Art. 11
Potenziamento amministrativo delle regioni
e delle politiche di coesione
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con
contratto a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata
di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1
di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di
personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 179, e' aggiunto il seguente:
«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate
in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle
procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione,
comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate
dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di
professionalita' tecnica analoga a quella del personale non
reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di
uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che
definisce, in particolare, le modalita', anche temporali, della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia
massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo,
di cui al decreto del direttore della (( predetta Agenzia n. 107 del
)) 8 giugno 2018.».
(( 2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione
territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono
comunicare la volonta' di procedere direttamente alla selezione e
alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al
periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta
fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'
sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
Omissis.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 8, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - Omissis.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli
enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto
dell'articolo 7, comma 6 e 6-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165. In questo caso le corrispondenti
risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari.
L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al
periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta
dal personale.
Omissis.».