IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e  medie
imprese,  volta  a  favorire  l'accesso  al  credito  delle   stesse,
attraverso  la  previsione  di  finanziamenti  e  contributi  per  la
realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni  di  leasing
finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo («Nuova Sabatini»); 
  Vista  la  disciplina   della   predetta   misura   dettata   dalle
disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2  del  decreto-legge
n. 69 del 2013, e, in particolare: 
    a)  i  commi  2  e  3,  che  disciplinano  la   concessione   dei
finanziamenti di cui al comma 1 da  parte  di  banche  aderenti  alla
convenzione di cui al comma 7 del citato  art.  2,  a  valere  su  un
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di  Cassa
depositi e prestiti S.p.a.; 
    b) il comma 4,  che  prevede  che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico concede alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo
rapportato agli interessi calcolati  sui  finanziamenti  sopraddetti,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il  decreto  di
cui al comma 5; 
    c) il comma 5, che  demanda  a  un  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione di requisiti, condizioni di  accesso,  misura
massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi
di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita'  di  controllo  e
delle modalita' di raccordo con i finanziamenti; 
    d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo
art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di  garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera
a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento; 
    e)  il  comma  7,  che  prevede  che,  per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero  dello  sviluppo
economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
stipulano una o piu' convenzioni; 
    f)  il  comma  8,  che  prevede   che   l'importo   massimo   dei
finanziamenti  di  cui  al  comma  1  e'  di  2,5  miliardi  di  euro
incrementabili, sulla base delle risorse disponibili  ovvero  che  si
renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di  5  miliardi  di  euro  secondo  gli  esiti  del
monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  19
del 24 gennaio  2014,  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, detta la  disciplina  per  l'attuazione
delle misure previste dall'art. 2 precitato; 
  Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7,
del decreto-legge n. 69 del 2013, tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e addendum; 
  Considerate  le  diverse  modifiche  intervenute  nel  tempo   alla
disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua  originaria
configurazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 8,  comma  1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di  cui  all'art.  2,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti
alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  abbiano  ottenuto   il
finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a
valere  sul  plafond  di  provvista  costituito  presso  la  gestione
separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 10 marzo 2016, che detta la  disciplina  per  l'attuazione  delle
misure previste dall'art. 2 del decreto-legge  n.  69  del  2013,  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
(Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del
sistema produttivo nazionale  verso  la  manifattura  digitale  e  di
incrementare    l'innovazione    e    l'efficienza    del     sistema
imprenditoriale,  anche  tramite  l'innovazione  di  processo  o   di
prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media  dimensione
di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui  all'art.  2  del
decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari,  impianti
e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica   aventi   come   finalita'   la
realizzazione   di   investimenti   in   tecnologie,   compresi   gli
investimenti  in  big  data,  cloud  computing,   banda   ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,  realta'  aumentata,
manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)  e  sistemi  di
tracciamento e pesatura dei rifiuti; 
  Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232
del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le
predette finalita' di cui al comma 55, prevede la  maggiorazione  del
30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle
politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n.  115,  «Regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in
particolare: 
    a)  estendendo  a  tutti  gli  intermediari  finanziari  iscritti
all'albo  previsto   dall'art.   106,   comma   1,   del   TUB,   che
statutariamente operano nei confronti delle PMI, la  possibilita'  di
concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti  alla
convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2; 
    b) innalzando, da  2  milioni  di  euro  a  4  milioni  di  euro,
l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e  dagli
intermediari  finanziari  previsto   all'art.   2,   comma   3,   del
decreto-legge n. 69 del 2013; 
    c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013  e'  effettuata
sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito  alla
realizzazione dell'investimento; 
    d) disponendo che,  in  caso  di  finanziamento  di  importo  non
superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione,  in   luogo   dell'erogazione   in   sei   quote   annuali
originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69
del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160
(Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare  l'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge  n.  69
del  2013,  prevede,  al  fine  di  rafforzare   il   sostegno   agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese  nel
Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56,  della
legge n. 232 del 2016 e' elevata al 100 per  cento  per  le  micro  e
piccole imprese che effettuano investimenti  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle  risorse
stanziate per la misura di cui al medesimo comma  226  (nel  seguito,
«Nuova Sabatini Sud»); 
  Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del  2019,  il
quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui
al comma 226 e' destinata in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di  leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad  uso  produttivo,  a  basso  impatto  ambientale,  nell'ambito  di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e
dei processi produttivi; 
  Considerato che per le operazioni di cui al citato  art.  1,  comma
227, della legge n. 160 del 2019 e' previsto che i contributi di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando
il  rispetto  delle  intensita'  massime  previste  dalla   normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato,  sono  rapportati
agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul  finanziamento  a
un tasso annuo del  3,575  per  cento.  Ai  fini  dell'ammissione  ai
benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili  rispetto  alle
finalita' di cui al richiamato comma 227, nonche' la  quantificazione
del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni  e  dei
servizi o da un professionista indipendente; 
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00
a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del  quale
il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del  decreto-legge  n.
69  del  2013  e'  erogato  all'impresa  beneficiaria   in   un'unica
soluzione; 
  Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020
che,  con  riferimento  alla  «Nuova  Sabatini  Sud»,  ha   apportato
modifiche all'art. 1,  comma  226,  della  legge  n.  160  del  2019,
aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo»; 
  Visto l'art. 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178
(Legge di bilancio  2021),  che  ha  disposto  che  l'erogazione  del
contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge  n.  69
del  2013  e'  effettuata  dal  Ministero   in   un'unica   soluzione
indipendentemente   dall'importo   del   finanziamento    deliberato,
disponendo, a tal fine, al  successivo  comma  96,  una  integrazione
della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni
di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 11-ter  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  che
ha  disposto  che  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con
riferimento  alle  domande  di  agevolazione   presentate   in   data
antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in
favore  delle  imprese  beneficiarie  almeno  la  prima   quota   del
contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge  n.
69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei  limiti  delle
risorse autorizzate dal medesimo art.  11-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno  2021,  ad
erogare le successive  quote  di  contributo  spettanti  in  un'unica
soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese
beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative
propedeutiche al pagamento; 
  Visto l'art. 1, comma 48, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234
(Legge  di  bilancio   2022),   che   ha   disposto   il   ripristino
dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui  comma  4
del citato art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013,  ad  eccezione
delle domande con finanziamento di importo non  superiore  a  200.000
euro, per le quali il medesimo  contributo  puo'  essere  erogato  in
un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al  fine  di
garantire la continuita' operativa della misura, la medesima legge 30
dicembre  2021,  n.  234,  al  comma  47  ha  previsto   l'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  di  120  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2027; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, gli articoli 7 e 8  riguardanti  gli  oneri  informativi
gravanti sulle imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale  e
nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del  Consiglio  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Considerato  che,  come  stabilito  dai  regolamenti  di  esenzione
applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito  di  applicazione
del   presente   decreto   gli   aiuti   per    attivita'    connesse
all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri  per  le  quali  le
agevolazioni siano direttamente connesse ai  quantitativi  esportati,
alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio  2021,
recante  la  proroga  delle  misure  di  aiuto  di  competenza  della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle
modifiche apportate ai regolamenti e  alle  disposizioni  dell'Unione
europea in materia; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina operativa della
misura di cui all'art. 2 del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alle
intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia  nazionale,
in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della  legge  n.
232 del  2016,  dall'art.  20  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,
dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019,  dall'art.
39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95
e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «ABI»: Associazione bancaria italiana; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  bancario)  e
successive modificazioni ed integrazioni, aderente  alle  convenzioni
di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo  2016
e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze,  l'ABI  e  CDP  ai  sensi
dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni; 
    i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    k) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing
finanziario,  deliberato,  ovvero  contrattualizzato  se  di  importo
inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore; 
    l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662; 
    m)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'   di   leasing   finanziario,   nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera  nei  confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo  previsto  dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  69/2013,  purche'
garantito, ai  soli  fini  dell'utilizzo  del  plafond  di  provvista
costituito  presso  CDP,  da  una  banca   aderente   alle   medesime
convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge  n.
69/2013; 
    n)   «investimenti   in   beni   strumentali»:   l'acquisto,    o
l'acquisizione nel caso di  operazioni  di  leasing  finanziario,  di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili,  nell'attivo
dello  stato  patrimoniale,  alle  voci  B.II.2,  B.II.3  e   B.II.4,
dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di  software  e  tecnologie
digitali  destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale; 
    o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  beni  materiali  nuovi  di
fabbrica e immateriali, aventi come  finalita'  la  realizzazione  di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti  in  big  data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio  frequency
identification (RFID)  e  sistemi  di  tracciamento  e  pesatura  dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A  e  B  alla
legge n. 232/2016; 
    p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso  impatto
ambientale,  nell'ambito  di  programmi  finalizzati   a   migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; 
    q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge
di bilancio 2017); 
    r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160  (Legge
di bilancio 2020); 
    s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica  resa
disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti  finanziatori,  per
la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II; 
    u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la  piattaforma  informatica
resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti  finanziatori,
per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III; 
    v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e
media, come  definite  dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003  e  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 18 aprile  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238  del  12  ottobre
2005; 
    w) «regioni  del  Mezzogiorno»:  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    x) «registri SIAN  e  SIPA»:  le  sezioni  applicative  del  SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi  dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984,  n.  194,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali)  e  del  SIPA  (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito  del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli  aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    y) «regolamento ABER»: il  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno  2014,  concernente  l'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di Stato nei settori  agricolo,  forestale  e  nelle  zone
rurali e successive modificazioni ed integrazioni; 
    z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014  del  16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    aa) «regolamento GBER»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni; 
    bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle  politiche
agricole  e  forestali  31  maggio  2017,  n.   115,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    cc)  «soggetto  finanziatore»:   la   banca   o   l'intermediario
finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento; 
    dd)  «unita'  locale»:  l'unita',  come  risultante  dai  sistemi
camerali, ubicata in luogo  diverso  da  quello  della  sede  legale,
comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella  quale  e'
esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.