Art. 2 - bis 
 
          Disposizioni in materia di carburanti per il volo 
                         da diporto sportivo 
 
  1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei
carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al  contempo
favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, e' prevista,
subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di  assenso,  la
realizzazione di un impianto di  distribuzione  di  carburanti  nelle
aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.