Art. 7 
 
        Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il  30  aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi  di  cui  al
presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo  definiti  con  il
decreto di cui al comma 6.»; 
     b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e»  sono
soppresse; 
     c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Con  decreto  del  ((   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione )) di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  n.
229  del  24  settembre  2021,  residue  e  non  impegnate   pari   a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive  destinate  dal
Sub-investimento 2.2.1  "Assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e
locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00  euro,  destinandole,
quanto  a  30  milioni  di  euro  al  conferimento,  da  parte  delle
amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi  professionali  da
effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto
di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla  realizzazione
di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle  attivita'
operative di governance del progetto di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante la realizzazione,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di  una  Unita'  centrale,  che
cessa entro il  31  dicembre  2026,  composta  da  professionisti  ed
esperti reclutati ai sensi  dell'articolo  1,  dedicata  al  raccordo
dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione  dei  tempi  e
alla verifica dei risultati,  alla  raccolta  di  evidenze  su  oneri
amministrativi   rilevati   a   livello   regionale   e    nazionale,
all'elaborazione  di  proposte  di  interventi  di   semplificazione,
nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di  coordinamento  istituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1. L'amministrazione  titolare  dell'intervento  e'  il  Dipartimento
della funzione pubblica quale Amministrazione  centrale  responsabile
del  sub-investimento  2.2.1   della   misura   M1C1;   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione  del  PNRR,
ivi comprese quelle riferite  alla  rendicontazione,  monitoraggio  e
controllo.»; 
      (( c-bis)  all'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «adeguato
supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di  milestone
e target dei progetti di». )) 
  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla ((  legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  entro  il  30  luglio
2022,» )). 
  2-bis. All'articolo  73,  comma  1-bis,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse. 
  2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1),  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si interpreta nel senso che tra  le  circostanze  indicate  al
primo periodo sono incluse anche quelle impreviste  ed  imprevedibili
che  alterano  in  maniera  significativa  il  costo  dei   materiali
necessari alla realizzazione dell'opera. 
  2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o  maggiori
oneri  per  la   finanza   pubblica,   la   stazione   appaltante   o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. 
  2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma  561
e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma
1  del  presente  articolo  sono  assegnate  con  ulteriore   decreto
dell'Autorita' di Governo competente  in  materia  di  sport  che  ne
individua i criteri e le modalita' attuative».