Art. 3 
 
                      Gestione dell'intervento 
 
  1. L'intervento agevolativo di cui al presente decreto  e'  gestito
dal  Ministero,  che  puo'  avvalersi,   sulla   base   di   apposita
convenzione, del supporto tecnico-specialistico di societa' in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni
ed integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni  e  contratti
di cui al presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  e  dall'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.