligo  di   dimorare   nell'alloggio
          stesso,  si  assume  il  30  per   cento   della   predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel catasto si assume  la  differenza  tra  il  valore  del
          canone di locazione determinato in regime  vincolistico  o,
          in  mancanza,  quello  determinato  in  regime  di   libero
          mercato,  e  quanto  corrisposto  per  il   godimento   del
          fabbricato; 
                  c-bis) per i servizi di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
                4-bis. 
                5. Le indennita' percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. 
                6. Le indennita' e le maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
                7. Le indennita' di trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12 , e di trasporto delle cose,  nonche'  le  spese  e  gli
          oneri sostenuti dal dipendente in qualita'  di  conduttore,
          per  recesso  dal  contratto  di  locazione  in  dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
                8.  Gli  assegni  di  sede  e  le  altre   indennita'
          percepite per  servizi  prestati  all'estero  costituiscono
          reddito nella misura del 50 per cento.  Se  per  i  servizi
          prestati all'estero dai  dipendenti  delle  amministrazioni
          statali  la  legge  prevede  la   corresponsione   di   una
          indennita'  base  e  di  maggiorazioni  ad  esse  collegate
          concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
          misura del 50 per cento  nonche'  il  50  per  cento  delle
          maggiorazioni   percepite   fino   alla   concorrenza    di
          ottantasette   quarantesimi   dell'indennita'    base    o,
          limitatamente alle indennita'  di  cui  all'articolo  1808,
          comma 1, lettera b), del codice dell'or-dinamento militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  due
          volte l'indennita' base. Qualora l'indennita'  per  servizi
          prestati all'estero comprenda  emolumenti  spettanti  anche
          con  riferimento  all'attivita'  prestata  nel   territorio
          nazionale, la riduzione compete solo sulla parte  eccedente
          gli   emolumenti   predetti.   L'applicazione   di   questa
          disposizione esclude l'applicabilita' di quella di  cui  al
          comma 5. 
                8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da  1  a
          8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero  in
          via continuativa e come oggetto esclusivo del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
                9. Gli ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».