Art. 2 - bis
Disposizioni in materia di carburanti per il volo
da diporto sportivo
1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei
carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo
favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, e' prevista,
subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle
aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.