Art. 3 
 
               Riforma delle procedure di reclutamento 
            del personale delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e'  inserito
il seguente: 
     «Art. 35-quater. (Procedimento per  l'assunzione  del  personale
non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, (( ed  esclusi  quelli  relativi  al
personale di cui all'articolo 3, )) prevedono: 
       a)  l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,  anche  a
contenuto  teorico-pratico,  e  di  una  prova  orale,   comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ((  ai
sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di  esame  sono  finalizzate  ad
accertare il possesso delle competenze,  intese  come  insieme  delle
conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che  svolgono  tali  compiti,  che  devono
essere specificate nel bando e definite in maniera  coerente  con  la
natura dell'impiego, ovvero  delle  abilita'  residue  nel  caso  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12  marzo  1999,
n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le  prove  di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle  attitudini  )).
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza (( e  la  profondita'  ))
della valutazione delle competenze definite nel bando con  l'esigenza
di assicurare tempi  rapidi  e  certi  di  svolgimento  del  concorso
orientati ai principi espressi nel comma 2; 
      b)  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
      c) che le prove di esame possano essere precedute da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  e  ((  possano  ))  riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando; 
      d) che i contenuti di ciascuna prova siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso  la  stessa  amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui  all'articolo
1, comma 1, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68  )).  Le  predette
amministrazioni possono prevedere  che  nella  predisposizione  delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione  delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
      e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
      f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi
i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non  superiore  a
un terzo, alla formazione del punteggio finale. 
    2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure  compensative  per  lo  svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge  8
ottobre  2010,  n.  170  )).  Nelle  selezioni  non  contestuali   le
amministrazioni assicurano comunque la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono  essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis.  In  relazione  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze  di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse  al  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  di  formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione  triennale  rinnovabile.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in  800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. )) 
  2. (( All'articolo 10 del )) decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((,  n.  76
)), i commi 1, 2, 3, 4, (( 5, 6 e 7 )) sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  (( 3-bis. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99-bis, primo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
    b) all'articolo 155,  primo  comma,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53». 
  3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  3-quater. All'articolo 34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, al comma  2,  le  parole:  «quindici  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al  comma
4, le parole: «entro quarantacinque  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro venti giorni». )) 
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  (( 4-bis. All'articolo 20, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4-ter. A decorrere dall'anno  2022,  per  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi
rinnovi contrattuali, la spesa di personale  conseguente  ai  rinnovi
dei  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro,   riferita   alla
corresponsione  degli  arretrati  di  competenza   delle   annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali  emolumenti,  non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia  di  cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. )) 
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle  medesime   disposizioni,   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  acquisite  le  proposte  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  specifiche
linee guida.». 
  6. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle  disposizioni  del
(( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle  misure  introdotte  dal
presente articolo e dei seguenti criteri: 
     a)  raccolta  organica  delle  disposizioni  regolamentari   che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa  alla  nuova
disciplina di livello primario; 
    b) semplificazione e coordinamento, sotto il  profilo  formale  e
sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,   assicurando
l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la  chiarezza  e  la
semplicita' della disciplina; 
    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020,  n.  77,  dal  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
di ogni altra disposizione incompatibile con  quelle  introdotte  dal
presente decreto. 
  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  il  Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   puo'   aggiornare   i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni  di
sicurezza  ((,  nel  rispetto   dei   principi   di   adeguatezza   e
proporzionalita' )).