Art. 12 Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) (( all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) il Vicepresidente, se nominato» )); a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»; (( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente. 4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente puo' essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»; b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di una unita' dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato»; c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»; d) all'articolo 12: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»; 2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»; e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento (( delle attivita' istituzionali della Scuola stessa )), assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. 2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis )), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. 2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»; (( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: «1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»; e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. )) 2. All'articolo 16 del decreto del (( regolamento di cui al )) Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati. (( 2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,» sono soppresse. )) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c), e) ed e-bis) )), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della Scuola: a); b) il Comitato di gestione; c) il Presidente; c-bis) il Vicepresidente, se nominato.». - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.". - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998) ). Omissis. 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Trattamento economico). - 1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Abrogato. 1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente delle pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico di gradimento, incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro annui per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore e' incrementato da un'indennita' di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). - Omissis. 5. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 107: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - Omissis. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».