Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i  requisiti,  le
condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal
medesimo art. 2 del decreto-legge  n.  69/2013  e  ne  disciplina  le
modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo
con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto,
per gli investimenti in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e  attrezzature  ad  uso  produttivo,  hardware,  software  e
tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche  disposte  e  delle
linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui  alle
disposizioni  di  legge  citate  in  premessa.  In  particolare,  gli
interventi  agevolativi  sono  articolati,  in  conformita'  con   le
predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento: 
    a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali; 
    b) agevolazioni per investimenti 4.0; 
    c) agevolazioni per investimenti green. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della  legge  n.  160/2019,  il
presente decreto disciplina, altresi', le modalita'  procedurali  per
il riconoscimento del contributo maggiorato previsto  dalla  medesima
legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui  al
comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno. 
  3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali,  gli
investimenti 4.0 e gli investimenti  green  di  cui  al  comma  1  e'
dedicato il Capo II del presente decreto,  mentre,  al  Capo  III  e'
contenuta  la  disciplina  per  il  riconoscimento   del   contributo
maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il  Capo
V recano disposizioni comuni  applicabili  a  tutti  gli  interventi,
fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.