Art. 14
Disposizioni in materia di Universita' e ricerca
1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi
pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di
Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a
bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed
Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al (( primo
periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma
9 dell'articolo 1 )) della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti
pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli studiosi di
cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei
limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600
milioni di euro.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad
incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.
(( 4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei
componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e'
istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo
determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca
nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola
istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata
corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al
personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a
tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle
istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale».
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da
parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica. ))
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«(( 1-bis )). Le risorse di cui al comma 1, (( secondo periodo
)), non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non
concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con
risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.»
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
(( 6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non
regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui
agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari
che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui
all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici
da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere
superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del
30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla
riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi
scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e
all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta
del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro».
6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad
applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis
del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano
riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al
primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti
ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in
disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai
gruppi scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, le parole: «decreti di cui all'articolo 17, comma 99,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti:
«decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240».
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, e'
sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento
nelle varie forme previste»;
b) al terzo periodo:
1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle seguenti: «per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
2) dopo le parole: «della diversita' dei» sono inserite le
seguenti: «gruppi e dei»;
3) le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della
legge 9 maggio 1989, n. 168».
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti
pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere
rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti
di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i
contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli
obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei
contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con
istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a
cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di
salute secondo la normativa vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito
regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei
contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione
relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo
gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza
del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso
di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita'
di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico
anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o
dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e
dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i
settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del
corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo
anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle
procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in
possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di
cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo
e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in
misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione
dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore
alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione
degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o
di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o
straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di
corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di
ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e
comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al
ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai
fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75».
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «master universitario di
secondo livello» sono aggiunte le seguenti: «o l'essere stati
titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «master universitario di
secondo livello» sono inserite le seguenti: «o al contratto di
ricerca».
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma
6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori artistico-disciplinari,
esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura
dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di
contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di
curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo
22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo
preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione
triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli
importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in
favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o
svolto attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le
seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono
sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dei soggetti che abbiano gia' usufruito, per almeno un
triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre
anni successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure di
selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con
qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso
in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con
il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»;
d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per
ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione»;
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso,
lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono,
e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla
valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino
alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono
soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire procedure per
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e
nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo
1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6,
comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per
i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le universita' possono altresi'
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati
nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le universita' possono utilizzare le risorse
relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine
di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-decies del presente articolo.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
limitatamente alle risorse gia' programmate alla predetta data,
ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto
termine di centottanta giorni, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente
al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis
del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma
6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di ricorrere al
finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le universita' possono indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure
previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia' bandite
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, titolari di contratti da
ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni,
titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies,
lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi
dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nonche' nei limiti
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al
fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle
infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta' industriale, le
universita' possono assumere personale di elevata professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo
a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello
spettante al personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalita'
delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente
articolo. Nell'ambito dei titoli e' valorizzata la precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui
all'articolo 24-bis».
6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro
trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno
tre anni documentata attivita' di supporto tecnico-scientifico alla
ricerca, attivita' di progettazione e di gestione delle
infrastrutture e attivita' di trasferimento tecnologico ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia gia' inquadrato
nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' optare per il passaggio nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due
livelli di ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25 novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello
degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre
1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del
2000, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della
disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ))