Art. 12 
 
      Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  0a) (( all'articolo 4, comma 1, la  lettera  c-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «c-bis) il Vicepresidente, se nominato» )); 
    a) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole  «Il  Comitato  di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono  inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»; 
    (( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Il  Presidente  nomina  un   Vicepresidente   che   lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento  e  svolge  le  funzioni
delegategli dal Presidente. 
      4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente  cessa  con
la  nomina  del  nuovo  Presidente.  Il  Vicepresidente  puo'  essere
confermato per una sola  volta.  Se  dipendente  pubblico  o  docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta  a  tempo
pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa  o
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non  sia
a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»; 
  b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per
la  pubblica  amministrazione  a  tal   fine   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Conseguentemente, la dotazione  organica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' aumentata di  una  unita'  dirigenziale  di
livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro  anni
e puo' essere confermato»; 
    c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente: 
      «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,  mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono  essere
valorizzate  le  esperienze  lavorative  maturate  dai  titolari   di
contratti  stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento  di
attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.»; 
    d) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Scuola ha sede in  Roma.  Le  attivita'  della  Scuola
possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso  poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «di  una  sede  distaccata»  sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Dall'istituzione  dei  poli  formativi  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai  connessi
adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con  le  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  previste  a   legislazione
vigente.»; 
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento  delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e
attraverso procedure concorsuali pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo
35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari  a  trenta  unita'  di  personale  di   categoria   A,   profilo
professionale di specialista esperto di formazione,  comunicazione  e
sistemi di gestione, posizione economica F3  e  a  trenta  unita'  di
personale  di  categoria  B,  profilo  di   assistente   specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 
      2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in  possesso  di  specifiche
competenze utili allo svolgimento ((  delle  attivita'  istituzionali
della Scuola stessa )),  assunto,  previo  svolgimento  di  selezioni
pubbliche comparative, con contratti di lavoro  subordinato  a  tempo
determinato. 
      2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione  economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di  supporto
alla didattica e dieci unita'  per  le  attivita'  di  supporto  alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in  materia
di attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  alle
procedure concorsuali  che  la  Scuola  svolge  e  alle  funzioni  di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 
      2-quinquies. La durata dei contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo  determinato  di  cui  al  comma  2-ter,  i  quali   non   sono
rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. 
      2-sexies.  Per  l'attuazione  dei  commi  2-ter,   2-quater   e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e
di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
      2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali  e  di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di  lavoro,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' aumentata di  due  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima  applicazione  possono  essere  conferiti  incarichi
dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o  5-bis  )),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. 
      2-octies. La Scuola provvede  ai  costi  per  la  gestione  dei
concorsi pubblici  e  per  le  spese  di  funzionamento  indotte  dal
reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  2-bis  e   seguenti
nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dal  contributo   finanziario
ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»; 
    (( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: 
  «1-ter.   Il   Vicepresidente,   se   dipendente    di    pubbliche
amministrazioni o  docente  universitario,  ove  l'incarico  non  sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica  stabilita  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove  l'incarico  sia  svolto  a  tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo  precedente.  Per  la  figura  del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di  150.362  euro  per  l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»; 
    e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. )) 
  2. All'articolo 16 del decreto del ((  regolamento  di  cui  al  ))
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati. 
  ((  2-bis.  All'articolo  21,  comma   4,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al  31  dicembre
2026,» sono soppresse. )) 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c),
e) ed e-bis) )), pari a  euro  1.032.425  per  l'anno  2022,  a  euro
7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425  per
l'anno 2022  e  euro  4.500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  quanto  a  euro
3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e  euro  2.045.085
annui a decorrere dall'anno 2027  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232.  ((  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari  ad  euro
165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4,  comma 1,  del
          decreto    legislativo     1° dicembre     2009,     n. 178
          «Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione  (SSPA),  a  norma  dell'articolo 24  della
          legge  18 giugno  2009,  n. 69»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della Scuola: 
              a); 
              b) il Comitato di gestione; 
              c) il Presidente; 
              c-bis) il Vicepresidente, se nominato.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione   del
          personale  non   dirigenziale).   -   1. I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di  cui  all'articolo 35,  comma 5,
          prevedono: 
              a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche  a
          contenuto  teorico-pratico,   e   di   una   prova   orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera. Le prove di  esame  sono  finalizzate  ad
          accertare il possesso delle competenze, intese come insieme
          delle conoscenze e delle capacita' tecniche o  manageriali,
          che devono essere  specificate  nel  bando  e  definite  in
          maniera coerente con la natura dell'impiego per il  profilo
          richiesto. Il numero delle  prove  d'esame  e  le  relative
          modalita' di svolgimento e correzione  devono  contemperare
          l'ampiezza e profondita' della valutazione delle competenze
          definite nel  bando  con  l'esigenza  di  assicurare  tempi
          rapidi e certi di svolgimento  del  concorso  orientati  ai
          principi espressi nel comma 2; 
              b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali  e,
          facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
          prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
          tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
              c) che le prove di esame possano  essere  precedute  da
          forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
          e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
          possono riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
          possesso delle competenze di cui alla  lettera a,  indicate
          nel bando; 
              d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
          dalle   singole    amministrazioni    responsabili    dello
          svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
          quali adottano la tipologia selettiva piu'  conferente  con
          la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
          l'assunzione   di   profili   specializzati,   oltre   alle
          competenze,  siano  valutate   le   esperienze   lavorative
          pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
              e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in
          sede di bando, ad  elevata  specializzazione  tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
              f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
          inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
          non superiore a un terzo,  alla  formazione  del  punteggio
          finale. 
              2. Le procedure di reclutamento di cui  al  comma 1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle
          selezioni non  contestuali  le  amministrazioni  assicurano
          comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'   delle   prove
          somministrate in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. 
              3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente.". 
            - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali  (Art. 19
          del  D.Lgs  n. 29   del   1993,   come   sostituito   prima
          dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  dall'art. 13
          del D.Lgs  n. 80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998) ). 
              Omissis. 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di  cui  all'articolo 23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 14,  del  citato
          decreto  legislativo   1° dicembre   2009,   n. 178,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Trattamento economico). -  1. Il  Presidente,
          se dipendente di  amministrazioni  pubbliche,  conserva  il
          trattamento economico  in  godimento.  Il  trattamento  del
          Presidente  e'  incrementato  da  un'indennita'  di  carica
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione,  a
          tale  fine  delegato,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. Abrogato. 
              1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente delle pubbliche
          amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non
          sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico
          di gradimento,  incrementato  da  un'indennita'  di  carica
          stabilita  con  decreto  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a  tempo  pieno,
          al  Vicepresidente   compete   un   trattamento   economico
          determinato con le modalita' di cui al periodo  precedente.
          Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di
          150.362 euro annui per l'anno 2022 e di 301.263 euro  annui
          a decorrere dall'anno 2023. 
              2. I responsabili di settore conservano il  trattamento
          economico,  comunque  definito,  relativo  alla   qualifica
          posseduta  presso  l'amministrazione  di  appartenenza.  Il
          trattamento  economico  dei  responsabili  di  settore   e'
          incrementato da un'indennita' di  funzione  stabilita,  nei
          limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con
          le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 21,  comma 4,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11 agosto  2014,  n. 114,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Unificazione delle Scuole di  formazione).  -
          Omissis. 
              5. I docenti ordinari  e  i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola Superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'articolo 4-septies,   comma 4,   del
          decreto-legge  3 giugno  2008,   n. 97,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  2 agosto  2008,  n. 129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi  o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica.
          Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione  per  il
          regime a tempo definito, il trattamento economico  ad  essi
          spettante e' corrispondentemente ridotto  e  nei  confronti
          degli  stessi  non  si  applica  la  disposizione  di   cui
          all'articolo 2, comma 4, secondo periodo,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          25 novembre 2015, n. 202. 
              Omissis.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 10,  comma 5,  del
          decreto-legge  29 novembre   2004,   n. 282   «Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica»
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 107: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - Omissis. 
              5. Al  fine  di  agevolare   il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».