(( Art. 16-quater 
 
         Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, nonche'  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi all'emergenza  umanitaria  in  corso  dovuta  alla
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le  esigenze  di
prevenzione e contrasto delle  attivita'  criminali  e  di  eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di  presidio  e  controllo  delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della  Chiesa
cattolica  nell'anno  2025,  e'  autorizzata   l'assunzione   di   un
contingente fino a 500 allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non  soggette  alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1,  lettera  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Alle  assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede attingendo all'elenco degli idonei  alla  prova  scritta  di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi  agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della  Polizia  -
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  29   gennaio   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ยช serie speciale, n. 9  del  31
gennaio 2020. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte  delle  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022,  previa  individuazione  delle
cessazioni intervenute nell'anno  2021  e  nei  limiti  dei  relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis
e 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Si  provvede  ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
    a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente  del  voto  in  essa  conseguito,  comunque  non
inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve,  le  preferenze  e  i
requisiti  applicabili  secondo  la  normativa  vigente   alla   data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1; 
    b)   che   risultino   idonei   all'esito   degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina   vigente,   ai    quali    sono    convocati    d'ufficio
dall'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   ferma   restando
l'esclusione dei soggetti  che  siano  stati  comunque  convocati  ai
corrispondenti  accertamenti  in  occasione  dello  svolgimento   del
concorso di cui al comma 1. 
  3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
del  comma  2,  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  4. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  5. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati  idonei  nell'ambito  del  concorso  per   l'accesso   alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, per i posti  non  soggetti  alle  riserve  di  cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  nel
rispetto dei limiti e delle  modalita'  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, del presente articolo. ))