Art. 13 Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.