Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
     Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito 
           della pianificazione di fabbisogni di personale 
 
  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono  soppresse  e  le
parole «di nuove figure e competenze professionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi  profili  professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, (( competenze e capacita' del personale ))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed  ecologica
della pubblica amministrazione (( e  relative  anche  a  strumenti  e
tecniche di progettazione  e  partecipazione  a  bandi  nazionali  ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti ))». 
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
come modificato (( dal presente articolo )), le  linee  di  indirizzo
sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )).