Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle disposizioni di legge citate in premessa. In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformita' con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento: a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali; b) agevolazioni per investimenti 4.0; c) agevolazioni per investimenti green. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresi', le modalita' procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui al comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno. 3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, gli investimenti 4.0 e gli investimenti green di cui al comma 1 e' dedicato il Capo II del presente decreto, mentre, al Capo III e' contenuta la disciplina per il riconoscimento del contributo maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il Capo V recano disposizioni comuni applicabili a tutti gli interventi, fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.