IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, volta a favorire l'accesso al credito delle stesse, attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo («Nuova Sabatini»); Vista la disciplina della predetta misura dettata dalle disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, e, in particolare: a) i commi 2 e 3, che disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7 del citato art. 2, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; b) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico concede alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5; c) il comma 5, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e delle modalita' di raccordo con i finanziamenti; d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento; e) il comma 7, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o piu' convenzioni; f) il comma 8, che prevede che l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 precitato; Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e addendum; Considerate le diverse modifiche intervenute nel tempo alla disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua originaria configurazione; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, che detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015; Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalita' di cui al comma 55, prevede la maggiorazione del 30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»; Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in particolare: a) estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilita' di concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2; b) innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro, l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari previsto all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013; c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e' effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento; d) disponendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, in luogo dell'erogazione in sei quote annuali originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013; Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, prevede, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016 e' elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (nel seguito, «Nuova Sabatini Sud»); Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 e' destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; Considerato che per le operazioni di cui al citato art. 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 e' previsto che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalita' di cui al richiamato comma 227, nonche' la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del quale il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e' erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione; Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020 che, con riferimento alla «Nuova Sabatini Sud», ha apportato modifiche all'art. 1, comma 226, della legge n. 160 del 2019, aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo»; Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che ha disposto che l'erogazione del contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e' effettuata dal Ministero in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, al successivo comma 96, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha disposto che il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal medesimo art. 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento; Visto l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di garantire la continuita' operativa della misura, la medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 47 ha previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per l'anno 2027; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, gli articoli 7 e 8 riguardanti gli oneri informativi gravanti sulle imprese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerato che, come stabilito dai regolamenti di esenzione applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli aiuti per attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri per le quali le agevolazioni siano direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, alle intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale, in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del 2016, dall'art. 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ABI»: Associazione bancaria italiana; b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) e successive modificazioni ed integrazioni, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e CDP ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni; h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni; i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni; j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; k) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore; l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; m) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche' garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; n) «investimenti in beni strumentali»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale; o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016; p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II; u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III; v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005; w) «regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; x) «registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; y) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni ed integrazioni; z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e successive modificazioni ed integrazioni; aa) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni; bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni; cc) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento; dd) «unita' locale»: l'unita', come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.