Art. 12
Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:
0a) (( all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«c-bis) il Vicepresidente, se nominato» ));
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
(( b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni
delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con
la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente puo' essere
confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta a tempo
pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia
a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di
appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»;
b-bis) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per
la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' aumentata di una unita' dirigenziale di
livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni
e puo' essere confermato»;
c) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto )) il seguente:
«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere
valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di
contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di
attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno
2023.»;
d) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola
possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi
adempimenti (( della Scuola )) quest'ultima provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.»;
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo
professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e
sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di
personale di categoria B, profilo di assistente specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche
competenze utili allo svolgimento (( delle attivita' istituzionali
della Scuola stessa )), assunto, previo svolgimento di selezioni
pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto
alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle
procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono
rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e
di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi (( dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis )), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei
concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal
reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti
nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario
ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;
(( e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente:
«1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche
amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia
svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento,
incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo
pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato
con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno
2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis e' abrogato. ))
2. All'articolo 16 del decreto del (( regolamento di cui al ))
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati.
(( 2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al 31 dicembre
2026,» sono soppresse. ))
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c),
e) ed e-bis) )), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro
7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per
l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro
3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085
annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (( Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro
165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della Scuola:
a);
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente;
c-bis) il Vicepresidente, se nominato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad
accertare il possesso delle competenze, intese come insieme
delle conoscenze e delle capacita' tecniche o manageriali,
che devono essere specificate nel bando e definite in
maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo
richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative
modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare
l'ampiezza e profondita' della valutazione delle competenze
definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi
rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai
principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
l'assunzione di profili specializzati, oltre alle
competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle
selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano
comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998) ).
Omissis.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Trattamento economico). - 1. Il Presidente,
se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il
trattamento economico in godimento. Il trattamento del
Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a
tale fine delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Abrogato.
1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente delle pubbliche
amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non
sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico
di gradimento, incrementato da un'indennita' di carica
stabilita con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno,
al Vicepresidente compete un trattamento economico
determinato con le modalita' di cui al periodo precedente.
Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di
150.362 euro annui per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui
a decorrere dall'anno 2023.
2. I responsabili di settore conservano il trattamento
economico, comunque definito, relativo alla qualifica
posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il
trattamento economico dei responsabili di settore e'
incrementato da un'indennita' di funzione stabilita, nei
limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con
le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
Omissis.
5. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il
regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi
spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti
degli stessi non si applica la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 novembre 2015, n. 202.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 107:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».