Art. 5 Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti dell'intensita' di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformita' alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria: a) regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensita' agevolativa massima del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, come definite dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40 per cento nelle restanti regioni; b) regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con intensita' agevolativa massima del 50 per cento; c) regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), con intensita' agevolativa massima del 10 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole imprese.