Art. 10
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi
incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri bilanci, sulla base della legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (( La facolta' di
cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi
di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri
piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i dipendenti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165». ))
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del (( codice dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e'
possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di
interventi previsti dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
(( 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali
conflitti di interessi nell'esercizio dell'attivita' del
professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi
fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e
l'esercizio dell'attivita' professionale».
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in
data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs
n. 387 del 1998) ).
Omissis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - Omissis.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo,
oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato
articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se
due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi,
rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti come
definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di
qualificazione professionale dei servizi ai sensi
dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; (6)
b) personale in possesso di un'alta specializzazione
per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il
personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento
di incarichi si applica al raggiungimento del limite
ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i
dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1 e 8, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
Omissis.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo'
affidare a terze attivita' di consulenza specialistica
inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad
altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria
e dell'architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la
responsabilita' del progettista anche ai fini di tali
attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-ter, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - Omissis.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di
cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di
interessi nell'esercizio dell'attivita' del professionista,
inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione
dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro
con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione
e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto
di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica
amministrazione e l'esercizio dell'attivita' professionale.
Omissis.».