Art. 5 
 
                     Rafforzamento dell'impegno 
                 a favore dell'equilibrio di genere 
 
  1. Al fine  di  dare  effettiva  applicazione  al  principio  della
parita' di genere nell'organizzazione  e  gestione  del  rapporto  di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, nel  rispetto  dell'articolo  157,  ((
paragrafo 4 )), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE) ed in coerenza  con  gli  obiettivi  di  lungo  periodo  della
Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026,  misure  che
attribuiscano  vantaggi  specifici  ovvero   evitino   o   compensino
svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I  criteri  di
discriminazione positiva devono essere proporzionati  allo  scopo  da
perseguire ed adottati a parita'  di  qualifica  da  ricoprire  e  di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30
settembre  2022,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il  ((
Dipartimento per le pari opportunita'  )),  adotta  specifiche  linee
guida.