Art. 6 
 
                   Revisione del quadro normativo 
                     sulla mobilita' orizzontale 
 
  1. (( All'articolo 30 del )) decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
      «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini (( di cui al
comma 1 e )) in ogni caso di avvio  di  procedure  di  mobilita',  le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale ((  corredata
del )) proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.
Dalla presente  disposizione  ((  non  devono  derivare  ))  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      1-quinquies.  Per   il   personale   non   dirigenziale   delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi (( o distacchi sono ))  consentiti  esclusivamente
nel limite del 25 per cento dei posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». 
  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 
  3. Al fine di (( non pregiudicare la propria funzionalita'  )),  le
amministrazioni interessate possono attivare,  fino  al  31  dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia'  in  servizio  a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita'  e  ((  i
soggetti di cui )) all'articolo 30, comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento  conseguito
e della idoneita' alla  specifica  posizione  da  ricoprire.  Non  e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. 
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia». 
   5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi  in  cui  ((  alle
proprie unita' di  personale  impiegate  ))  come  esperti  nazionali
distaccati  presso  l'Unione  europea  non  sono  corrisposte   dalle
istituzioni, organi o agenzie  europei  interessati,  sulla  base  di
intese  con  gli  stessi,  le  indennita'  di   soggiorno,   comunque
denominate, previste dalla disciplina  dell'Unione  europea,  possono
corrispondere al predetto personale,  per  il  periodo  di  effettiva
assegnazione  come  esperti  nazionali  distaccati,  una   indennita'
forfettaria  e  omnicomprensiva,  non   pensionabile,   destinata   a
sostenere le spese di soggiorno, di entita' non  superiore  a  quelle
corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine
e' autorizzata la  spesa  di  400.000  euro  per  l'anno  2022  e  di
1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023  che  costituisce  il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al  presente
comma.». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «((
fino al 30 settembre 2022 ))». 
  (( 8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi  e  produttivi,
nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove  dotazioni  organiche  e
dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali,   le   fondazioni
lirico-sinfoniche  possono  prorogare  fino  al  30  giugno  2023   i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019  con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze  contingenti  o
temporanee». ))