(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -  Si  riporta  l'articolo 24,   comma 3,   della   legge
          30 dicembre   2010,   n. 240   «Norme   in    materia    di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita'  e  l'efficienza   del   sistema   universitario»,
          pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  14 gennaio  2011,  S.O.
          n. 10: 
              «Art. 24   (Ricercatori   a   tempo   determinato).   -
          (Omissis). 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              (Omissis).». 
            -  Si  riporta   l'articolo 1,   comma 9,   della   legge
          4 novembre 2005, n. 230 «Nuove disposizioni  concernenti  i
          professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
          per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori
          universitari», pubblicata in Gazzetta Ufficiale  5 novembre
          2005, n. 258, S.O.: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              9. Nell'ambito   delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, le  universita'  possono  procedere
          alla  copertura  di  posti  di  professore  ordinario,   di
          professore associato e  di  ricercatore  mediante  chiamata
          diretta di  studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  o
          presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche  se
          ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a  livello  universitario,  che  ricoprono  da
          almeno un triennio presso istituzioni  universitarie  o  di
          ricerca estere una posizione accademica equipollente  sulla
          base di tabelle di  corrispondenza  definite  e  aggiornate
          ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca,  sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale,
          ovvero  di   studiosi   che   siano   risultati   vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'universita'  e  della   ricerca,   sentiti   l'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
          in   esito   a   procedure   competitive   finalizzate   al
          finanziamento di progetti condotti da singoli  ricercatori,
          da  amministrazioni  centrali  dello   Stato,   dall'Unione
          europea   o   da   altre   organizzazioni   internazionali.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'universita'
          e della ricerca il quale concede o rifiuta  il  nulla  osta
          alla nomina, previo parere, in  merito  alla  coerenza  del
          curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
          e' ricompreso il settore scientifico  disciplinare  per  il
          quale viene effettuata la chiamata, nonche'  in  merito  al
          possesso dei requisiti per il riconoscimento  della  chiara
          fama, della commissione nominata per  l'espletamento  delle
          procedure di abilitazione  scientifica  nazionale,  di  cui
          all'articolo 16,   comma 3,   lettera   f),   della   legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modificazioni,  per
          il settore  per  il  quale  e'  proposta  la  chiamata,  da
          esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del  medesimo
          parere. Non e' richiesto il parere della commissione di cui
          al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla  vincita  del  programma.  Il  rettore,  con
          proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
          classe di stipendio sulla base della  eventuale  anzianita'
          di servizio e di valutazioni di merito. 
              (Omissis).». 
            -  Si  riporta  l'articolo 20,  del  decreto  legislativo
          4 giugno 2003, n. 127  «Riordino  del  Consiglio  nazionale
          delle ricerche (C.N.R.)», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
          6 giugno 2003, n. 129: 
              Art. 20 (Personale). - 1. Il  rapporto  di  lavoro  dei
          dipendenti  del  C.N.R.  e'   regolato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo  30 marzo  2001,
          n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge  24 giugno  1997,
          n. 196, al decreto legislativo 27 luglio  1999,  n. 297,  e
          all'articolo 51, comma 6,  della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni  possono
          partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti,  anche
          cittadini stranieri. 
              2. 
              3. Ferme   restando   le   disposizioni    vigenti    e
          contrattuali per leassunzioni  a  tempo  determinato  negli
          enti  di  ricerca,  il   C.N.R.,   sentito   il   consiglio
          scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
          ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata  diretta,  con
          contratto a tempo determinato  per  specifici  progetti  di
          ricerca, per  la  durata  del  progetto  e,  comunque,  non
          superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
          stranieri,  con  documentata  produzione   scientifica   di
          eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in  enti  di
          ricerca o imprese  private  o  in  atenei  stranieri  o  in
          istituzioni  di  ricerca  internazionali;  nelle   predette
          ipotesi di chiamata diretta  il  trattamento  economico  e'
          rapportato  a  quello  previsto  dal  contratto  collettivo
          nazionale di comparto per le medesime qualifiche,  con  una
          eventuale  integrazione  in  considerazione  della   natura
          temporanea del rapporto. 
              4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul  personale  ai
          sensi del presente articolo,  disciplina  le  procedure  di
          assunzione ai  diversi  livelli  e  profili  del  personale
          ricercatore e tecnologo, valorizzando  prioritariamente  le
          esperienze di ricerca effettuate all'estero  ovvero  presso
          universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi: 
              a) il rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  come
          ricercatore  o  tecnologo  dell'ente  si  instaura,  per  i
          livelli di ricercatore,  primo  ricercatore,  dirigente  di
          ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente  tecnologo,
          previo  l'espletamento  di  concorsi  pubblici   per   aree
          scientifiche  o  settori  tecnologici,  idonei  a  valutare
          competenze   e   attitudini    finalizzate    all'attivita'
          richiesta, mediante il  ricorso  a  specifiche  commissioni
          giudicatrici  costituite  in  maggioranza   da   componenti
          esterni all'ente e presiedute da  dirigenti  di  ricerca  o
          tecnologi dell'ente o dipendenti da un  ente  del  comparto
          ricerca ovvero ancora da professori universitari  ordinari,
          con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
          selezione  per  il  livello  iniziale  occorre  essere   in
          possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca   attinente
          all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
          triennio  attivita'  di  ricerca   presso   universita'   o
          qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici  o
          privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
          ovvero di assegni di ricerca  banditi  dall'ente  ai  sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449, con valutazione finale delle attivita'; 
              b) la periodicita' dei concorsi e' determinata  secondo
          le cadenze indicate nel piano triennale.». 
            -  Si  riporta  l'articolo 1,  comma 297,   della   legge
          30 dicembre 2021,  n. 234  «Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2022-2024»,   pubblicata   in   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2021, S.O, n. 310: 
              «(Omissis) 
              297. Il fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5,  comma 1,  lettera  a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato  di
          250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
          815 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  865  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
              a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno  2024,
          690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2026  destinati   all'assunzione   di
          professori   universitari,   di    ricercatori    di    cui
          all'articolo 24,   comma 3,   lettera   b),   della   legge
          30 dicembre    2010,     n. 240,     e     di     personale
          tecnico-amministrativo delle universita',  in  deroga  alle
          vigenti facolta'  assunzionali,  al  fine  di  favorire  il
          graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al
          rapporto  tra  il  numero  dei  docenti  e  del   personale
          tecnico-amministrativo delle  universita'  e  quello  degli
          studenti. Con riferimento  alle  assunzioni  di  professori
          universitari, le risorse di cui alla presente  lettera sono
          riservate   esclusivamente   alle    procedure    di    cui
          all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010,  n. 240,  con
          vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi  del
          comma 4 del medesimo articolo 18  della  legge  n. 240  del
          2010. Le procedure di cui al  secondo  periodo,  finanziate
          con le risorse di cui alla presente lettera, sono  volte  a
          valutare le  competenze  dell'aspirante  nell'ambito  della
          didattica,  della  ricerca  e  della  terza  missione.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono individuati i criteri  di
          riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo
          conto, prioritariamente,  dei  risultati  conseguiti  dagli
          atenei nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR)
          e nella valutazione delle politiche di reclutamento; 
              b) 50  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
          tecnico-amministrativo delle universita' statali in ragione
          delle    specifiche    attivita'    svolte    nonche'    al
          raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
          obiettivi nell'ambito  della  didattica,  della  ricerca  e
          della terza missione. Con il decreto  di  ripartizione  del
          fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,
          comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,  n. 537,
          sono individuati i criteri di riparto delle risorse di  cui
          alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonche' i
          principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
          l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
          tecnico-amministrativo. Le singole  universita'  provvedono
          all'assegnazione delle  risorse  al  personale  in  ragione
          della partecipazione  dello  stesso  ad  appositi  progetti
          finalizzati al raggiungimento  di  piu'  elevati  obiettivi
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento
          del trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri
          stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
          nel rispetto di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui  al
          secondo periodo; 
              c) 10  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          destinati ad incentivare, a titolo di  cofinanziamento,  le
          chiamate di cui  all'articolo 1,  comma 9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
              d) 15 milioni di euro per l'anno 2022,  20  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e  35  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2024  destinati   alle   Scuole   superiori   ad
          ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento  disposto
          ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo 5,   comma 1,   lettera   a),   della    legge
          24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 412, della  legge  30 dicembre  2018,
          n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro  per  l'anno
          2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno  2025
          e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
              e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30  milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  destinati   per
          l'adeguamento dell'importo delle borse di  studio  concesse
          per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di   ricerca.
          L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di   studio   e'
          definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
            - Si riporta l'articolo 5, della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537  «Interventi  correttivi   di   finanza   pubblica»,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993,  n. 303,
          S.O.: 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394,  e  del  comma 8  dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              2. Al  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie  di  cui  all'art. 52,  comma 1,  del   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29    e    successive
          modificazioni, relative al personale delle universita',  le
          disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
          contratti in itinere con il personale non docente,  nonche'
          le disponibilita' finanziarie a copertura degli  incrementi
          di retribuzione del personale docente. 
              3. Nel  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
          le universita'  in  misura  proporzionale  alla  somma  dei
          trasferimenti statali e delle spese sostenute  direttamente
          dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
          una quota di riequilibrio,  da  ripartirsi  sulla  base  di
          criteri    determinati    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentito  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   la
          Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard  dei
          costi  di  produzione  per  studente,  al   minore   valore
          percentuale  della  quota  relativa  alla  spesa   per   il
          personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
          e agli obiettivi di qualificazione  della  ricerca,  tenuto
          conto  delle   dimensioni   e   condizioni   ambientali   e
          strutturali. 
              4. Il Fondo  per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in  relazione
          alle  necessita'  di  riequilibrio   delle   disponibilita'
          edilizie, ed alle esigenze di investimento in  progetti  di
          ricerca di rilevante interesse nazionale. 
              5. Il fondo per la programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema universitario e' ripartito in conformita' ai  piani
          di sviluppo. 
              6. Le universita' possono, altresi', stipulare  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione  delle
          risorse finanziarie di cui  ai  commi  3,  4  e  5  per  la
          gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
          e attivita' specifiche. 
              7. Salvo quanto previsto al comma 2, il  Fondo  per  il
          finanziamento ordinario delle universita'  e'  determinato,
          per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti  previsti
          nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   per   l'anno
          medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 
              8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo  per  il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente ridotta e la quota di  riequilibrio  dello
          stesso Fondo sara' aumentata almeno  di  pari  importo.  La
          quota di riequilibrio concorre al  finanziamento  a  regime
          delle iniziative realizzate  in  conformita'  ai  piani  di
          sviluppo.  Il  riparto  della  quota  di  riequilibrio   e'
          finalizzato anche  alla  riduzione  dei  differenziali  nei
          costi   standard   di   produzione   nelle   diverse   aree
          disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
          le  aree  disciplinari,   tenendo   conto   delle   diverse
          specificita' e degli standard europei. 
              9. Le funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico ed economico dei professori  universitari  e  dei
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di stato giuridico, sono  attribuite  alle  universita'  di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'. 
              10. Comma   abrogato    dall'art. 51,    comma 5,    L.
          27 dicembre 1997, n. 449.». 
            -  Si  riportano  gli  articoli  1  e  16   del   decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13  della  legge  7 agosto   2015,   n. 124»,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276: 
              «Art. 1 (Ambito  di  applicazione).  -  1. Il  presente
          decreto si applica a tutti gli Enti  Pubblici  di  Ricerca,
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
              a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
          - Area Science Park; 
              b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
              c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
              d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
              e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
              f) Istituto Nazionale  di  Alta  Matematica  «Francesco
          Severi» - INDAM; 
              g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
              h) Istituto Nazionale di  Geofisica  e  Vulcanologia  -
          INGV; 
              i) Istituto Nazionale di Oceanografia  e  di  Geofisica
          Sperimentale - OGS; 
              l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
              m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
          «Enrico Fermi»; 
              n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»; 
              o) Istituto Nazionale per la  Valutazione  del  Sistema
          Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
              p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione  e
          Ricerca Educativa - INDIRE; 
              q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi
          dell'economia agraria - CREA; 
              r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
          e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
              s)  Istituto   per   lo   Sviluppo   della   Formazione
          Professionale dei  Lavoratori  -  ISFOL  (a  decorrere  dal
          1° dicembre  2016   denominato   Istituto   nazionale   per
          l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); 
              t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
              u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
              v) Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca
          Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni  di  cui
          alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
              2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
          salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 
              2-bis. Per  l'utilizzo  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio,  anche  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, da parte degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui  al  comma 1  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente    della    Repubblica    13 settembre     2005,
          n. 296. Restano  acquisite   all'erario   le   somme   gia'
          corrisposte  a  qualsiasi  titolo  degli  enti  di  cui  al
          precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni  gia'
          effettuate a titolo gratuito, anche in uso  governativo  ai
          medesimi enti.» 
              «Art. 16 (Riconoscimento e  valorizzazione  del  merito
          eccezionale). - 1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro
          vigilante,  possono  assumere  per  chiamata  diretta   con
          inquadramento fino  al  massimo  livello  contrattuale  del
          personale   di   ricerca   definito   dal   consiglio    di
          amministrazione,  ricercatori  o   tecnologi   italiani   o
          stranieri dotati di  altissima  qualificazione  scientifica
          negli ambiti  disciplinari  di  riferimento,  che  si  sono
          distinti per merito  eccezionale  ovvero  che  siano  stati
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. 
              2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con
          contratto a tempo  indeterminato,  nell'ambito  del  5  per
          cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel  limite
          del numero  di  assunzioni  fatte  nel  medesimo  anno  per
          concorso e a condizione che  siano  contabilizzate  entrate
          ulteriori a cio' appositamente destinate. 
              3. La  valutazione  del  merito  eccezionale   per   la
          chiamata diretta  e'  effettuata  da  apposite  commissioni
          nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un
          minimo di tre fino ad un  massimo  di  cinque  esperti  del
          settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione
          per chiamata diretta. La durata delle commissioni non  puo'
          essere  superiore  ad  un  anno  dalla  data   di   nomina.
          L'incarico di componente delle  commissioni  e'  consentito
          solo per due mandati consecutivi.  La  partecipazione  alle
          commissioni  non  da'  diritto  a  compensi  o  gettoni  di
          presenza. Il rimborso delle spese effettivamente  sostenute
          e documentate e' proporzionalmente  a  carico  dei  bilanci
          degli Enti che propongono  le  assunzioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1  sono  a
          carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di  non
          aver superato il limite di cui al comma 2  dell'articolo 9,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              5. I Ministeri vigilanti possono annualmente  destinare
          alle assunzioni di  cui  al  presente  articolo  specifiche
          risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui
          al comma 2 dell'articolo 9.». 
            - Si riporta l'articolo 6,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  1° febbraio  2010,  n. 76   «Regolamento
          concernente la struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca  (ANVUR),  adottato   ai   sensi   dell'articolo 2,
          comma 140,  del  decreto-legge  3 ottobre   2006,   n. 262,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006, n. 286», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  27 maggio
          2010, n. 122, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Organi).  -  1. Sono  organi  dell'Agenzia  il
          Presidente, il  Consiglio  direttivo  ed  il  Collegio  dei
          revisori dei conti. 
              2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al
          comma 1 restano in carica sei anni  e  non  possono  essere
          nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un
          organo  cessano  dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio mandato, il Presidente o il  componente  che  viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua del mandato. 
              3. All'attivita' operativa  e  gestionale  dell'Agenzia
          sovraintende  il   Direttore,   secondo   quanto   indicato
          all'articolo 10. 
              4. In  sede  di   prima   applicazione   del   presente
          regolamento,  previo  sorteggio,   sono   individuati   due
          componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre
          anni, e tre componenti che durano in carica  quattro  anni.
          Gli altri componenti, tra  cui  il  Presidente,  durano  in
          carica cinque anni.». 
            - Si riporta l'articolo 2 della legge  21 dicembre  1999,
          n. 508   «Riforma   delle   Accademie   di   belle    arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti  musicali  pareggiati»,  pubblicata  in   Gazzetta
          Ufficiale  4 gennaio  2000,  n. 2,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - 1. Le Accademie  di  belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma 2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di alta cultura cui  l'articolo 33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
              3. Il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni    di    cui    all'articolo 1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I  della  legge  9 maggio  1989,
          n. 168, e nel rispetto dei principi  di  autonomia  sanciti
          dalla presente legge. 
              4. Le  istituzioni  di  cui  all'articolo 1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
              5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette   istituzioni   si   applica   il   comma 5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre  1990,  n. 341. Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
              6. Il  rapporto   di   lavoro   del   personale   delle
          istituzioni   di    cui    all'articolo 1    e'    regolato
          contrattualmente   ai   sensi   del   decreto   legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente e non docente.  Nell'ambito  dell'area
          di contrattazione per il personale docente e' istituito  il
          profilo professionale del ricercatore, a tempo  determinato
          e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
          obblighi didattici nel limite  massimo  del  50  per  cento
          dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
          piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, le istituzioni di cui  all'articolo 1
          individuano  i  posti  da  ricercatore  nell'ambito   delle
          relative dotazioni organiche. Limitatamente alla  copertura
          dei posti in organico che  si  rendono  disponibili  si  fa
          ricorso     alle     graduatorie     nazionali     previste
          dall'articolo 270,   comma 1,   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato  con
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3,  comma 1,  della  legge   3 maggio   1999,
          n. 124, le quali, integrate in prima applicazione  a  norma
          del  citato  articolo 3,  comma 2,  sono   trasformate   in
          graduatorie ad  esaurimento.  Per  le  esigenze  didattiche
          derivanti dalla presente legge cui non si possa far  fronte
          nell'ambito  delle   dotazioni   organiche,   si   provvede
          esclusivamente  mediante  l'attribuzione  di  incarichi  di
          insegnamento  di  durata  non  superiore  al   quinquennio,
          rinnovabili,  anche   ove   temporaneamente   conferiti   a
          personale incluso  nelle  predette  graduatorie  nazionali.
          Dopo l'esaurimento di tali graduatorie,  gli  incarichi  di
          insegnamento sono attribuiti con contratti  di  durata  non
          superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi
          di insegnamento non sono comunque conferibili al  personale
          in servizio di ruolo. Il personale docente e  non  docente,
          in servizio nelle istituzioni di  cui  all'articolo 1  alla
          data di entrata in vigore della presente legge con rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato, e'  inquadrato  presso  di
          esse  in  appositi  ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le
          funzioni e il trattamento complessivo in  godimento.  Salvo
          quanto stabilito  nel  secondo  e  nel  terzo  periodo  del
          presente  comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'
          altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7. Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati   ai   sensi
          dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale; 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui  all'articolo 4,
          comma 3,  per  gli   ordinamenti   didattici   e   per   la
          programmazione degli accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'articolo 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  valorizzazione  delle  specificita'   culturali   e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
              b) rapporto tra studenti e docenti,  nonche'  dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
              c) programmazione  dell'offerta  formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio  1999,  n. 144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
              d)   previsione,   per   le    istituzioni    di    cui
          all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla  data
          di entrata in vigore di specifiche norme  di  riordino  del
          settore, corsi di formazione musicale o coreutica di  base,
          disciplinati in  modo  da  consentirne  la  frequenza  agli
          alunni iscritti alla scuola media e alla scuola  secondaria
          superiore; 
              e)  possibilita'  di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle produzioni artistiche. 
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,  in  particolare  nei   capoluoghi   sprovvisti   di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e di Istituti  pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che
          abbiano   fatto   domanda,    rispettivamente,    per    il
          pareggiamento o il legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
          statizzazione,  possedendone  i  requisiti  alla  data   di
          entrata in vigore della presente legge; 
              f) definizione  di  un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
              g)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
              h)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
              i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
          territoriale,    nonche'    della    complementarieta'    e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
              l)  verifica  periodica,  anche  mediante   l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              l-bis)  programmazione  triennale  dei  fabbisogni   di
          personale, decentramento delle procedure di reclutamento  a
          livello di singola istituzione e previsione  del  ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30,  comma 2-bis,  del   decreto   legislativo
          30 marzo 2001, n. 165; 
              l-ter)  facolta'  di  disciplinare   l'istituzione   di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15 giugno   2015,   n. 81,   salva    diversa    disciplina
          contrattuale. 
              8-bis. Sulla  base  di  accordi  di  programma  con  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  istituzioni
          di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 febbraio  2003,  n. 132,  e   comunque   nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
          del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
          organizzativi, ivi comprese  modalita'  di  composizione  e
          costituzione  degli  organi  di  governo,   nonche'   forme
          sostenibili di organizzazione  dell'attivita'  di  ricerca.
          Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono   definiti   i   criteri   per    l'ammissione    alla
          sperimentazione e le modalita' di  verifica  periodica  dei
          risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
          massimo delle spese di personale  nonche'  delle  dotazioni
          organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              9. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui  al  comma 7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.». 
            -  Si   riporta   l'articolo 22-bis   del   decreto-legge
          24 aprile 2017,  n. 50  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo  sviluppo»,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O.: 
              «Art. 22-bis (Statizzazione e  razionalizzazione  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica non statali). - 1. A  decorrere  dall'anno  2017,
          gli istituti superiori musicali non statali e le  accademie
          non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e
          5-bis,  del  decreto-legge   12 settembre   2013,   n. 104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, individuati con il decreto di cui  al  comma 2  del
          presente articolo, sono oggetto  di  graduali  processi  di
          statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse
          di cui al comma 3 del presente articolo. 
              2. I processi di cui al comma 1 sono  disciplinati  con
          decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  nel   rispetto   dei   principi   di   cui
          all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere  a),  b),
          c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti
          locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli  spazi
          e  degli  immobili  e  si  fanno  carico  delle  situazioni
          debitorie pregresse  alla  statizzazione  in  favore  delle
          istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del
          presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
          stipulare tra ciascun ente e il Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei  processi
          di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
          determinazione  delle  relative  dotazioni  organiche   nei
          limiti massimi del personale  in  servizio  alla  data  del
          24 giugno 2017 presso le  predette  istituzioni  anche  con
          contratto di lavoro flessibile,  nonche'  per  il  graduale
          inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
          non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.  Il  decreto  di  cui  al  precedente
          periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
          statale, e' adottato assumendo quali  criteri  la  verifica
          delle modalita' utilizzate per la  selezione  del  predetto
          personale, prevedendo  ove  necessario  il  superamento  di
          specifiche procedure  concorsuali  pubbliche,  l'anzianita'
          maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno
          tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni  e
          la  valutazione  di  titoli  accademici  e   professionali.
          Completato l'inquadramento di cui  al  terzo  periodo,  nei
          limiti delle dotazioni organiche  e  delle  risorse  ancora
          disponibili, nel rispetto dei criteri di  cui  al  predetto
          decreto, ovvero di analogo decreto adottato  ai  sensi  del
          terzo  periodo,  puo'   altresi'   essere   inquadrato   il
          personale, anche con contratto  di  lavoro  flessibile,  in
          servizio alla data del 1° dicembre 2020. 
              3. Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni   del
          presente  articolo  e'  istituito  un  apposito  fondo,  da
          ripartire con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, con uno  stanziamento  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di  euro
          per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019  e
          di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
              4. Nelle more delcompletamento di ciascun  processo  di
          statizzazione e  razionalizzazione,  il  fondo  di  cui  al
          comma 3  e'  utilizzabile  altresi'  per  il  funzionamento
          ordinario degli enti di cui al comma 1. 
              5. Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal  presente
          articolo si provvede: 
              a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2
          milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per
          l'anno 2019 e a 1,54 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo 19,
          comma 4,  del  decreto-legge  12 settembre  2013,   n. 104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, come  integrata  dall'articolo 1,  comma 54,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107; 
              b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  4
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo 1,  comma 358,  della  legge  28 dicembre
          2015, n. 208; 
              c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno  2017  e  a
          11,8  milioni   di   euro   per   l'anno   2018,   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo 1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
              d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019  e  a
          14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020,  a
          valere sui risparmi di spesa derivanti  dalle  disposizioni
          di cui al comma 6 del presente articolo. 
              6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di
          31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2020»; 
              b)  al  comma 298,  dopo  le   parole:   «finanziamenti
          individuali» sono inserite le seguenti:  «nel  2017  e  nel
          2018. A decorrere dal  2019  il  numero  dei  finanziamenti
          individuali  e'  determinato  in  proporzione   all'importo
          complessivamente disponibile di  cui  al  comma 295,  fermo
          restando l'importo individuale di 3.000 euro».». 
            - Si riporta l'articolo 12 del  decreto-legge  6 novembre
          2021, n. 152 «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 dicembre   2021,   n. 233,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 novembre  2021,  n. 265,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12    (Borse    di    studio    per     l'accesso
          all'universita').  -  1. In  attuazione   degli   obiettivi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
          18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del   12 febbraio   2021,   che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
          nelle   more   dell'emanazione   del   decreto    di    cui
          all'articolo 7, comma 7, del decreto  legislativo  29 marzo
          2012,  n. 68,  gli  importi  delle  borse  di  studio  e  i
          requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle  stesse  sono
          definiti, per il  periodo  di  riferimento  del  PNRR,  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  in
          deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7,  comma 7,
          del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di
          cui  al  primo  periodo,  le  risorse  indicate  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di
          cui  all'articolo 18,  comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  n. 68  del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
          modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al
          riparto di cui al periodo precedente le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota
          di risorse  indicate  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  e  provvedono  alle  finalita'   del   presente
          articolo secondo il rispettivo ordinamento. 
              1-bis. Le risorse di cui al comma 1,  secondo  periodo,
          non   costituiscono   incremento   del   fondo    di    cui
          all'articolo 18,   comma 1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 68 del 2012, e  non  concorrono  al  computo
          della percentuale  a  carico  delle  regioni,  con  risorse
          proprie, ai sensi dell'articolo 18,  comma 1,  lettera  c),
          del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.». 
            -  Si  riporta  l'articolo 3,  del  decreto   legislativo
          14 gennaio  2008,  n. 21  «Norme  per  la  definizione  dei
          percorsi di  orientamento  all'istruzione  universitaria  e
          all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
          raccordo tra la scuola, le  universita'  e  le  istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          nonche' per la valorizzazione della qualita' dei  risultati
          scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai  corsi
          di  laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui
          all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)  della  legge
          11 gennaio 2007, n. 1», pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale
          7 febbraio 2008,  n. 32,  come  modificato  dalla  presente
          legge. 
              «Art. 3 (Percorsi di orientamento). - 1. I percorsi  di
          orientamento mirano prioritariamente a dare  allo  studente
          opportunita' di: 
              a)   conoscere   temi,    problemi    e    procedimenti
          caratteristici in diversi campi  del  sapere,  al  fine  di
          individuare  interessi  e  predisposizioni   specifiche   e
          favorire scelte consapevoli  in  relazione  ad  un  proprio
          progetto personale; 
              b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra
          questi e le tipologie dei corsi di studio universitari; 
              c)   conoscere   anche   aree   disciplinari,    ambiti
          professionali,  settori   emergenti   che   non   rientrano
          direttamente  nei  curricoli  scolastici  o  che  non  sono
          adeguatamente conosciuti; 
              d) disporre di adeguata documentazione sui  percorsi  e
          le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti  nella
          formazione post-secondaria; 
              e) autovalutare, verificare e  consolidare  le  proprie
          conoscenze in relazione alla preparazione richiesta  per  i
          diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a  partire
          almeno dal penultimo anno di scuola secondaria; 
              f) partecipare a laboratori finalizzati a  valorizzare,
          anche   con   esperienze   sul   campo,    le    discipline
          tecnico-scientifiche; 
              g) fare esperienza di  momenti  significativi  di  vita
          universitaria e di misurarsi, con un  diverso  contesto  di
          studio e di lavoro, anche  attraverso  iniziative  speciali
          presso universita' in Italia e in Europa. 
              2. I   percorsi   di   orientamento   si    inseriscono
          strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola
          secondaria di secondo grado e  nell'ultimo  anno  di  corso
          della scuola secondaria di primo grado,  anche  utilizzando
          gli strumenti di flessibilita'  didattica  e  organizzativa
          previsti  dal  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275. 
              2-bis.  In   presenza   di   alunni   con   disabilita'
          certificata sono previsti interventi specifici  finalizzati
          all'orientamento e volti a offrire alle famiglie  strumenti
          utili per indirizzare la  scelta  del  percorso  formativo.
          Tali    percorsi    di    orientamento    si    inseriscono
          strutturalmente nell'ultimo  anno  di  corso  della  scuola
          secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di  corso
          della scuola secondaria di secondo grado. 
              3. Le  istituzioni  scolastiche,  le  universita',   le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  gli  istituti   tecnici   superiori,   mediante
          apposite   convenzioni,   collaborano,   anche   in   forma
          consortile, per la  realizzazione  di  attivita'  intese  a
          migliorare la preparazione di studenti universitari che non
          abbiano superato  le  verifiche  previste  dall'articolo 6,
          comma 1,  del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
              3-bis. Nel Piano  dell'offerta  formativa  e  sul  sito
          istituzionale   delle   istituzioni   scolastiche   vengono
          indicate le iniziative di orientamento poste in essere. 
              4. I docenti della scuola secondaria superiore  possono
          essere  coinvolti  nella  predisposizione  delle  prove  di
          selezione  per  l'accesso   all'universita',   che   devono
          comunque tener conto degli effettivi programmi  svolti  nei
          percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore. 
              5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere
          previsti interventi orientativi di professori universitari,
          ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica. 
              6. Il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  in
          collaborazione con l'ANVUR,  e  utilizzando  anche  i  dati
          dell'anagrafe  degli   studenti   universitari,   cura   la
          realizzazione di un osservatorio nazionale  sugli  iscritti
          ai corsi di laurea, assicura  agli  istituti  scolastici  e
          alle amministrazioni scolastiche, nonche'  alle  regioni  e
          agli enti locali interessati, l'accesso ai  dati  aggregati
          sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
          verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e  presenta
          una  relazione  annuale  sui  flussi  degli  studenti.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  spettano  compensi  ne'
          rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.». 
            - Si riportano gli articoli 16,  18  e  24  della  citata
          legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art. 16  (Istituzione  dell'abilitazione   scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi  dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o adeguamento degli stessi con  la  medesima
          procedura  adottata  per  la  loro  definizione;  la  prima
          verifica e' effettuata dopo il primo biennio; 
              d) la presentazione della domanda per il  conseguimento
          dell'abilitazione  senza  scadenze   prefissate,   con   le
          modalita'  individuate   nel   regolamento   medesimo;   il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia,  mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della  lettera  h).  La  partecipazione
          alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
          da' luogo alla corresponsione di  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
          di cui alla lettera i) e fatta  salva  la  durata  biennale
          della commissione, il regolamento di cui al presente  comma
          puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
          commissione; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
              m-bis) l'applicazione alle procedure  di  abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9
          del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.» 
              «Art. 18   (Chiamata   dei   professori).    -    1. Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  disciplinano,   nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto  di  cui  all'articolo 16,  comma 3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al  comma 1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della  legge  30 dicembre  2004,
          n. 311,  e  di  cui  all'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4. Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito   della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. 
              4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di  cui  all'articolo 6,  comma 5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n. 162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2020,  n. 8,   e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6. Alla   partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              «Art. 24   (Ricercatori   a   tempo   determinato).   -
          1. Nell'ambito   delle   risorse   disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2. I  destinatari  sono   scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle  Comunita'  europee  n. 251  dell'11 marzo  2005,   e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge  10 novembre
          2008, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          9 gennaio 2009, n. 1; (93) 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
          usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero  che
          hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale  alle
          funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui
          all'articolo 16 della presente legge, ovvero  che  sono  in
          possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
          per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno  usufruito
          di assegni di ricerca ai sensi  dell'articolo 51,  comma 6,
          della legge 27 dicembre  1997,  n. 449,  o  di  assegni  di
          ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge,  o  di
          borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4  della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
              4. I contratti di cui al  comma 3,  lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
              5. Nell'ambito  delle  risorse   disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo  anno  di  contratto  di  cui  al
          comma 3, lettera b), l'universita' valuta il  titolare  del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel   ruolo   di    professore    associato,    ai    sensi
          dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In  caso  di  esito
          positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla
          scadenza  dello  stesso,  e'  inquadrato  nel   ruolo   dei
          professori  associati.  La   valutazione   si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello internazionale individuati con apposito regolamento
          di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con  decreto  del
          Ministro.  La  programmazione   di   cui   all'articolo 18,
          comma 2,   assicura   la   disponibilita'   delle   risorse
          necessarie in caso di esito  positivo  della  procedura  di
          valutazione. Alla procedura e' data  pubblicita'  sul  sito
          dell'ateneo. 
              5-bis.  L'universita',  qualora  abbia  le   necessarie
          risorse nella  propria  programmazione,  nei  limiti  delle
          risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
          l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
          facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
          cui al comma 3,  lettera  b),  l'inquadramento  di  cui  al
          comma 5, previo esito positivo della valutazione.  In  tali
          casi la valutazione comprende anche lo svolgimento  di  una
          prova  didattica  nell'ambito   del   settore   scientifico
          disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. 
              6. Nell'ambito  delle  risorse   disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo  anno
          successivo, la procedura di  cui  al  comma 5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di  cui  all'articolo 16. A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale  12 luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247  del  23 ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita'    corrisposta     dall'INPS,     ai     sensi
          dell'articolo 5  del  citato  decreto  12 luglio  2007,  e'
          integrata dall'universita' fino a  concorrenza  dell'intero
          importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera b),  del  presente
          articolo, il periodo di congedo obbligatorio di  maternita'
          e'  computato  nell'ambito  della  durata   triennale   del
          contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
          cui al comma 5, il titolare del  contratto  e'  inquadrato,
          alla  scadenza  del  contratto  stesso,   nel   ruolo   dei
          professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
          presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
          lettera  b),  possono  chiedere,  entro  la  scadenza   del
          contratto, la proroga  dello  stesso  per  un  periodo  non
          superiore a quello del congedo obbligatorio di  maternita'.
          All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
          corrispondente riduzione  di  1,5  milioni  di  euro  dello
          stanziamento annuale previsto  dall'articolo 29,  comma 22,
          secondo periodo.». 
            -  Si  riporta  l'articolo 17,  comma 99,   della   legge
          15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo», pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 113 del  17-05-1997
          - Suppl. Ordinario n. 98, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 17  (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
              99. Abrogato. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta   l'art. 14   del   citato   decreto-legge
          6 novembre 2021,  n. 152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 14 (Ulteriori  criteri  per  l'adeguamento  delle
          classi di  laurea).  -  1. In  attuazione  degli  obiettivi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          all'articolo 17,  comma 95,  della  legge  15 maggio  1997,
          n. 127, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
          «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo  periodo,
          al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei  corsi  di
          studio e la formazione di profili professionali innovativi,
          una parte dei crediti  formativi  complessivi  puo'  essere
          riservata  ad  attivita'  affini  o  integrative,  comunque
          relative a settori  scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti
          disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
          attivita'  caratterizzanti  del  corso  di   studio.   Tali
          attivita' possono essere organizzate sotto forma  di  corsi
          di  insegnamento,  laboratori,  esercitazioni,  seminari  o
          altre attivita'  purche'  finalizzate  all'acquisizione  di
          conoscenze e abilita' funzionalmente correlate  al  profilo
          culturale  e  professionale  identificato  dal   corso   di
          studio.». 
              2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con
          i decreti di  cui  all'articolo 15,  comma 1,  della  legge
          30 dicembre    2010,    n. 240,    si     provvede     alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari,  nell'ambito   dei   quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine  di  assicurare
          la loro rispondenza agli elementi  di  flessibilita'  e  di
          interdisciplinarita' di cui al comma 1. 
              2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per
          gli investimenti complementari,  in  riferimento  a  quanto
          disposto  dal  comma 2  dell'articolo 3  del  decreto   del
          Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale  4 maggio
          2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 149   del
          24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento  dell'offerta
          formativa  universitaria  nel  territorio   delle   regioni
          dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016,
          il  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca   puo'
          autorizzare  la  presentazione   di   proposte   di   nuova
          istituzione  dei  corsi  di  studio  connessi   al   citato
          ampliamento dell'offerta formativa, in  deroga  ai  termini
          ordinariamente previsti,  al  fine  di  garantirne  l'avvio
          dall'anno accademico 2022/2023.». 
            -  Si  riporta  l'articolo 1,   comma 16,   della   legge
          4 novembre 2005, n. 230 «Nuove disposizioni  concernenti  i
          professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
          per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori
          universitari», pubblicata in Gazzetta Ufficiale  5 novembre
          2005, n. 258, S.O. Cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge di conversione. 
              «Art. 1. - Omissis 
              16. Resta   fermo,    secondo    l'attuale    struttura
          retributiva,  il  trattamento  economico   dei   professori
          universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
          pieno  ovvero  a  tempo  definito.  Tale   trattamento   e'
          correlato all'espletamento delle attivita'  scientifiche  e
          all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
          a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
          cui 120 di didattica per lo  svolgimento  dell'insegnamento
          nelle varie forme previste,  e  per  il  rapporto  a  tempo
          definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di  cui
          80 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento  nelle
          varie  forme  previste.  Le  ore  di   didattica   per   lo
          svolgimento dell'insegnamento nelle  varie  forme  previste
          possono variare sulla base dell'organizzazione didattica  e
          della specificita' e della  diversita'  dei  gruppi  e  dei
          settori    scientifico-disciplinari    e    del    rapporto
          docenti-studenti, sulla  base  di  parametri  definiti  con
          regolamento di ateneo, ai sensi  dell'articolo 6,  comma 9,
          della legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai  professori  a  tempo
          pieno e' attribuita una eventuale  retribuzione  aggiuntiva
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  in  relazione
          agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e
          gestionale,  oggetto  di  specifico  incarico,  nonche'  in
          relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri  e  le
          modalita'    definiti    con    decreto    del     Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
          la   funzione   pubblica.   Per   il    personale    medico
          universitario,  in  caso  di  svolgimento  delle  attivita'
          assistenziali per conto del Servizio  sanitario  nazionale,
          resta fermo lo  speciale  trattamento  aggiuntivo  previsto
          dalle vigenti disposizioni. 
              Omissis.». 
              Comma 6- octies 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio  2001,  n. 106,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis. 
              3. Le  procedure  di   reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis); 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di  cui  all'articolo 22  della  legge  30 dicembre
          2010,  n. 240.  In  tali   casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari      definite       ai       sensi
          dell'articolo 17, comma 99,  della  legge  15 maggio  1997,
          n. 127, afferenti al titolo di  dottore  di  ricerca  o  al
          master universitario di secondo livello o al  contratto  di
          ricerca, quelle pertinenti alla  tipologia  del  profilo  o
          livello di inquadramento. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
          30 dicembre 2010, n. 240, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 24   (Ricercatori   a   tempo   determinato).   -
          1. Nell'ambito   delle   risorse   disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              1-bis.   Ciascuna   universita',   nell'ambito    della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un terzo degli importi destinati  alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando. 
              2. I destinatari dei contratti di cui al  comma 1  sono
          scelti   mediante   procedure   pubbliche   di    selezione
          disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
          della  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  nel  rispetto   dei
          principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,  di
          cui alla raccomandazione della Commissione delle  Comunita'
          europee n. 251 dell'11 marzo  2005,  e  specificamente  dei
          seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare
          e  di   un   eventuale   profilo   esclusivamente   tramite
          indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
          informazioni dettagliate  sulle  specifiche  funzioni,  sui
          diritti e i doveri e sul relativo trattamento  economico  e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge  10 novembre
          2008, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          9 gennaio 2009, n. 1; 
              d) deliberazione della chiamata del vincitore da  parte
          dell'universita' al termine dei  lavori  della  commissione
          giudicatrice. Il contratto per la funzione  di  ricercatore
          universitario a tempo determinato  e'  stipulato  entro  il
          termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla  conclusione
          della  procedura  di  selezione.   In   caso   di   mancata
          stipulazione del  contratto,  per  i  tre  anni  successivi
          l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione
          per  il   medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
          relazione al dipartimento interessato. 
              3. Il contratto per ricercatore universitario  a  tempo
          determinato ha una durata complessiva di sei anni e non  e'
          rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
          con qualsiasi altro rapporto di lavoro  subordinato  presso
          soggetti  pubblici  o  privati,  con  la   titolarita'   di
          contratti di ricerca anche presso altre universita' o  enti
          pubblici di  ricerca,  con  le  borse  di  dottorato  e  in
          generale con qualsiasi borsa di studio a  qualunque  titolo
          conferita da istituzioni nazionali o  straniere,  salvo  il
          caso  in  cui  questa  sia   finalizzata   alla   mobilita'
          internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della  durata
          del rapporto instaurato con il titolare  del  contratto,  i
          periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
          o per motivi di salute secondo  la  normativa  vigente  non
          sono computati, su richiesta del titolare del contratto, 
              4. I contratti di cui al comma 3, possono prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5. Nell'ambito  delle  risorse   disponibili   per   la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  di
          cui all'articolo 16, ai fini della chiamata  nel  ruolo  di
          professore di seconda fascia,  ai  sensi  dell'articolo 18,
          comma 1,  lettera  e)  .  La  valutazione  si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello   internazionale,    individuati    con    apposito
          regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri  fissati  con
          decreto del Ministro. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
          nel sito internet dell'ateneo. In caso  di  esito  positivo
          della valutazione, il titolare del contratto e'  inquadrato
          nel   ruolo   di   professore   di   seconda   fascia.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. 
              5 -bis. La valutazione di cui al  comma 5  prevede,  in
          ogni  caso,  lo  svolgimento   di   una   prova   didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento. 
              6. Nell'ambito  delle  risorse   disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo  anno
          successivo, la procedura di  cui  al  comma 5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di  cui  all'articolo 16. A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. abrogato. 
              8. Per i titolari dei contratti di cui al  comma 3,  il
          trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo   e'   pari   al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, costituisce
          titolo  preferenziale  nei  concorsi  per  l'accesso   alle
          pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale  12 luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247  del  23 ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita'    corrisposta     dall'INPS,     ai     sensi
          dell'articolo 5  del  citato  decreto  12 luglio  2007,  e'
          integrata dall'universita' fino a  concorrenza  dell'intero
          importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
          dei contratti di cui al comma 3, del presente articolo,  il
          periodo di congedo obbligatorio di maternita' e'  computato
          nell'ambito della durata del contratto e, in caso di  esito
          positivo della valutazione di cui al comma 5,  il  titolare
          del contratto e' inquadrato, alla  scadenza  del  contratto
          stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma,  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma 3,  possono  chiedere,  entro  la
          scadenza del contratto, la  proroga  dello  stesso  per  un
          periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio  di
          maternita'. All'onere si provvede,  a  decorrere  dall'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
          euro dello stanziamento annuale previsto  dall'articolo 29,
          comma 22, secondo periodo. 
              9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di  terza
          missione,  svolta  dai  ricercatori  di  cui  al   comma 3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'articolo 60,  comma 01,  del  decreto-legge  21 giugno
          2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98.». 
            - Si riportano i testi  degli  articoli  18  e  29  della
          citata legge  30 dicembre  2010,  n. 240,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 18   (Chiamata   dei   professori).    -    1. Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  disciplinano,   nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto  di  cui  all'articolo 16,  comma 3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al  comma 1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della  legge  30 dicembre  2004,
          n. 311,  e  di  cui  all'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3. 
              4. Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito   della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. Abrogato. 
              4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di  cui  all'articolo 6,  comma 5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n. 162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2020,  n. 8,   e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6. Alla   partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              «Art. 29  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1. Fermo
          restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
          associato, di ricercatore e di assegnista  di  ricerca,  le
          universita' possono  avviare  esclusivamente  le  procedure
          previste dal presente titolo. 
              2. Le  universita'  continuano   ad   avvalersi   delle
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge in materia di assunzione in  servizio,  fino
          alla  adozione  dei  regolamenti  di  cui  all'articolo 18,
          comma 1. 
              3. All'articolo 1,    comma 4,    del     decreto-legge
          10 novembre 2008, n. 180,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo e'
          inserito il seguente: «Si procede altresi' direttamente  al
          sorteggio nell'ipotesi in  cui  il  numero  dei  professori
          ordinari appartenenti al settore  scientifico  disciplinare
          oggetto del bando e' inferiore a quattro». 
              4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i  ruoli
          di professore associato e ordinario possono comunque essere
          destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
          n. 210,   fino   al   termine   del   periodo   di   durata
          dell'idoneita' stessa  previsto  dall'articolo 1,  comma 6,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e  nel
          caso di idoneita' conseguita all'esito delle  procedure  di
          valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
          comma 2,  del  decreto-legge  31 dicembre   2007,   n. 248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008,    n. 31,    e    successive     modificazioni,     e
          dell'articolo 4-bis, comma 16, del  decreto-legge  3 giugno
          2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni  successivi  alla
          deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto  il
          bando, di voler effettuare la chiamata, devono  seguire  il
          decreto di nomina e la presa di  servizio  dell'idoneo,  in
          mancanza dei quali quest'ultimo  puo'  essere  chiamato  da
          altre universita', ferma restando per l'universita' che  ha
          indetto il bando la possibilita' di ripetere la chiamata. 
              5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, possono
          essere stipulati, con le modalita'  previste  dal  medesimo
          articolo, anche con coloro che hanno usufruito  per  almeno
          tre anni dei contratti stipulati ai sensi  dell'articolo 1,
          comma 14, della citata legge n. 230 del 2005. 
              6. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Ministro,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede
          alla rideterminazione del numero dei posti disponibili  nei
          corsi di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  e  alla  loro
          distribuzione  su  base  regionale   anche   al   fine   di
          riequilibrare   l'offerta   formativa   in   relazione   al
          fabbisogno di personale medico del bacino  territoriale  di
          riferimento. 
              7. All'articolo 1,  comma 9,  della  legge   4 novembre
          2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo,
          dopo la parola: «universitarie» sono inserite le  seguenti:
          «o di ricerca» e dopo le  parole:  «proposta  la  chiamata»
          sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che  siano
          risultati vincitori nell'ambito di specifici  programmi  di
          ricerca di alta qualificazione,  identificati  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, sentiti l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  e  il  Consiglio
          universitario nazionale, finanziati dall'Unione  europea  o
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca»;  il  secondo  periodo  e'  soppresso;  al  quarto
          periodo, le parole: «A  tal  fine»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «A tali fini». 
              8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei  professori
          di cui all'articolo 18  della  presente  legge  l'idoneita'
          conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998,  n. 210,  e'
          equiparata all'abilitazione  limitatamente  al  periodo  di
          durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,  comma 6,
          della  legge  4 novembre   2005,   n. 230,   e   successive
          modificazioni. 
              9. A valere  sulle  risorse  previste  dalla  legge  di
          stabilita' per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e'  riservata  una  quota  non
          superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93  milioni
          di euro per l'anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori  di
          seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli
          18  e  24,  comma 6,  della  presente  legge   e   di   cui
          all'articolo 1,  comma 9,  della  legge  4 novembre   2005,
          n. 230. L'utilizzo delle predette risorse e'  disposto  con
          decreto del Ministro, adottato di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              10. La   disciplina   dei    trasferimenti    di    cui
          all'articolo 3  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,   si
          applica   esclusivamente    ai    ricercatori    a    tempo
          indeterminato. 
              11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge sono abrogati: 
              a) l'articolo 14, quinto comma,  della  legge  18 marzo
          1958, n. 311; 
              b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
              c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14,  della  legge
          4 novembre 2005, n. 230; 
              d)  l'articolo 51,  comma 6,  della  legge  27 dicembre
          1997, n. 449. 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente
          legge, e' abrogato il decreto  legislativo  6 aprile  2006,
          n. 164. 
              13. Fino  all'anno  2015   la   laurea   magistrale   o
          equivalente,  unitamente  ad  un   curriculum   scientifico
          professionale  idoneo  allo  svolgimento  di  attivita'  di
          ricerca,  e'  titolo  valido  per  la  partecipazione  alle
          procedure pubbliche di selezione relative ai  contratti  di
          cui all'articolo 24. 
              14. Fino  alla   definizione   dei   criteri   di   cui
          all'articolo 5,  comma 1,  lettera  c),  e  dei  criteri  e
          indicatori di cui al  comma 3,  lettera  b),  del  medesimo
          articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti
          in materia. 
              15. All'articolo 6,  comma 12,  quarto   periodo,   del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a
          quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca
          con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea
          ovvero di soggetti privati». 
              16. All'articolo 2,   comma 140,   lettera   b),    del
          decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n. 286,  dopo
          le parole: «e le relative  indennita'»  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando
          l'applicazione delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
          collocamento  a  riposo,  la  carica  di  presidente  o  di
          componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino
          al compimento del settantesimo anno di eta'». 
              17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione
          di  cui  all'articolo 16,   qualora   l'ANVUR   non   abbia
          provveduto in tempo utile a formulare la lista di  studiosi
          ed  esperti  in  servizio  all'estero  di  cui  al   citato
          articolo 16,  comma 3,  lettera  f),  in  relazione  a  uno
          specifico settore concorsuale,  la  commissione  nazionale,
          relativamente a tale settore, e' integralmente composta  ai
          sensi della lettera h) del medesimo comma 3. 
              18. All'articolo 66,   comma 13,   del    decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   6 agosto   2008,   n. 133,   e   successive
          modificazioni,  il  secondo  periodo  e'   sostituito   dal
          seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per  una
          quota non inferiore  al  50  per  cento  all'assunzione  di
          ricercatori e per una quota non superiore al 20  per  cento
          all'assunzione di professori ordinari». 
              19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli  6,
          comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
          previsto  dall'articolo 9,  comma 21,   del   decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
          milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del  Ministro,
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sono  indicati  criteri  e
          modalita'  per  l'attuazione   del   presente   comma   con
          riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli  atenei
          e alla selezione dei  destinatari  dell'intervento  secondo
          criteri di merito accademico  e  scientifico.  Al  relativo
          onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro  per  l'anno
          2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa  di  cui  all'articolo 17,  comma 2,  della  legge
          7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e  2013,  mediante  corrispondente
          riduzione  delle  proiezioni,  per   l'anno   2012,   dello
          stanziamento  del  fondo  speciale   di   parte   corrente,
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2010-2012,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2010,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              20. Agli  studiosi  impegnati  all'estero  che  abbiano
          svolto  per  chiamata  diretta  autorizzata  dal  Ministero
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di ricerca e di docenza nelle universita' italiane,
          il servizio prestato e' riconosciuto per  i  due  terzi  ai
          fini della carriera e per intero, a domanda e con  onere  a
          carico  del  richiedente,  ai  fini  del   trattamento   di
          quiescenza e previdenza. Al relativo  onere,  pari  a  euro
          340.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui   all'articolo 5,   comma 1,   della   legge
          19 ottobre 1999, n. 370. 
              21. 
              22. All'onere        derivante        dall'applicazione
          dell'articolo 5,  comma 3,  lettera  g),  si  provvede  nel
          limite massimo di  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2011
          mediante corrispondente  riduzione  per  il  medesimo  anno
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 5,
          comma 1, della  legge  19 ottobre  1999,  n. 370. All'onere
          derivante  dall'articolo 22,  comma 6,  valutato   in   3,5
          milioni di euro  annui,  a  decorrere  dall'anno  2011,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 5,
          comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente
          legge non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 400,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n. 145,  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
              Omissis.« 
              400. Al fine di sostenere l'accesso  dei  giovani  alla
          ricerca  e  la  competitivita'  del  sistema  universitario
          italiano  a  livello  internazionale,  il  Fondo   per   il
          finanziamento   ordinario   delle   universita',   di   cui
          all'articolo 5,   comma 1,   lettera   a),   della    legge
          24 dicembre  1993,  n. 537,  e'  incrementato  di  euro  20
          milioni per l'anno 2019 e di euro  58,63  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione  di  ricercatori
          di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  della  legge
          30 dicembre  2010,   n. 240. Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, le risorse sono ripartite  tra
          le universita'. La quota parte delle risorse  eventualmente
          non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per  le
          finalita'  di  cui   ai   periodi   precedenti   rimane   a
          disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,  per  le
          altre finalita' del Fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita'. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo 6,  comma 5-sexies,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla   legge   28 febbraio   2020,   n. 8,
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'   di   innovazione   tecnologica»
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305: 
              «Art. 6 (Proroga di termini in materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca). - Omissis. 
              5-sexies. L'applicazione delle misure di  sostegno  per
          l'accesso dei giovani alla ricerca e per la  competitivita'
          del    sistema    universitario    italiano    a    livello
          internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  prorogata  per  l'anno
          2021. Sono pertanto autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti
          facolta' assunzionali: 
              a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,   comma 3,   lettera   b),   della   legge
          30 dicembre 2010, n. 240,  nel  limite  di  spesa  di  96,5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021. Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          risorse sono ripartite tra le universita'; 
              b) nell'anno 2022,  la  progressione  di  carriera  dei
          ricercatori universitari a tempo indeterminato in  possesso
          di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di  spesa
          di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          risorse sono ripartite tra le universita'. Con  riferimento
          alle risorse di cui alla  presente  lettera le  universita'
          statali  sono  autorizzate  a  bandire  procedure  per   la
          chiamata  di  professori  universitari  di  seconda  fascia
          riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
          in possesso di abilitazione scientifica  nazionale  secondo
          quanto di seguito indicato: 
              1)  fino  al  50  per  cento  dei   posti,   ai   sensi
          dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
              2) per almeno il 50  per  cento  dei  posti,  entro  il
          31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 238 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 «Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19», pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  19 maggio  2020,
          n. 128, S.O.: 
              «Art. 238   (Piano   straordinario   di    investimenti
          nell'attivita' di  ricerca).  -  1. Al  fine  di  sostenere
          l'accesso   dei   giovani   alla    ricerca,    l'autonomia
          responsabile delle  universita'  e  la  competitivita'  del
          sistema universitario e della ricerca  italiano  a  livello
          internazionale, e' autorizzata nell'anno  2021,  in  deroga
          alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
          alle assunzioni previste dall'  articolo 6,  comma 5-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla   legge   28 febbraio   2020,   n. 8,
          l'assunzione  di  ricercatori   di   cui   all'articolo 24,
          comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n. 240,
          nel limite  di  spesa  di  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2021. Ai  fini  del  riparto  tra  le
          universita' delle risorse di  cui  al  presente  comma,  si
          applicano  le  disposizioni   di   cui   all'   articolo 6,
          comma 5-sexies del decreto-legge n. 162  del  2019. Per  le
          finalita'  di  cui  al  presente  comma  il  Fondo  per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita',   di   cui
          all'articolo 5,   comma 1,   lettera   a),   della    legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2021. (748) 
              2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma 1,  il
          fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          di cui  all'articolo 7  del  decreto  legislativo  5 giugno
          1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2021 per  l'assunzione  di  ricercatori
          negli enti pubblici  di  ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma, nella misura di 45 milioni di  euro  annui,
          sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca  secondo  i
          criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
          istituzioni di ricerca di cui  all'articolo 7  del  decreto
          legislativo  5 giugno   1998,   n. 204. Per   le   medesime
          finalita' di cui al comma 1,  e'  altresi'  autorizzata  la
          spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a  decorrere
          dall'anno 2021, in favore dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),   di   cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133. 
              3. La  quota  parte  delle  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane  a
          disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,  per  le
          altre finalita' del fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita' e del fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di ricerca. 
              4. Al fine di promuovere  il  sistema  nazionale  della
          ricerca, di rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e
          enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana  alle
          iniziative  relative  ai   programmi   quadro   dell'Unione
          Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,  con
          proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, definisce un  nuovo
          programma  per  lo  sviluppo  di  Progetti   di   Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN)  i  quali,  per  complessita'  e
          natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o  enti
          di ricerca. Per le finalita' di cui al presente  comma,  il
          Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
          tecnologica (FIRST)  di  cui  all'  articolo 1,  comma 870,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'  incrementato,  per
          l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni
          di euro. In attuazione degli obiettivi previsti  dal  Piano
          nazionale  di  ripresa  e   resilienza,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
          per la ripresa e  la  resilienza,  le  risorse  di  cui  al
          secondo  periodo,  limitatamente  all'anno  2021,   possono
          essere utilizzate al  fine  di  consentire  lo  scorrimento
          delle graduatorie del programma di  Progetti  di  Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca  possono  essere
          stabiliti l'importo massimo finanziabile e  la  valutazione
          minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
          nell'ambito    dei    progetti    eleggibili,    ai    fini
          dell'am-missione  al  finanziamento  dei  PRIN,  anche   se
          finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
          comma. 
              5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca  svolta
          dalle universita' e valorizzare il contributo  del  sistema
          universitario alla competitivita' del paese, il  Fondo  per
          il  finanziamento  ordinario  delle  universita',  di   cui
          all'articolo 5,   comma 1,   lettera   a),   della    legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021,
          di 100 milioni di euro e, a decorrere  dall'anno  2022,  di
          200   milioni   di   euro.   Con   Decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi  entro  il
          31 luglio dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,
          sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le  universita'
          delle risorse di cui al presente comma. 
              6. Per  l'anno  2020,  le  disposizioni  di  cui   all'
          articolo 1,  comma 610,  della  legge   27 dicembre   2019,
          n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica  e  agli
          enti pubblici di ricerca di cui all' articolo 1 del decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione  di
          cui all' articolo 4 del decreto  legge  30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          24 novembre 2003, n. 326. 
              7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'
          articolo 62  del  decreto  legge  22 giugno  2012,   n. 83,
          convertito con modificazioni, dalla  legge  7 agosto  2012,
          n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca  puo'
          disporre l'ammissione al  finanziamento,  anche  in  deroga
          alle  procedure   definite   dai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
          2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594  e  18 dicembre  2017,
          n. 999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle
          graduatorie  adottate  in  sede  internazionale,   per   la
          realizzazione  dei  progetti  internazionali  di  cui  all'
          articolo 18  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593. 
              8. All' articolo 1, comma 971, della legge  30 dicembre
          2018, n. 145, dopo le parole  «di  cui  all'articolo 10-bis
          della legge 31 dicembre  2009,  n. 196»  sono  aggiunte  le
          seguenti «e delle maggiori risorse  assegnate,  in  ciascun
          anno  di  riferimento,  al  Fondo  per   il   finanziamento
          ordinario  delle  universita',   di   cui   all'articolo 5,
          comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537». 
              9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5,  pari  a
          euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro  750  milioni  per
          l'anno 2022 e a euro  450  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. «. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 297,  della
          legge 30 dicembre  2021,  n. 234  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
              «Omissis. 
              297. Il fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5,  comma 1,  lettera  a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato  di
          250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
          815 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  865  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
              a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno  2024,
          690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2026  destinati   all'assunzione   di
          professori   universitari,   di    ricercatori    di    cui
          all'articolo 24,   comma 3,   lettera   b),   della   legge
          30 dicembre    2010,     n. 240,     e     di     personale
          tecnico-amministrativo delle universita',  in  deroga  alle
          vigenti facolta'  assunzionali,  al  fine  di  favorire  il
          graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al
          rapporto  tra  il  numero  dei  docenti  e  del   personale
          tecnico-amministrativo delle  universita'  e  quello  degli
          studenti. Con riferimento  alle  assunzioni  di  professori
          universitari, le risorse di cui alla presente  lettera sono
          riservate   esclusivamente   alle    procedure    di    cui
          all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010,  n. 240,  con
          vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi  del
          comma 4 del medesimo articolo 18  della  legge  n. 240  del
          2010. Le procedure di cui al  secondo  periodo,  finanziate
          con le risorse di cui alla presente lettera, sono  volte  a
          valutare le  competenze  dell'aspirante  nell'ambito  della
          didattica,  della  ricerca  e  della  terza  missione.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono individuati i criteri  di
          riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo
          conto, prioritariamente,  dei  risultati  conseguiti  dagli
          atenei nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR)
          e nella valutazione delle politiche di reclutamento; 
              b) 50  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
          tecnico-amministrativo delle universita' statali in ragione
          delle    specifiche    attivita'    svolte    nonche'    al
          raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
          obiettivi nell'ambito  della  didattica,  della  ricerca  e
          della terza missione. Con il decreto  di  ripartizione  del
          fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,
          comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,  n. 537,
          sono individuati i criteri di riparto delle risorse di  cui
          alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonche' i
          principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
          l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
          tecnico-amministrativo. Le singole  universita'  provvedono
          all'assegnazione delle  risorse  al  personale  in  ragione
          della partecipazione  dello  stesso  ad  appositi  progetti
          finalizzati al raggiungimento  di  piu'  elevati  obiettivi
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento
          del trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri
          stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
          nel rispetto di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui  al
          secondo periodo; 
              c) 10  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          destinati ad incentivare, a titolo di  cofinanziamento,  le
          chiamate di cui  all'articolo 1,  comma 9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
              d) 15 milioni di euro per l'anno 2022,  20  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e  35  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2024  destinati   alle   Scuole   superiori   ad
          ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento  disposto
          ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo 5,   comma 1,   lettera   a),   della    legge
          24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 412, della  legge  30 dicembre  2018,
          n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro  per  l'anno
          2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno  2025
          e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
              e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30  milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  destinati   per
          l'adeguamento dell'importo delle borse di  studio  concesse
          per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di   ricerca.
          L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di   studio   e'
          definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              Omissis.». 
            - Si riporta l'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382,  «Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e   didattica»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.: 
              «Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che
          abbiano conseguito presso le universita'  non  italiane  il
          titolo di  dottore  di  ricerca  o  analoga  qualificazione
          accademica possono chiederne il riconoscimento con  domanda
          diretta al Ministero della pubblica istruzione. 
              La  domanda  dovra'   essere   corredata   dai   titoli
          attestanti le attivita' di ricerca e  dei  lavori  compiuti
          presso le universita' non italiane. 
              L'eventuale riconoscimento e' operato con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione su conforme  parere  del
          Consiglio universitario nazionale. 
              Il Ministro della pubblica istruzione con suo  decreto,
          su conforme parere del Consiglio  universitario  nazionale,
          potra' stabilire eventuali equipollenze con  il  titolo  di
          dottore  di  ricerca   dei   diplomi   di   perfezionamento
          scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
          dalla  Scuola  normale  superiore  di  Pisa,  dalla  Scuola
          superiore di studi universitari  e  di  perfezionamento  di
          Pisa,  dalla  Scuola  internazionale  superiore  di   studi
          avanzati di Trieste e da altre scuole italiane  di  livello
          post-universitario e che siano  assimilabili  ai  corsi  di
          dottorato di ricerca per strutture, ordinamento,  attivita'
          di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato  di  titoli
          annualmente rilasciati. 
              In   attesa   del   riordinamento   delle   Scuole   di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  scientifico  post
          laurea, di cui all'art. 12 della  legge  21 febbraio  1980,
          n. 28, ultimo comma, i loro  iscritti  possono  ultimare  i
          propri studi anche ove nel frattempo siano  ammessi  ad  un
          corso di dottorato di ricerca. 
              Le borse di studio hanno la durata massima prevista per
          il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento  o  di
          specializzazione per il quale sono utilizzati. 
              Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso
          di  dottorato  di  ricerca,   di   perfezionamento   o   di
          specializzazione non puo' chiedere di fruirne  una  seconda
          volta, anche se per titolo diverso.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge
          30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art. 22 (Assegni di ricerca). - 1. Le universita',  le
          istituzioni   e   gli   enti   pubblici   di   ricerca    e
          sperimentazione,   l'Agenzia   nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) e l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),  nonche'  le
          istituzioni il cui diploma di  perfezionamento  scientifico
          e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di
          ricerca  ai  sensi  dell'articolo 74,  quarto  comma,   del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,
          n. 382,  nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, possono conferire assegni per lo  svolgimento  di
          attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per  via
          telematica sui siti dell'ateneo, ente  o  istituzione,  del
          Ministero e dell'Unione  europea,  contengono  informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri relativi alla posizione e sul trattamento  economico
          e previdenziale spettante. 
              2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
          possesso di  curriculum  scientifico  professionale  idoneo
          allo svolgimento di attivita' di  ricerca,  con  esclusione
          del personale di ruolo dei soggetti di  cui  al  comma 1. I
          medesimi soggetti possono stabilire  che  il  dottorato  di
          ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero  ovvero,
          per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
          area  medica   corredato   di   una   adeguata   produzione
          scientifica,  costituiscono  requisito   obbligatorio   per
          l'ammissione al bando; in assenza di tale  disposizione,  i
          suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai  fini
          dell'attribuzione degli assegni. 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono
          rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in
          ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per  lo
          svolgimento di progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non
          consente di conferire assegni di durata annuale. La  durata
          complessiva dei rapporti instaurati ai sensi  del  presente
          articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque
          essere superiore a quattro anni, ad esclusione del  periodo
          in cui l'assegno e' stato  fruito  in  coincidenza  con  il
          dottorato di  ricerca,  nel  limite  massimo  della  durata
          legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno  non
          e' compatibile con la partecipazione  a  corsi  di  laurea,
          laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con
          borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero,  e
          comporta il collocamento in aspettativa senza  assegni  per
          il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4. I  soggetti  di  cui  al  comma 1  disciplinano   le
          modalita'  di  conferimento  degli  assegni  con   apposito
          regolamento, prevedendo la possibilita' di  attribuire  gli
          stessi mediante le seguenti procedure: 
              a) pubblicazione di un unico bando relativo  alle  aree
          scientifiche  di  interesse  del   soggetto   che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca,  seguito  dalla
          presentazione direttamente dai candidati  dei  progetti  di
          ricerca, corredati  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e
          valutati  da  parte  di  un'unica  commissione,  che   puo'
          avvalersi, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica, di esperti  revisori  di  elevata  qualificazione
          italiani o stranieri esterni al  soggetto  medesimo  e  che
          formula,  sulla   base   dei   punteggi   attribuiti,   una
          graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
              b)  pubblicazione  di  bandi   relativi   a   specifici
          programmi  di  ricerca  dotati  di  propri   finanziamenti,
          secondo  procedure  stabilite  dal  soggetto  che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca. 
              5. I  soggetti  di  cui   al   comma 1,   con   proprio
          regolamento, possono riservare  una  quota  di  assegni  di
          ricerca  a  studiosi  italiani  o   stranieri   che   hanno
          conseguito il dottorato di ricerca, o  titolo  equivalente,
          all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
          il dottorato di ricerca in Italia. 
              6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di  cui  al
          presente articolo si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
          disposizioni di cui all'articolo 4  della  legge  13 agosto
          1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui  all'articolo 2,  commi  26  e  seguenti,  della  legge
          8 agosto  1995,  n. 335,  e  successive  modificazioni,  in
          materia  di  astensione  obbligatoria  per  maternita',  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale 12 luglio 2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 247  del  23 ottobre  2007,  e,  in
          materia di congedo per malattia,  l'articolo 1,  comma 788,
          della  legge  27 dicembre  2006,   n. 296,   e   successive
          modificazioni. Nel periodo di astensione  obbligatoria  per
          maternita', l'indennita'  corrisposta  dall'INPS  ai  sensi
          dell'articolo 5  del  citato  decreto  12 luglio  2007   e'
          integrata dall'universita' fino a  concorrenza  dell'intero
          importo dell'assegno di ricerca. 
              7. L'importo degli assegni di cui al presente  articolo
          e' determinato  dal  soggetto  che  intende  conferire  gli
          assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
          con decreto del Ministro. 
              8. Gli assegni non danno  luogo  a  diritti  in  ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
              9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con  i
          titolari degli assegni di cui al presente  articolo  e  dei
          contratti di  cui  all'articolo 24,  intercorsi  anche  con
          atenei diversi, statali, non statali o telematici,  nonche'
          con gli enti di cui al comma 1 del presente  articolo,  con
          il medesimo soggetto, non puo'  in  ogni  caso  superare  i
          dodici anni, anche non continuativi. Ai fini  della  durata
          dei predetti rapporti non rilevano i periodi  trascorsi  in
          aspettativa per maternita' o per motivi di  salute  secondo
          la normativa vigente.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6  del   decreto
          legislativo   29 settembre   1999,   n. 381    «Istituzione
          dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e   vulcanologia,
          nonche'  disposizioni  concernenti  gli  enti  di   ricerca
          vigilati dal Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma  dell'articolo 11  della
          L.  15 marzo  1997,  n. 59»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255: 
              «Art. 6 (Norme transitorie). - 1. In prima applicazione
          del  presente  decreto  e'  costituito,  con  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, un apposito comitato composto  da  sei  membri
          piu' il presidente, di cui uno designato dal  Ministro  per
          il coordinamento della  protezione  civile,  uno  designato
          dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province  autonome,  uno  designato  congiuntamente   dagli
          organi  direttivi  dell'ING  e  dell'IRRS,  uno   designato
          congiuntamente dagli organi direttivi di  OV,  IIV,  IGF  e
          Poseidon. E' altresi' nominato, con le  procedure  previste
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  5 giugno
          1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca  e
          lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. 
              2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di
          organizzazione e funzionamento, ivi  compreso  il  riordino
          della  rete  scientifica  secondo   i   principi   di   cui
          all'articolo 5,  comma 5,   nonche'   di   amministrazione,
          contabilita'  e  finanza,   che   sottopone   al   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          per l'esercizio  delle  competenze  di  cui  all'articolo 8
          della   legge   9 maggio   1989,   n. 168,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Per   la   redazione   dei
          regolamenti il  comitato  si  avvale  anche  dei  direttori
          dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e  dell'IIV,  dell'IGF  e  del
          Poseidon. 
              3. Qualora  il  comitato  non  trasmetta  al   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro  quattro
          mesi dalla data di insediamento, esso decade e il  Ministro
          nomina un  commissario  con  l'incarico  di  completare  la
          redazione  dei  regolamenti  medesimi.  I  componenti   del
          comitato decaduto  non  possono  far  parte  del  consiglio
          direttivo dell'INGV. 
              4. A   seguito   dell'approvazione    definitiva    dei
          regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui
          al comma 1 ovvero del commissario di  cui  al  comma 3,  il
          presidente   e   i   componenti   del   comitato   assumono
          rispettivamente le funzioni di presidente e di  membri  del
          consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso  di  cui  al
          comma 3,  sono  nominati,  con  le  procedure  indicate  al
          comma 1, il consiglio direttivo e il presidente  dell'INGV.
          I  membri  designati  dagli  organi   direttivi   dell'ING,
          dell'IRRS, dell'OV,  dell'IIV,  dell'IGF  e  del  Poseidon,
          decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN
          dell'area  scientifica  corrispondente.   Dalla   data   di
          insediamento del presidente e del consiglio direttivo: 
              a) e' istituito l'INGV; 
              b) e' soppresso l'ING; 
              c)  l'Osservatorio  vesuviano  perde  la   personalita'
          giuridica e si trasforma in sezione dell'ente; 
              d) il patrimonio  e  il  personale  dei  predetti  enti
          diventano patrimonio e personale  dell'INGV,  salvo  quanto
          previsto al comma 9; 
              e) il personale e i  beni  mobili  e  immobili  in  uso
          all'IIV,  all'IRRS,  all'IGF  e  al  Poseidon,  nonche'  le
          attrezzature in uso al gruppo nazionale per la  difesa  dai
          terremoti e al gruppo nazionale per  la  vulcanologia  sono
          trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo  quanto
          previsto al comma 9; 
              f) all'INGV  sono  trasferiti  i  gruppi  nazionali  di
          ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          e); 
              g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per
          concorrere all'attivita' dei gruppi di cui  all'articolo 2,
          comma 1, lettera e), in  servizio  al  1° aprile  1999,  e'
          mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per  il
          trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di
          lavoro,  con  domanda  da  presentarsi  entro   60   giorni
          dall'entrata in vigore  dei  regolamenti  di  funzionamento
          dell'istituto; 
              h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia
          come regolamenti dell'INGV; 
              i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e  passivi
          dei predetti enti e istituti; 
              l)  e'  soppresso  il  Consiglio  nazionale   geofisico
          (CONAG). 
              5. Fino  alla  data  di  insediamento   del   consiglio
          direttivo di cui  al  comma 4  sono  prorogati  gli  organi
          direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le
          deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino  alla  data
          di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR,
          l'organico  del  CNR  e'  ridotto  del  numero  di   unita'
          trasferite all'INGV. 
              6. Per il presidente e i membri  che  costituiscono  in
          prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro
          anni del mandato sono computati a partire  dalla  data  dei
          rispettivi decreti di nomina. 
              7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e  i
          ricercatori geofisici in  servizio  alla  data  di  cui  al
          comma 4, terzo  periodo,  presso  l'Osservatorio  vesuviano
          sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad  essi
          continuano ad applicarsi fino al collocamento a  riposo  le
          disposizioni  in  materia   di   funzioni,   trasferimenti,
          trattamento economico, incompatibilita',  stato  giuridico,
          verifiche  e  attivita'   di   ricerca   presso   organismi
          internazionali di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonche' ogni disposizione
          successiva  applicabile   ai   professori   e   ricercatori
          universitari. 
              8. Il personale tecnico e amministrativo e i  dirigenti
          in servizio a  tempo  indeterminato  presso  l'Osservatorio
          vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
          cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV,  previa
          determinazione di tabelle di  corrispondenza,  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
          Fino  all'applicazione  dei  contratti  collettivi  di  cui
          all'articolo 45,   comma 3,   del    decreto    legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  che  comunque  non  possono  determinare  un
          peggioramento del trattamento complessivo per il  personale
          di cui al presente comma,  il  predetto  trattamento  resta
          disciplinato  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data   di
          entrata in vigore del presente  decreto  per  il  personale
          tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori. 
              9. Il  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato
          presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2,  ha
          facolta' di optare  per  rimanere  nei  ruoli  del  CNR.  I
          geofisici straordinari, ordinari, associati  e  ricercatori
          in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono  essere
          chiamati,  anche  in  deroga   alle   norme   vigenti   sui
          trasferimenti dei professori e ricercatori  universitari  e
          senza  parere  del  CUN,  a  ricoprire  posti  vacanti   di
          professore  e   ricercatore   universitario   nei   settori
          scientifico-disciplinari   di   geofisica,   geochimica   e
          vulcanologia  dall'Universita'  di  Napoli   o   da   altre
          universita'.    Il     personale     tecnico-amministrativo
          dell'Osservatorio vesuviano puo' essere trasferito, con  il
          consenso dell'Universita' di Napoli o di altre  universita'
          e  nei  limiti  dei  rispettivi  organici,  nei  ruoli  dei
          predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno
          specifico  decreto  da  emanarsi  da  parte  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          (MURST) entro novanta giorni dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, definiscono le modalita' e  i
          termini per  la  chiamata  o  il  trasferimento  nei  ruoli
          dell'universita'. 
              10. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, i rettori delle universita'  e
          il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione
          di sezioni dell'INGV, su  istanza  motivata  di  professori
          universitari o ricercatori in servizio  presso  l'ateneo  o
          presso il  CNR,  fanno  richiesta  all'Istituto  e  inviano
          comunicazione  relativa  al  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              11. Nelle  more  dell'approvazione  del  piano  di  cui
          all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo,  per
          attivita' che richiedano particolari professionalita' e che
          siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV,  previa
          autorizzazione del MURST, di concerto con  i  Ministri  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          della funzione pubblica, puo' bandire concorsi pubblici per
          l'assunzione  di  personale  di   ricerca   scientifica   e
          tecnologica.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 1,  comma 310  della
          legge 30 dicembre  2021,  n. 234  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
              «Omissis. 
              310. Il fondo ordinario per gli enti e  le  istituzioni
          di ricerca, di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato  di  90  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e  2024  e  di  100
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: 
              a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b)  e  c),
          una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2022, 2023 e 2024 e  a  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2025  e'  ripartita  tra  gli  enti  pubblici  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca,  ad  eccezione  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui  al  periodo
          precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022
          sono vincolati  alla  copertura  dei  costi  connessi  alle
          procedure di cui all'articolo 20  del  decreto  legislativo
          25 maggio   2017,   n. 75. Con   decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono individuati i criteri di riparto tra  gli  enti
          pubblici di ricerca delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera; 
              b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022  sono
          destinati alla promozione dello sviluppo  professionale  di
          ricercatori e  tecnologi  di  ruolo  di  terzo  livello  in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
          esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
          livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra  gli  enti
          pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'
          e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
          Gli enti  pubblici  di  ricerca  possono  indire  procedure
          selettive riservate a  ricercatori  e  tecnologi  di  terzo
          livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei
          limiti delle risorse assegnate con il  decreto  di  cui  al
          secondo periodo. I  componenti  delle  commissioni  per  le
          procedure  selettive  di  cui  alla  presente  lettera sono
          scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione
          nelle  aree  scientifiche  e  nei  settori  tecnologici  di
          riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca
          possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di  euro,
          ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche
          le procedure selettive riservate a ricercatori e  tecnologi
          di ruolo di terzo livello professionale  per  l'accesso  al
          secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di
          entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
          esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
          livello; 
              c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022  sono
          finalizzati    alla    valorizzazione     del     personale
          tecnico-amministrativo  degli  enti  pubblici  di   ricerca
          vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca  in
          ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
          raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della
          ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuati i criteri di riparto tra gli enti  pubblici  di
          ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
          i principi generali per la definizione  degli  obiettivi  e
          l'attribuzione  delle   predette   risorse   al   personale
          tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici   di   ricerca
          provvedono all'assegnazione delle risorse al  personale  in
          ragione  della  partecipazione  dello  stesso  ad  appositi
          progetti finalizzati  al  raggiungimento  di  piu'  elevati
          obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
          capite del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo
          lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
          collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto di cui al secondo periodo. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 11  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13  della  legge  7 agosto   2015,   n. 124»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25 novembre   2016,
          n. 276: 
              «Art. 11  (Mobilita',  prima  destinazione,  congedi  e
          portabilita' dei progetti di ricerca). -  1. L'articolo 30,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti. 
              2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n. 165,  la  durata  temporale
          dell'obbligo   di   permanenza   nella   sede   di    prima
          destinazione, per il personale in servizio di ruolo  e'  di
          tre anni. 
              3. Ai ricercatori e tecnologi possono  essere  concessi
          congedi per motivi di studio o  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  allo  scopo  di  recarsi  presso  Istituti  o
          Laboratori    esteri,    nonche'     presso     Istituzioni
          internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di  cinque
          anni ogni dieci anni di servizio. Il  congedo  e'  concesso
          dal presidente dell'ente  di  appartenenza,  s  u  motivata
          richiesta dell'interessato. Il ricercatore e  il  tecnologo
          in congedo mantiene la retribuzione fissa  mensile  qualora
          l'istituzione ricevente gli  corrisponda  una  retribuzione
          inferiore al 75 per cento del  trattamento  forfettario  di
          missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano
          a  carico  del  personale  in  congedo   e   dell'ente   di
          appartenenza   le   rispettive   quote    dei    contributi
          previdenziali  previsti  dalle  vigenti   disposizioni   in
          materia. 
              3-bis. Nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, gli  Enti  possono  procedere  alla
          copertura di posti di primo ricercatore,  primo  tecnologo,
          dirigente  di  ricerca  e  dirigente   tecnologo   mediante
          chiamata diretta di personale in servizio con  la  medesima
          qualifica da almeno  cinque  anni  presso  altro  Ente.  Le
          chiamate  sono  effettuate  mediante  lo   svolgimento   di
          procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle
          proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
          del piano triennale di attivita'. Gli Enti  pubblicano  nel
          proprio sito  internet  l'avviso  pubblico  ai  fini  della
          raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
          dei posti di cui al presente comma. 
              3-ter. Alle procedure selettive di cui  al  comma 3-bis
          possono   partecipare   anche    professori    universitari
          associati, per l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o
          primo tecnologo, e professori  universitari  ordinari,  per
          l'inquadramento  come  dirigente  di  ricerca  o  dirigente
          tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
          l'universita'. 
              4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi  dall'Ente
          interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita'  e
          di  collaborazione  internazionale  nonche'  dell'attinenza
          della richiesta al Programma  nazionale  di  ricerca  e  al
          Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo. 
              5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo  o
          definitivo, i  ricercatori  e  tecnologi,  responsabili  di
          progetti  finanziati  da  soggetti  diversi  dall'Ente   di
          appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e  dei
          relativi  finanziamenti,  ove  scientificamente  possibile,
          previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente
          di ricerca.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1  della   legge
          30 novembre 1989, n. 398» Norme  in  materia  di  borse  di
          studio universitarie», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre 1989, n. 291: 
              «Art. 1  (Borse  di  studio  universitarie).  -   1. Le
          universita' e  gli  istituti  di  istruzione  universitaria
          conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi  di
          perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti
          dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca e per  i
          corsi di perfezionamento all'estero.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1  della   legge
          14 novembre  2000,  n. 338  «Disposizioni  in  materia   di
          alloggi e residenze per studenti universitari»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274: 
              «Art. 1  (Interventi  per  alloggi  e   residenze   per
          studenti universitari). -  1. Per  consentire  il  concorso
          dello Stato alla realizzazione di interventi necessari  per
          l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,    per
          l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il  recupero
          e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
          da  adibire  ad  alloggi  o  residenze  per  gli   studenti
          universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione  e
          acquisto di  aree  ed  edifici  da  adibire  alla  medesima
          finalita' da parte delle regioni, delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano,  degli  organismi  regionali  di
          gestione per il diritto allo studio  universitario  di  cui
          all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  delle
          universita' statali e di  quelle  legalmente  riconosciute,
          dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
          31 ottobre   1966,   n. 942,   di   consorzi   universitari
          costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo  unico
          delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con  regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
          senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale operanti  nel  settore  del  diritto  allo
          studio, e' autorizzata la spesa di  lire  60  miliardi  per
          ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
          l'ammontare  della  spesa  e'   determinato   dalla   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della   legge   5 agosto   1978,   n. 468,   e   successive
          modificazioni. Gli interventi  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  affidati,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni in materia  di  lavori  pubblici,  a  soggetti
          privati in concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
          concessione di servizi, o a societa' di capitali  pubbliche
          o a societa'  miste  pubblico-private  anche  a  prevalente
          capitale privato. 
              2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
          attraverso un contributo non superiore al 75 per cento  del
          costo totale previsto da progetti esecutivi  immediatamente
          realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
          altri  soggetti  che  partecipano  al  finanziamento  degli
          interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
          finanziaria  le  risorse  gia'  stanziate  negli   esercizi
          precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai  finanziamenti
          statali  per  l'edilizia  residenziale   pubblica   possono
          concorrere alla copertura finanziaria della quota a  carico
          dei  soggetti  beneficiari  in  misura  non  superiore   al
          sessanta per cento 
              3. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica,  sentite  la  Conferenza
          dei rettori delle  universita'  italiane  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definite,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  procedure  e  le  modalita'  per   la
          presentazione dei progetti e per l'erogazione dei  relativi
          finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
          ed  efficaci  la  selezione   e   il   monitoraggio   degli
          interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
          modalita' digitali e attraverso  la  informatizzazione  del
          processo edilizio e del progetto con  l'esclusivo  utilizzo
          di strumenti per la rappresentazione digitale del  processo
          costruttivo.  I  progetti  devono  prevedere,  a  pena   di
          inammissibilita', il numero dei  posti  letto  attesi.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono
          individuati i  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  sono
          assegnate   le   relative    risorse,    con    conseguente
          individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti  ai
          singoli progetti 
              4. Gli alloggi e le residenze di cui al  comma 1  hanno
          la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
          di offrire  anche  agli  altri  iscritti  alle  universita'
          servizi  di  supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  e
          attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sentiti  il  Ministro  dei
          lavori pubblici e la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definiti gli standard  minimi  qualitativi
          degli  interventi  per   gli   alloggi   e   le   residenze
          universitarie di cui alla  presente  legge,  nonche'  linee
          guida relative ai parametri tecnici  ed  economici  per  la
          loro realizzazione, anche in deroga alle norme  vigenti  in
          materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
          la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
          finalita'  di  cui  alla  presente   legge.   Resta   ferma
          l'applicazione delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
          decreto  di  cui  al  presente  comma   prevede   parametri
          differenziati   per   gli   interventi   di    manutenzione
          straordinaria,  recupero,  ristrutturazione   e   per   gli
          interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
          tutela dei valori architettonici degli  edifici  esistenti,
          garantendo comunque il  rispetto  delle  esigenze  relative
          alla sicurezza, alla prevenzione antisismica,  alla  tutela
          igienico-sanitaria,  nonche'   alla   tutela   dei   valori
          storico-artistici. Le disposizioni del  decreto  prevalgono
          su quelle dei regolamenti edilizi