Art. 4 Risorse finanziarie 1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono alimentate da stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali. 2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene nel rispetto delle eventuali riserve e disposizioni specifiche stabilite in relazione alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.