Art. 11 
 
             Potenziamento amministrativo delle regioni 
                    e delle politiche di coesione 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  le  regioni  a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli  interventi
previsti dai predetti progetti possono,  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  assumere  con
contratto  a  tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  in  possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la  durata
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
di cui all'Allegato 1 al presente  decreto.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio.  La  spesa  di
personale derivante dall'applicazione del presente comma  non  rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  dopo  il
comma 179, e' aggiunto il seguente: 
     «179-bis.   Le   risorse   finanziarie    ripartite    tra    le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate
in  ragione  dell'insufficiente  numero  di  idonei  all'esito  delle
procedure svoltesi in  attuazione  dell'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel  termine  assegnato  dall'amministrazione,
comunque non superiore a  trenta  giorni,  possono  essere  destinate
dalle  predette  amministrazioni  alla  stipula   di   contratti   di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  soggetti  in  possesso  di
professionalita'  tecnica  analoga  a  quella   del   personale   non
reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di
uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale  che
definisce, in  particolare,  le  modalita',  anche  temporali,  della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia
massima della remunerazione,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di  lavoro  autonomo,
di cui al decreto del direttore della (( predetta Agenzia n. 107  del
)) 8 giugno 2018.». 
    (( 2-bis. All'articolo  31-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia  per  la  coesione
territoriale a seguito della  ricognizione  dei  fabbisogni,  possono
comunicare la volonta' di procedere  direttamente  alla  selezione  e
alla contrattualizzazione  dei  collaboratori,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  primo  periodo,  sulla  base  di  un  contratto   tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  provvede  al
periodico  monitoraggio  dell'attivita'  concretamente   svolta   dal
personale». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 9,  comma 28,  del
          decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78  «Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - Omissis. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo   30 luglio   1999,   n. 300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui  all'articolo 70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'articolo 70,  comma 1,  lettera  d)  del   decreto
          legislativo  10 settembre  2003,   n. 276,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,
          n. 118, per l'anno 2014, il limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui  all'articolo 70,  comma 1,  del  decreto   legislativo
          10 settembre  2003,  n. 276. Le  limitazioni  previste  dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto   dall'articolo 1,    comma 188,    della    legge
          23 dicembre 2005, n. 266. Per gli  enti  di  ricerca  resta
          fermo,   altresi',   quanto    previsto    dal    comma 187
          dell'articolo 1 della medesima legge  n. 266  del  2005,  e
          successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
          si provvede  mediante  l'attivazione  della  procedura  per
          l'individuazione  delle  risorse  di  cui  all'articolo 25,
          comma 2,   del   decreto-legge   21 giugno   2013,   n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori  entrate  derivanti  dall'articolo 38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di  cui  all'art. 163,  comma 3,
          lettera  a),  del  decreto  legislativo   12 aprile   2006,
          n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui  al  presente
          comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 33 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica
          e per la risoluzione di  specifiche  situazioni  di  crisi»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi  previsti  dalla  legge  30 dicembre
          2018,  n. 145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento    accessorio    del    personale    di     cui
          all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione,  per
          garantire  l'invarianza  del   valore   medio   pro-capite,
          riferito all'anno 2018, del  fondo  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche'  delle  risorse  per  remunerare   gli
          incarichi   di   posizione   organizzativa,   prendendo   a
          riferimento come base di calcolo il personale  in  servizio
          al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento    accessorio    del    personale    di     cui
          all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione,  per
          garantire  l'invarianza  del  valore  medio   pro   capite,
          riferito all'anno 2018, del  fondo  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche'  delle  risorse  per  remunerare   gli
          incarichi   di   posizione   organizzativa,   prendendo   a
          riferimento come base di calcolo il personale  in  servizio
          al 31 dicembre 2018. 
              1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, e' abrogato. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo 32  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  al  solo  fine   di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui  all'articolo 23,  comma 2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2-bis.  Al  comma 366   dell'articolo 1   della   legge
          30 dicembre  2018,  n. 145,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «ed educativo, anche degli  enti  locali»
          sono soppresse; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi
          360, 361, 363 e 364 non si applicano  alle  assunzioni  del
          personale educativo degli enti locali». 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'articolo 1, comma 366, della  legge  30 dicembre  2018,
          n. 145, anche utilizzando le graduatorie la  cui  validita'
          sia stata prorogata ai sensi  del  comma 362  del  medesimo
          articolo 1. 
              2-quater.   Il   comma 2    dell'articolo 14-ter    del
          decreto-legge  28 gennaio  2019,  n. 4,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28 marzo  2019,   n. 26,   e'
          abrogato.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557  e  562,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
              Omissis. 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a); 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              Omissis. 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 8,  del
          citato decreto-legge 6 novembre 2021,  n. 152,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29 dicembre  2021,  n. 233,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
          misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - Omissis. 
              8. Il  personale  di  cui  al  comma 7  e'  selezionato
          dall'Agenzia per la coesione territoriale con le  modalita'
          e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5  e  seguenti,
          del decreto-legge 9 giugno  2021,  n. 80,  convertito,  con
          modificazioni,     dalla     legge      6 agosto      2021,
          n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli
          enti beneficiari, avuto anche  riguardo  agli  esiti  della
          procedura concorsuale di cui all'articolo 1,  commi  179  e
          seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a  quanto
          previsto dal  comma 5  del  presente  articolo,  individua,
          sentiti  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  la  Conferenza
          Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  entro  il  20 febbraio
          2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
          del   presente   articolo   e   provvede   alla    relativa
          contrattualizzazione  e  assegnazione  entro  i  successivi
          sessanta giorni. I singoli  enti  beneficiari,  individuati
          dall'Agenzia per la coesione territoriale a  seguito  della
          ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
          di   procedere   direttamente   alla   selezione   e   alla
          contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a  quanto
          previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
          predisposto    dall'Agenzia     stessa     nel     rispetto
          dell'articolo 7, comma 6 e 6-bis, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001  n. 165. In  questo  caso  le  corrispondenti
          risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari.
          L'Agenzia  per  la  coesione   territoriale   provvede   al
          periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente  svolta
          dal personale. 
              Omissis.».