(parte 1)
                               Art. 14 
 
          Disposizioni in materia di Universita' e ricerca  
 
   1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui  all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di  avvisi
pubblicati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   le
universita' possono procedere alla copertura di posti di  ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo  24,  comma  3,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230, riservate  a  studiosi  che  hanno  ottenuto  un  Sigillo  di
Eccellenza (Seal of Excellence)  a  seguito  della  partecipazione  a
bandi, emanati nell'ambito  dei  Programmi  quadro  Horizon  2020  ed
Horizon Europe negli anni 2022 o  precedenti,  relativi  alle  Azioni
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure  di  cui  al  ((  primo
periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del  comma
9 dell'articolo 1 )) della legge 4 novembre 2005, n.  230.  Gli  enti
pubblici di ricerca, a seguito di  avvisi  pubblicati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere  gli  studiosi  di
cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  127.  Alla
copertura degli oneri previsti dal presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600
milioni di euro. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di  cui
all'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
relative  ai  vincitori  dei  programmi  di  ricerca  dello  European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei  programmi  di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del  medesimo  articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  comunque  nei  limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo  di  attuazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  possono  assumere  per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai  limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
  4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite misure operative  specifiche  per  le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo  finalizzate  ad
incentivare l'accoglimento  dei  ricercatori  presso  le  universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di  istruzione  universitaria  a  ordinamento  speciale  e  gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218. 
  (( 4-bis. All'articolo 6,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato  dei
componenti  del  Consiglio  direttivo   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR),  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente  e'
istituito  il  profilo  professionale  del   ricercatore,   a   tempo
determinato e  indeterminato,  con  preminenti  funzioni  di  ricerca
nonche' obblighi didattici  nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo'  essere  affidata  la  piena
responsabilita' didattica di cattedre di docenza.  Nei  limiti  delle
facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da  ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni organiche»; 
    b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
      «l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni  di  personale,
decentramento delle procedure di reclutamento a  livello  di  singola
istituzione  e  previsione  del  ciclo  di  reclutamento  di   durata
corrispondente  a  quella  dell'offerta   formativa   e   conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto  al
personale  docente,  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l-ter) facolta' di disciplinare  l'istituzione  di  cattedre  a
tempo definito, con  impegno  orario  pari  al  50  per  cento  delle
cattedre a tempo pieno, nell'ambito della  dotazione  organica  delle
istituzioni di cui all'articolo 1,  con  l'applicazione  al  relativo
personale della disciplina di cui agli articoli 5,  7,  9  e  11  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva  diversa  disciplina
contrattuale». 
  4-quater.  Nell'ambito  dei  processi  di  statizzazione   di   cui
all'articolo  22-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
l'Elenco A e l'Elenco B  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021,  sono  mantenuti,  con  vigenza
triennale a decorrere dalla data di approvazione,  quali  graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo  indeterminato  di  personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie
d'istituto valide ai fini del reclutamento  a  tempo  determinato  da
parte  di  tutte  le  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica. )) 
  5. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «(( 1-bis )). Le risorse di cui al comma 1,  ((  secondo  periodo
)), non costituiscono incremento del fondo di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  non
concorrono al computo della percentuale a carico delle  regioni,  con
risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),  del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.» 
  6. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  (( 6-bis. Al fine di garantire la  corretta  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  4,
Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano,  l'articolo  15  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). -  1.  Entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione  il  Ministro,  con  proprio  decreto  di   natura   non
regolamentare, su  proposta  del  Consiglio  universitario  nazionale
(CUN),  definisce,  secondo  criteri   di   affinita'   e   attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari
e le relative declaratorie. 
  2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
    a) sono utilizzati ai fini delle procedure per  il  conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e  delle  procedure  di  cui
agli articoli 18 e 24; 
    b) sono il riferimento  per  l'inquadramento  dei  professori  di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
    c) possono essere articolati in settori  scientifico-disciplinari
che concorrono alla definizione degli ordinamenti  didattici  di  cui
all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, e all'indicazione della relativa  afferenza  dei  professori  di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
    d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici
da parte del docente. 
  3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non  puo'  essere
superiore a quello dei settori concorsuali  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del
30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
  4. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  si  provvede  anche  alla
riconduzione   dei   settori   scientifico-disciplinari   ai   gruppi
scientifico-disciplinari,   nonche'    alla    razionalizzazione    e
all'aggiornamento  dei  settori   scientifico-disciplinari   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  5.     L'aggiornamento     dei     gruppi     e     dei     settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del  Ministro,  su
proposta del CUN, con cadenza triennale. In  assenza  della  proposta
del CUN entro sei  mesi  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro». 
  6-ter.  Alle  procedure  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010,  n.  240,  relative  alla  tornata  2021-2023,  continuano   ad
applicarsi, in ogni caso,  le  norme  vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  1  dell'articolo  15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis
del presente articolo, le procedure di cui  agli  articoli  18  e  24
della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'  l'inquadramento  dei
professori di prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  restano
riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali  secondo  le  norme
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Fatto  salvo  quanto  stabilito  al
primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di  cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i  riferimenti
ai settori concorsuali ed ai macrosettori  concorsuali  contenuti  in
disposizioni legislative e regolamentari  si  intendono  riferiti  ai
gruppi scientifico-disciplinari. 
  6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  il
comma 99 e' abrogato. 
  6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «decreti di cui all'articolo 17,  comma  99,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite  dalle  seguenti:
«decreti di cui all'articolo 15, comma 1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240». 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, e'
sostituita dalle  seguenti:  «per  lo  svolgimento  dell'insegnamento
nelle varie forme previste»; 
    b) al terzo periodo: 
      1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle seguenti: «per  lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»; 
      2) dopo le parole: «della  diversita'  dei»  sono  inserite  le
seguenti: «gruppi e dei»; 
      3)  le   parole:   «decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento di ateneo, ai sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  della
legge 9 maggio 1989, n. 168». 
  6-septies. Al fine di dare  attuazione  alle  misure  di  cui  alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',  gli  enti
pubblici  di  ricerca  e   le   istituzioni   il   cui   diploma   di
perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
possono stipulare, ai fini dell'esclusivo  svolgimento  di  specifici
progetti  di  ricerca,  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con
fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia  pubblici  che
privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 
  2. I contratti di ricerca hanno durata biennale  e  possono  essere
rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti
di ricerca di  carattere  nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i
contratti di ricerca hanno durata  biennale  prorogabile  fino  a  un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche  esigenze  relative  agli
obiettivi e alla tipologia del progetto. La  durata  complessiva  dei
contratti di  cui  al  presente  articolo,  anche  se  stipulati  con
istituzioni differenti, non puo', in ogni caso,  essere  superiore  a
cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente  articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i  periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi  di
salute secondo la normativa vigente. 
  3. Le istituzioni di cui al  comma  1  disciplinano,  con  apposito
regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il  conferimento  dei
contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure  di  selezione
relative ad una o piu'  aree  scientifiche  rientranti  nel  medesimo
gruppo scientifico-disciplinare ovvero,  per  gli  enti  pubblici  di
ricerca, di procedure di  selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte  a  valutare  l'aderenza
del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il  possesso
di un curriculum scientifico-professionale  idoneo  allo  svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita'
di svolgimento dello stesso. Il bando  di  selezione,  reso  pubblico
anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo,  dell'ente  o
dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e
dell'Unione  europea,   contiene   informazioni   dettagliate   sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale. 
  4.  Possono  concorrere  alle  selezioni  di   cui   al   comma   3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di  dottore  di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per  i
settori interessati, del titolo di specializzazione di  area  medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1,  nonche'  di  coloro  che  hanno
fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.  Possono   altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno  del
corso di dottorato di ricerca ovvero  che  sono  iscritti  all'ultimo
anno del  corso  di  specializzazione  di  area  medica,  purche'  il
conseguimento del titolo sia previsto entro  i  sei  mesi  successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione. 
  5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire  l'accesso  alle
procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che  sono  in
possesso  di   curriculum   scientifico-professionale   idoneo   allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di
cui al comma 4  costituiscono  titolo  preferenziale  ai  fini  della
formazione  delle  relative  graduatorie.  Il  periodo  svolto   come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
  6. L'importo del contratto di ricerca di cui al  presente  articolo
e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in  ogni  caso  in
misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo definito. La spesa complessiva per  l'attribuzione
dei contratti di cui al presente articolo non puo'  essere  superiore
alla spesa media  sostenuta  nell'ultimo  triennio  per  l'erogazione
degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 
  7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio  o
di ricerca a qualsiasi titolo conferite da  istituzioni  nazionali  o
straniere, salvo quelle  esclusivamente  finalizzate  alla  mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. 
  8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la  frequenza  di
corsi di laurea, laurea  specialistica  o  magistrale,  dottorato  di
ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero,  e
comporta  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 
  9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di  accesso  al
ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai
fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75». 
  6-octies. All'articolo 35, comma 3,  lettera  e-ter),  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  «master  universitario  di
secondo  livello»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  l'essere  stati
titolari  per  almeno  due  anni  di  contratti  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «master  universitario  di
secondo livello» sono  inserite  le  seguenti:  «o  al  contratto  di
ricerca». 
  6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui  all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come  sostituito  dal  comma
6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad  uno  o  piu'  settori  artistico-disciplinari,
esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale  copertura
dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
possono  consentire  l'accesso  alle  procedure  per  la  stipula  di
contratti  di  ricerca  anche  a  coloro  che  sono  in  possesso  di
curriculum  scientifico-professionale  idoneo  allo  svolgimento   di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo
22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  come  sostituito
dal comma  6-septies  del  presente  articolo,  costituiscono  titolo
preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. 
  6-decies. Al fine di  dare  attuazione  alle  misure  di  cui  alla
Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della  programmazione
triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno  un  terzo  degli
importi destinati alla stipula dei contratti di cui al  comma  1,  in
favore  di  candidati  che   per   almeno   trentasei   mesi,   anche
cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca  o
svolto attivita' di ricerca sulla base  di  formale  attribuzione  di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita'
o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha
emanato il bando»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le
seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»; 
      2) alla lettera  a),  le  parole:  «settore  concorsuale»  sono
sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»; 
      3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dei soggetti che abbiano gia'  usufruito,  per  almeno  un
triennio, dei contratti di cui al comma 3»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) deliberazione  della  chiamata  del  vincitore  da  parte
dell'universita'   al   termine   dei   lavori   della    commissione
giudicatrice.  Il  contratto   per   la   funzione   di   ricercatore
universitario a tempo  determinato  e'  stipulato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla  conclusione  della  procedura  di
selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per  i  tre
anni successivi l'universita' non puo'  bandire  nuove  procedure  di
selezione  per  il  medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
relazione al dipartimento interessato»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Il  contratto  per  ricercatore  universitario   a   tempo
determinato  ha  una  durata  complessiva  di  sei  anni  e  non   e'
rinnovabile. Il  conferimento  del  contratto  e'  incompatibile  con
qualsiasi  altro  rapporto  di  lavoro  subordinato  presso  soggetti
pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca  anche
presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse  di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa  di  studio  a  qualunque
titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il  caso
in cui questa  sia  finalizzata  alla  mobilita'  internazionale  per
motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto  instaurato  con
il titolare del contratto, i periodi  trascorsi  in  aspettativa  per
maternita', paternita' o per motivi di salute  secondo  la  normativa
vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»; 
    d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a)  e  b),»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.   Nell'ambito   delle   risorse    disponibili    per    la
programmazione, a partire dalla conclusione  del  terzo  anno  e  per
ciascuno  dei  successivi  anni   di   titolarita'   del   contratto,
l'universita' valuta, su istanza dell'interessato,  il  titolare  del
contratto stesso, che  abbia  conseguito  l'abilitazione  scientifica
nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi  dell'articolo  18,  comma  1,
lettera e). La valutazione si svolge  in  conformita'  agli  standard
qualitativi riconosciuti a livello  internazionale,  individuati  con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei  criteri  fissati  con
decreto del Ministro. Alla procedura e'  data  pubblicita'  nel  sito
internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto e'  inquadrato  nel  ruolo  di  professore  di
seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo  18,  comma  2,
assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di  esito
positivo della procedura di valutazione»; 
    f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso,
lo  svolgimento  di  una  prova  didattica  nell'ambito  del   gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento»; 
    g) il comma 7 e' abrogato; 
    h) al comma 8: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse; 
    i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse; 
    l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono,
e la parola: «triennale» sono soppresse; 
    m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
      «9-quater.  L'attivita'  didattica,  di  ricerca  e  di   terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,  concorre  alla
valutazione delle politiche di  reclutamento  svolta  dall'ANVUR,  ai
fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a  valere  sul
Fondo per il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  ai  sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98». 
  6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «,  lettera  b)»  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    b) all'articolo 29,  comma  5,  le  parole:  «lettera  b),»  sono
soppresse. 
  6-duodecies. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
6-decies  e  6-undecies  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire procedure per
il  reclutamento  di  ricercatori  a  tempo  determinato   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e
nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo
1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  all'articolo  6,
comma  5-sexies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per
i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le universita' possono  altresi'
indire  procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori   a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Alle procedure di cui al  primo  periodo  e  ai  contratti  stipulati
nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni  di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Le  universita'  possono  utilizzare  le  risorse
relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al  fine
di stipulare contratti da ricercatore a tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-decies del presente articolo. 
  6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
limitatamente alle  risorse  gia'  programmate  alla  predetta  data,
ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il  predetto
termine di centottanta giorni, le universita', le istituzioni il  cui
diploma di perfezionamento scientifico e'  riconosciuto  equipollente
al titolo di dottore di ricerca ai  sensi  dell'articolo  74,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure  per  il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi  dell'articolo  22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  1  dell'articolo  15
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis
del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  come  sostituito  dal  comma
6-septies del presente articolo, sono stipulati  con  riferimento  ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di  ricorrere  al
finanziamento, anche  parziale,  dei  contratti  di  ricerca  di  cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito
dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del
Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  i  trentasei  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, le universita' possono indire procedure per  il
reclutamento  di   ricercatori   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure
previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 
  6-sexiesdecies. Alle procedure di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  gia'  bandite
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  6-septiesdecies. Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per  cento  delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di cui  all'articolo  24
della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma
6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono,  o  sono  stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,   titolari   di   contratti   da
ricercatore a tempo determinato, di cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai  soggetti  che
sono stati, per una durata complessiva  non  inferiore  a  tre  anni,
titolari di uno o piu' assegni di  ricerca  di  cui  all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ai
soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari  di  contratti
da ricercatore universitario ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come  modificato  dal  comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei  casi
di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma
5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di  dodici
mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non  inferiore  a
tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel  testo  vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente  articolo,   e'   riconosciuto,   a   richiesta,   ai   fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. 
  6-undevicies.  Il  limite  temporale  di   dodici   anni   di   cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Non rientrano nel computo del  predetto  limite  i  rapporti
instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della  legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  come  modificati  dal  presente  articolo.
L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24  della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato  dal  comma  6-decies  del
presente articolo, disposta ai sensi  dello  stesso  comma  6-decies,
lettera b), numero 3), non  si  applica  ai  titolari  dei  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  6-vicies. Al fine di agevolare il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Investimento  6  della  Missione  1,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, nonche'  nei  limiti
delle risorse assunzionali disponibili  a  legislazione  vigente,  al
fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di  supporto  e
coordinamento  della  ricerca,  di   promozione   del   processo   di
trasferimento tecnologico,  di  progettazione  e  di  gestione  delle
infrastrutture, nonche' di tutela della  proprieta'  industriale,  le
universita' possono assumere personale  di  elevata  professionalita'
con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 
  2. Il rapporto di lavoro  del  personale  di  cui  al  comma  1  e'
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione,  prendendo
a  riferimento  il  trattamento  economico  non  inferiore  a  quello
spettante al personale di categoria EP. 
  3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  sono
definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  modalita'   di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  dall'articolo   19,   comma   3-bis,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  i  requisiti,  i
titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le  modalita'
delle procedure concorsuali per le  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo.  Nell'ambito  dei  titoli  e'  valorizzata  la   precedente
esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato  di  cui
all'articolo 24-bis». 
  6-vicies semel. In via  di  prima  applicazione  e  comunque  entro
trentasei  mesi  dall'adozione  del  decreto  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto
dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di
cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per
cento dei  posti  messi  a  bando,  per  il  personale,  assunto  con
contratto    a    tempo     indeterminato,     dell'area     tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha  svolto  per  almeno
tre anni documentata attivita' di supporto  tecnico-scientifico  alla
ricerca,   attivita'   di   progettazione   e   di   gestione   delle
infrastrutture  e  attivita'  di  trasferimento  tecnologico   ovvero
compiti di supporto tecnico-scientifico alle  attivita'  di  ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio,
nonche' per il personale che ha prestato servizio  come  tecnologo  a
tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30  dicembre
2010, n. 240. 
  6-vicies bis.  Al  fine  di  potenziare  le  misure  volte  a  dare
attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  gia'  inquadrato
nel ruolo ad esaurimento  previsto  dall'articolo  6,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' optare per  il  passaggio  nei
ruoli dei ricercatori e tecnologi con  conseguente  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del  comparto  istruzione  e
ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei
ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03  a  decorrere
dall'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sulla  quota  di  spettanza
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al  primo
periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale  nei  primi  due
livelli  di  ricercatore  e  tecnologo  e'  disciplinato   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto  legisaltivo  25  novembre
2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad  esaurimento  sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi  del  terzo  livello
degli enti pubblici di ricerca. 
  6-vicies ter. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  30  novembre
1989, n. 398, le parole:  «,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca dopo il dottorato» sono soppresse. 
  6-vicies quater. Le  risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
adottati in applicazione dell'articolo  1  della  legge  14  novembre
2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso  successivo  bando
del Ministero dell'universita' e della ricerca, da adottare anche  in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  dell'articolo  1
della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.  338  del
2000,  nonche'  di  altri  soggetti   pubblici   e   privati,   della
disponibilita' di posti letto  per  studenti  universitari,  mediante
l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione
di un rapporto di locazione a lungo termine,  ovvero  per  finanziare
interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11  dicembre
2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui  al  presente
comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ))