Art. 2 
 
         Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare 
     le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-bis e' inserito il seguente: 
    «Art.  35-ter.   (Portale   unico   del   reclutamento).   -   1.
L'assunzione   a   tempo   determinato    e    indeterminato    nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  e
nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi
pubblici orientati alla massima partecipazione  ai  quali  si  accede
mediante registrazione nel Portale unico  del  reclutamento,  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,  ((  n.  56,  di
seguito   denominato   ))   "Portale",   disponibile    all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 
    2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato  compila
il  proprio  curriculum  vitae,  completo  di  tutte  le  generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi (( dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto )) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
indicando (( un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  un
domicilio digitale )) a lui intestato al quale intende ricevere  ogni
comunicazione relativa alla procedura cui  intende  partecipare,  ivi
inclusa  quella  relativa  all'eventuale  assunzione   in   servizio,
unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale  e'
gratuita e puo' essere (( effettuata  ))  esclusivamente  mediante  i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi  2-quater  e
2-nonies, del (( codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  ))
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  L'iscrizione  al  Portale
comporta il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al (( regolamento  (UE)  2016/679
)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile  2016,  e
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al  ))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto  delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il  possesso
dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o  richieste
dai bandi di concorso. 
    (( 2-bis. A  decorrere  dall'anno  2023  la  pubblicazione  delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale  unico
del reclutamento esonera le amministrazioni  pubbliche,  inclusi  gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni  pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale. )) 
    3. Le informazioni necessarie per  l'iscrizione  al  Portale,  le
modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello  stesso  da  parte  delle
amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la  pubblicazione  dei
bandi di  concorso  sono  definite  entro  il  31  ottobre  2022  con
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione. Per i  reclutamenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, i protocolli tengono  conto  delle  specificita'  dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183. 
    4. (( L'utilizzo del Portale e'  esteso  a  ))  Regioni  ed  enti
locali per le rispettive selezioni  di  personale.  Le  modalita'  di
utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite,  entro  il
31 ottobre  2022,  con  decreto  del  ((  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione )), adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita'  del  personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo  lo  schema  predisposto
dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Portale  garantisce
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  tali  procedure  da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto  e  organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo  parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 
    6. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Il Portale unico del reclutamento (( di cui all'articolo  35-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma  1  del
presente articolo )), e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a  decorrere
dalla medesima data, puo'  essere  utilizzato  dalle  amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  ((  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  165  del  2001   ))   e   dalle   autorita'
amministrative  indipendenti.  Dal  1°  novembre  2022  le   medesime
amministrazioni utilizzano il  Portale  per  tutte  le  procedure  di
assunzione a tempo determinato e indeterminato.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. 
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul  Portale  ((  di  cui
all'articolo  35-ter  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,
introdotto dal comma 1 del presente  articolo  )),  gli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del ((  regolamento  di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.
184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.  33,  si  intendono  assolti  mediante  pubblicazione,  da   parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata  l'istanza  di  accesso  agli
atti o di accesso civico generalizzato, di  un  apposito  avviso  sul
medesimo Portale. 
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,  comma  7,  della
legge 19 giugno 2019, n. 56.». 
  6. All'articolo 247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi 8 e 9 sono abrogati. 
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto  dei
principi della parita' di genere, attraverso il  Portale  ((  di  cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi'  la
partecipazione di soggetti in possesso  di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  ed  esperienza,  tra  cui  anche   specialisti   in
psicologia del lavoro e risorse umane )). Fino alla predetta data, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della  Commissione  per  l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  nomina  i  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei
concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure  selettive  di
cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, (( sulla  base  di  elenchi  di  nominativi  scelti  mediante
sorteggio tra i soggetti )) in possesso di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  e  competenza.  Gli  elenchi  sono  formati   dalle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che
assicurano il rispetto del principio di trasparenza  e  imparzialita'
dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni  e
dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma,
i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  relativi  all'autorizzazione  a  rivestire
l'incarico di commissario  nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente,  in  dieci  e
quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno  2019,
n. 56 e' abrogato.