Art. 5 
 
         Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nei
limiti dell'intensita' di aiuto massima concedibile  in  rapporto  ai
programmi ammissibili, in conformita' alle  disposizioni  di  cui  ai
seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria: 
    a) regolamento ABER, articoli 14  e  17,  per  il  settore  della
produzione dei prodotti agricoli, con intensita' agevolativa  massima
del 50  per  cento  nelle  regioni  meno  sviluppate,  come  definite
dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER  e  del  40  per
cento nelle restanti regioni; 
    b) regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, con intensita'  agevolativa  massima
del 50 per cento; 
    c) regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti  nelle
precedenti lettere a) e b), con intensita' agevolativa massima del 10
per cento per le medie imprese e del 20  per  cento  per  le  piccole
imprese.