AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno
2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito
della pianificazione di fabbisogni di personale
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le
parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, (( competenze e capacita' del personale ))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica
della pubblica amministrazione (( e relative anche a strumenti e
tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti ))».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato (( dal presente articolo )), le linee di indirizzo
sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dall'articolo 6-ter, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei
nuovi profili professionali individuati dalla
contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, competenze, capacita' del
personale da assumere anche per sostenere la transizione
digitale ed ecologica della pubblica amministrazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»:
«Art. 9 (Funzioni) - Omissis.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali debbano
esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare, la
Conferenza unificata:
Omissis.
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
Omissis.».