(( Art. 16-ter 
 
            Rafforzamento della capacita' amministrativa 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. In considerazione della riduzione della dotazione  organica  del
personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012,  n.  244,  in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  modernizzazione   della   pubblica
amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR,
al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi
di carriera del personale  civile  di  livello  dirigenziale  che  ha
acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre  2027  gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione  organica  del  Ministero  della  difesa   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia  appartenenti  ai  ruoli  del
medesimo  Ministero  in  deroga  al   limite   percentuale   di   cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori. 
  2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno»; 
      2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6,  comma  3,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al
ruolo normale-comparto aeronavale»; 
    b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo». ))