Art. 13
Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i
consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi
nell'anno 2020
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri
penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del
5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del 28 agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre 2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso.
2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi
indicati al comma 1, le materie e le modalita' di svolgimento del
corso di formazione iniziale, le modalita' degli esami previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della
posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L.
27 luglio 2005, n. 154:
«Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
Ministro sono stabiliti le materie e le modalita' di
svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata
di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di
formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le
modalita' di svolgimento degli esami al termine del primo
anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di
prova, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami al
termine del corso ed i criteri di determinazione della
posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».