Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il regolamento si applica: 
    a) alle imprese di assicurazione con sede legale  in  Italia  che
esercitano il ramo r.c. auto; 
    b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con
sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo
che esercitano il ramo r.c. auto in Italia; 
    c) alle imprese di assicurazione con  sede  legale  in  un  altro
Stato membro dello Spazio economico europeo che  esercitano  il  ramo
r.c. auto in regime di stabilimento o di liberta' di  prestazione  di
servizi in Italia; 
    d) agli intermediari assicurativi mandatari per la  distribuzione
di contratti r.c. auto iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI; 
    e) agli intermediari assicurativi mandatari per la  distribuzione
di contratti r.c. auto ubicati in un altro Stato membro dello  Spazio
economico europeo operanti in Italia. 
  2. La richiesta e il rilascio di preventivi  mediante  PREVENTIVASS
si  riferisce  esclusivamente  al  contratto  base  di  assicurazione
obbligatoria  r.c.  auto,  relativo  ad  autovetture,   motocicli   e
ciclomotori a uso privato del consumatore. 
  3. Il regolamento non  si  applica  alle  richieste  di  preventivo
riguardanti i veicoli di cui al comma 2  immatricolati  o  assicurati
all'estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c.  auto
limitatamente ai rischi derivanti dalla  circolazione  di  flotte  di
veicoli.