Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto; b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia; c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in Italia; d) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI; e) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto ubicati in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo operanti in Italia. 2. La richiesta e il rilascio di preventivi mediante PREVENTIVASS si riferisce esclusivamente al contratto base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato del consumatore. 3. Il regolamento non si applica alle richieste di preventivo riguardanti i veicoli di cui al comma 2 immatricolati o assicurati all'estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.