Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Le  disponibilita'  finanziarie  per   la   concessione   delle
agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto   sono   alimentate   da
stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste
da disposizioni normative e  amministrative  a  valere  su  fonti  di
finanziamento europee, nazionali e regionali. 
  2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene  nel  rispetto  delle
eventuali riserve e disposizioni specifiche  stabilite  in  relazione
alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.