Art. 12 
 
      Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  0a) (( all'articolo 4, comma 1, la  lettera  c-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «c-bis) il Vicepresidente, se nominato» )); 
    a) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole  «Il  Comitato  di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono  inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»; 
    (( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Il  Presidente  nomina  un   Vicepresidente   che   lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento  e  svolge  le  funzioni
delegategli dal Presidente. 
      4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente  cessa  con
la  nomina  del  nuovo  Presidente.  Il  Vicepresidente  puo'  essere
confermato per una sola  volta.  Se  dipendente  pubblico  o  docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta  a  tempo
pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa  o
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non  sia
a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»; 
  b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per
la  pubblica  amministrazione  a  tal   fine   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Conseguentemente, la dotazione  organica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' aumentata di  una  unita'  dirigenziale  di
livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro  anni
e puo' essere confermato»; 
    c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente: 
      «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,  mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono  essere
valorizzate  le  esperienze  lavorative  maturate  dai  titolari   di
contratti  stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento  di
attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.»; 
    d) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Scuola ha sede in  Roma.  Le  attivita'  della  Scuola
possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso  poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «di  una  sede  distaccata»  sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Dall'istituzione  dei  poli  formativi  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai  connessi
adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con  le  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  previste  a   legislazione
vigente.»; 
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento  delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e
attraverso procedure concorsuali pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo
35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari  a  trenta  unita'  di  personale  di   categoria   A,   profilo
professionale di specialista esperto di formazione,  comunicazione  e
sistemi di gestione, posizione economica F3  e  a  trenta  unita'  di
personale  di  categoria  B,  profilo  di   assistente   specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 
      2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in  possesso  di  specifiche
competenze utili allo svolgimento ((  delle  attivita'  istituzionali
della Scuola stessa )),  assunto,  previo  svolgimento  di  selezioni
pubbliche comparative, con contratti di lavoro  subordinato  a  tempo
determinato. 
      2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione  economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di  supporto
alla didattica e dieci unita'  per  le  attivita'  di  supporto  alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in  materia
di attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  alle
procedure concorsuali  che  la  Scuola  svolge  e  alle  funzioni  di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 
      2-quinquies. La durata dei contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo  determinato  di  cui  al  comma  2-ter,  i  quali   non   sono
rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. 
      2-sexies.  Per  l'attuazione  dei  commi  2-ter,   2-quater   e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e
di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
      2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali  e  di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di  lavoro,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' aumentata di  due  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima  applicazione  possono  essere  conferiti  incarichi
dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o  5-bis  )),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. 
      2-octies. La Scuola provvede  ai  costi  per  la  gestione  dei
concorsi pubblici  e  per  le  spese  di  funzionamento  indotte  dal
reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  2-bis  e   seguenti
nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dal  contributo   finanziario
ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»; 
    (( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: 
  «1-ter.   Il   Vicepresidente,   se   dipendente    di    pubbliche
amministrazioni o  docente  universitario,  ove  l'incarico  non  sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica  stabilita  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove  l'incarico  sia  svolto  a  tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo  precedente.  Per  la  figura  del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di  150.362  euro  per  l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»; 
    e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. )) 
  2. All'articolo 16 del decreto del ((  regolamento  di  cui  al  ))
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati. 
  ((  2-bis.  All'articolo  21,  comma   4,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al  31  dicembre
2026,» sono soppresse. )) 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c),
e) ed e-bis) )), pari a  euro  1.032.425  per  l'anno  2022,  a  euro
7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425  per
l'anno 2022  e  euro  4.500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  quanto  a  euro
3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e  euro  2.045.085
annui a decorrere dall'anno 2027  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232.  ((  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari  ad  euro
165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))