Art. 13 
 
Durata  e  disciplina  del  corso  di  formazione  iniziale   per   i
  consiglieri penitenziari nominati all'esito  dei  concorsi  banditi
  nell'anno 2020 
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.   63,   i   consiglieri
penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del
direttore generale del personale e  delle  risorse  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia  del
5  maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del  28  agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre  2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e  sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli  per  la  formulazione  del  giudizio  di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati  in  esito  ai  concorsi
indicati al comma 1, le materie e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso di formazione  iniziale,  le  modalita'  degli  esami  previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della
posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia in  deroga  all'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,  comma 1,  del
          decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n. 63  (Ordinamento
          della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L.
          27 luglio 2005, n. 154: 
              «Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
          Ministro sono  stabiliti  le  materie  e  le  modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione iniziale, della  durata
          di  diciotto  mesi,  articolato  in  periodi  alternati  di
          formazione teorico-pratica e  di  tirocinio  operativo,  le
          modalita' di svolgimento degli esami al termine  del  primo
          anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di
          prova, nonche' le modalita' di svolgimento degli  esami  al
          termine del corso ed  i  criteri  di  determinazione  della
          posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo. 
              2. - 3. (Omissis).». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al  comma 1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          elle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma 1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».