Art. 10 
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
           per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi
incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza  incarichi
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri  bilanci,  sulla  base  della  legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5  e  15
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (( La  facolta'  di
cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi  previsti
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi
di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la  coesione  e  negli  altri
piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 
   1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per  i  dipendenti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165». )) 
  2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli
incarichi di  cui  all'articolo  31,  comma  8,  del  ((  codice  dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e'
possibile far fronte  con  personale  in  servizio  e  per  il  tempo
strettamente   necessario   all'espletamento   delle   procedure   di
reclutamento del personale  dipendente,  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 
  3. All'articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di
interventi previsti dal medesimo Piano». 
  4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  (( 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
amministrazioni di cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino  potenziali
conflitti   di   interessi    nell'esercizio    dell'attivita'    del
professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto  di  interessi
fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e
l'esercizio dell'attivita' professionale». 
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso,  sottoscritti  in
data certa anteriore a quella di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,  comma 9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95  «Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135: 
              «Art. 5   (Riduzione   di   spese    delle    pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  31 agosto  2013,  n. 101,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  30 ottobre  2013,  n. 125. Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7,  comma 6,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs
          n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs
          n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art. 3  del  D.Lgs
          n. 387 del 1998) ). 
              Omissis. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo  10 settembre  2003,  n. 276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo   dell'articolo 1,   comma 9,   del   decreto-legge
          12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste   dall'articolo 36,   comma 3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4,  5  e  15
          del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 «Misure  urgenti  per
          il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»,    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - Omissis. 
              4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e  2  per
          le  finalita'  ivi  previste,  le  amministrazioni,  previa
          verifica di cui al comma 1, possono svolgere  le  procedure
          concorsuali  relative  al  reclutamento  di  personale  con
          contratto di lavoro a tempo  determinato  per  l'attuazione
          dei progetti  del  PNRR  mediante  le  modalita'  digitali,
          decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  prevedendo,
          oltre alla valutazione  dei  titoli  ai  sensi  del  citato
          articolo 10, lo svolgimento della sola  prova  scritta.  Se
          due  o  piu'  candidati   ottengono   pari   punteggio,   a
          conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli  e
          delle prove  di  esame,  e'  preferito  il  candidato  piu'
          giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3,  comma 7,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di  concorso  per  il
          reclutamento del personale di cui al  presente  comma  sono
          pubblicati come documenti in formato aperto ed  organizzati
          in una base di dati ricercabile in ogni campo  sul  portale
          del reclutamento  di  cui  all'articolo 3,  comma 7,  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56 
              5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, attraverso il portale  del  reclutamento  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono  iscriversi,
          rispettivamente: 
              a) professionisti, ivi compresi i  professionisti  come
          definiti ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14 gennaio
          2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e  di
          qualificazione   professionale   dei   servizi   ai   sensi
          dell'articolo 7  della   legge   14 gennaio   2013,   n. 4,
          rilasciato  da   un'associazione   professionale   inserita
          nell'elenco del Ministero dello sviluppo  economico,  o  in
          possesso  di  certificazione  in  conformita'  alla   norma
          tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
          2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi  di
          collaborazione con contratto  di  lavoro  autonomo  di  cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165; (6) 
              b) personale in possesso  di  un'alta  specializzazione
          per  l'assunzione  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
          determinato. 
              Omissis. 
              15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2,
          del decreto legislativo  30 marzo  2001  n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle,  alle  percentuali  di  cui  all'articolo 19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,   n. 165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77. Gli  incarichi  di  cui  al  presente   comma   sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre  2026. Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,  comma 9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95  «Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore    bancario»
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5   (Riduzione   di   spese    delle    pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  31 agosto  2013,  n. 101,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  30 ottobre  2013,  n. 125. Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per  il
          personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di  conferimento
          di  incarichi  si  applica  al  raggiungimento  del  limite
          ordinamentale  di  eta'  piu'  elevato   previsto   per   i
          dipendenti pubblici di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1 e 8,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del   responsabile   del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni).  -  1. Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui all'articolo 21, comma 1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del   RUP   individuato   nella   programmazione   di   cui
          all'articolo 21,  comma 1,  non  comporta  modifiche   alla
          stessa. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell'organico
          della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
          gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
          unico del procedimento e' obbligatorio e  non  puo'  essere
          rifiutato. 
              Omissis. 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza  in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  L'affidatario
          non puo' avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per
          indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,
          rilievi, misurazioni e picchettazioni,  predisposizione  di
          elaborati specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica degli elaborati progettuali.  Il  progettista  puo'
          affidare a  terze  attivita'  di  consulenza  specialistica
          inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico  e  ad
          altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria
          e dell'architettura per i quali  siano  richieste  apposite
          certificazioni   o   competenze,   rimanendo    ferma    la
          responsabilita' del  progettista  anche  ai  fini  di  tali
          attivita'.  Resta,  comunque,  ferma   la   responsabilita'
          esclusiva del progettista. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 7-ter,  del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6 agosto  2021,  n. 113,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - Omissis. 
              7-ter. Al fine di  incentivare  il  reclutamento  delle
          migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  per  i
          professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
          di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non  e'  richiesta  la
          cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
          appartenenza e  l'eventuale  assunzione  non  determina  in
          nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per  gli  incarichi
          conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano  i  divieti
          di   cui   all'articolo 53,   comma 16-ter,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Le  amministrazioni  di
          cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali  conflitti  di
          interessi nell'esercizio dell'attivita' del professionista,
          inseriscono nel  contratto  di  assunzione  la  sospensione
          dall'albo di appartenenza e  dall'esercizio  dell'attivita'
          professionale per tutta la durata del  rapporto  di  lavoro
          con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione
          e' espressamente dichiarata l'insussistenza  del  conflitto
          di interessi fra  le  mansioni  attribuite  dalla  pubblica
          amministrazione e l'esercizio dell'attivita' professionale. 
              Omissis.».