Riferimenti normativi:
- Si riporta l'articolo 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, S.O.
n. 10:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
(Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230 «Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 novembre
2005, n. 258, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, le universita' possono procedere
alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o
presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se
ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario, che ricoprono da
almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla
base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate
ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale,
ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
in esito a procedure competitive finalizzate al
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori,
da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione
europea o da altre organizzazioni internazionali.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama, della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per
il settore per il quale e' proposta la chiamata, da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo
parere. Non e' richiesto il parere della commissione di cui
al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con
proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita'
di servizio e di valutazioni di merito.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 20, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 127 «Riordino del Consiglio nazionale
delle ricerche (C.N.R.)», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 giugno 2003, n. 129:
Art. 20 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono
partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.
2.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per leassunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con
contratto a tempo determinato per specifici progetti di
ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non
superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri, con documentata produzione scientifica di
eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di
ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in
istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette
ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e'
rapportato a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una
eventuale integrazione in considerazione della natura
temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai
sensi del presente articolo, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come
ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i
livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di
ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo,
previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree
scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attivita'
richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto
ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari,
con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
selezione per il livello iniziale occorre essere in
possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attivita' di ricerca presso universita' o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo
le cadenze indicate nel piano triennale.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 297, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024», pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, S.O, n. 310:
«(Omissis)
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e di personale
tecnico-amministrativo delle universita', in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali, al fine di favorire il
graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al
rapporto tra il numero dei docenti e del personale
tecnico-amministrativo delle universita' e quello degli
studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori
universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono
riservate esclusivamente alle procedure di cui
all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con
vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del
2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate
con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a
valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della
didattica, della ricerca e della terza missione. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i criteri di
riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo
conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli
atenei nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR)
e nella valutazione delle politiche di reclutamento;
b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali in ragione
delle specifiche attivita' svolte nonche' al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Con il decreto di ripartizione del
fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui
alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonche' i
principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione delle risorse al personale in ragione
della partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al
secondo periodo;
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303,
S.O.:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10. Comma abrogato dall'art. 51, comma 5, L.
27 dicembre 1997, n. 449.».
- Si riportano gli articoli 1 e 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
- Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco
Severi» - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
«Enrico Fermi»;
n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»;
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal
1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta'
dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia'
corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al
precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia'
effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai
medesimi enti.»
«Art. 16 (Riconoscimento e valorizzazione del merito
eccezionale). - 1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro
vigilante, possono assumere per chiamata diretta con
inquadramento fino al massimo livello contrattuale del
personale di ricerca definito dal consiglio di
amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica
negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con
contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per
cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite
del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per
concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate
ulteriori a cio' appositamente destinate.
3. La valutazione del merito eccezionale per la
chiamata diretta e' effettuata da apposite commissioni
nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un
minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del
settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione
per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo'
essere superiore ad un anno dalla data di nomina.
L'incarico di componente delle commissioni e' consentito
solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle
commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di
presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci
degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a
carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non
aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare
alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche
risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui
al comma 2 dell'articolo 9.».
- Si riporta l'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 maggio
2010, n. 122, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei
revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al
comma 1 restano in carica sei anni e non possono essere
nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un
organo cessano dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il Presidente o il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato.
3. All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia
sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato
all'articolo 10.
4. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, previo sorteggio, sono individuati due
componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre
anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni.
Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in
carica cinque anni.».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati», pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti
dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma
del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche
derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte
nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede
esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a
personale incluso nelle predette graduatorie nazionali.
Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di
insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non
superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi
di insegnamento non sono comunque conferibili al personale
in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente,
in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di
esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le
funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo
quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del
presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e'
altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4,
comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.».
- Si riporta l'articolo 22-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo», convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O.:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali). - 1. A decorrere dall'anno 2017,
gli istituti superiori musicali non statali e le accademie
non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e
5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, sono oggetto di graduali processi di
statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse
di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b),
c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti
locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi
e degli immobili e si fanno carico delle situazioni
debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle
istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi
di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei
limiti massimi del personale in servizio alla data del
24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con
contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale
inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il decreto di cui al precedente
periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
statale, e' adottato assumendo quali criteri la verifica
delle modalita' utilizzate per la selezione del predetto
personale, prevedendo ove necessario il superamento di
specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita'
maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno
tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e
la valutazione di titoli accademici e professionali.
Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei
limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora
disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto
decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del
terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il
personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in
servizio alla data del 1° dicembre 2020.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del
presente articolo e' istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con uno stanziamento di
7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more delcompletamento di ciascun processo di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al
comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento
ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2
milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a
11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a
14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di
31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti
individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel
2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti
individuali e' determinato in proporzione all'importo
complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo
restando l'importo individuale di 3.000 euro».».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Borse di studio per l'accesso
all'universita'). - 1. In attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono
definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in
deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7,
del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al
riparto di cui al periodo precedente le province autonome
di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota
di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e provvedono alle finalita' del presente
articolo secondo il rispettivo ordinamento.
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.».
- Si riporta l'articolo 3, del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21 «Norme per la definizione dei
percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
7 febbraio 2008, n. 32, come modificato dalla presente
legge.
«Art. 3 (Percorsi di orientamento). - 1. I percorsi di
orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente
opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra
questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e
le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella
formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie
conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i
diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire
almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare,
anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola
secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso
della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando
gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso
della scuola secondaria di secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono
essere coinvolti nella predisposizione delle prove di
selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere
previsti interventi orientativi di professori universitari,
ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.».
- Si riportano gli articoli 16, 18 e 24 della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica e' effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma
puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.»
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1; (93)
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al
comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla
scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei
professori associati. La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale individuati con apposito regolamento
di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18,
comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse
necessarie in caso di esito positivo della procedura di
valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito
dell'ateneo.
5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie
risorse nella propria programmazione, nei limiti delle
risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al
comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali
casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una
prova didattica nell'ambito del settore scientifico
disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita'
e' computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato,
alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'.
All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello
stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22,
secondo periodo.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 99, della legge
15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», pubblicata in Gazzetta Ufficiale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 113 del 17-05-1997
- Suppl. Ordinario n. 98, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
99. Abrogato.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle
classi di laurea). - 1. In attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo,
al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di
studio e la formazione di profili professionali innovativi,
una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere
riservata ad attivita' affini o integrative, comunque
relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti
disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali
attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi
di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o
altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di
conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo
culturale e professionale identificato dal corso di
studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con
i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare
la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di
interdisciplinarita' di cui al comma 1.
2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari, in riferimento a quanto
disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta
formativa universitaria nel territorio delle regioni
dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016,
il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
autorizzare la presentazione di proposte di nuova
istituzione dei corsi di studio connessi al citato
ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini
ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio
dall'anno accademico 2022/2023.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 16, della legge
4 novembre 2005, n. 230 «Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 novembre
2005, n. 258, S.O. Cosi' come modificato dalla presente
legge di conversione.
«Art. 1. - Omissis
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento
nelle varie forme previste, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle
varie forme previste. Le ore di didattica per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei gruppi e dei
settori scientifico-disciplinari e del rapporto
docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con
regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Ai professori a tempo
pieno e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva
nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in relazione
agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e
gestionale, oggetto di specifico incarico, nonche' in
relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le
modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.
Omissis.».
Comma 6- octies
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al
master universitario di secondo livello o al contratto di
ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o
livello di inquadramento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione
della procedura di selezione. In caso di mancata
stipulazione del contratto, per i tre anni successivi
l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione
per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato.
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto,
4. I contratti di cui al comma 3, possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e) . La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
5 -bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. abrogato.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
dei contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98.».
- Si riportano i testi degli articoli 18 e 29 della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis. Abrogato.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
«Art. 29 (Norme transitorie e finali). - 1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le
universita' possono avviare esclusivamente le procedure
previste dal presente titolo.
2. Le universita' continuano ad avvalersi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di assunzione in servizio, fino
alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18,
comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo e'
inserito il seguente: «Si procede altresi' direttamente al
sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori
ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli
di professore associato e ordinario possono comunque essere
destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino al termine del periodo di durata
dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo 1, comma 6,
della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel
caso di idoneita' conseguita all'esito delle procedure di
valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il
bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il
decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in
mancanza dei quali quest'ultimo puo' essere chiamato da
altre universita', ferma restando per l'universita' che ha
indetto il bando la possibilita' di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, possono
essere stipulati, con le modalita' previste dal medesimo
articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro, con decreto
adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede
alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro
distribuzione su base regionale anche al fine di
riequilibrare l'offerta formativa in relazione al
fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di
riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo,
dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti:
«o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano
risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di
ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca e il Consiglio
universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto
periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle
seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori
di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneita'
conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e'
equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di
durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1, comma 6,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005,
n. 230. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con
decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui
all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si
applica esclusivamente ai ricercatori a tempo
indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo
1958, n. 311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente
legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o
equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di
ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di
cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e
indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a
quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca
con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea
ovvero di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo
le parole: «e le relative indennita'» sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
collocamento a riposo, la carica di presidente o di
componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino
al compimento del settantesimo anno di eta'».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione
di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia
provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi
ed esperti in servizio all'estero di cui al citato
articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente a tale settore, e' integralmente composta ai
sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una
quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di
ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento
all'assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6,
comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono indicati criteri e
modalita' per l'attuazione del presente comma con
riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei
e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo
onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di ricerca e di docenza nelle universita' italiane,
il servizio prestato e' riconosciuto per i due terzi ai
fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a
carico del richiedente, ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro
340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
19 ottobre 1999, n. 370.
21.
22. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel
limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011
mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere
derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 400, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
Omissis.«
400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca e la competitivita' del sistema universitario
italiano a livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20
milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a
decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le
finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - Omissis.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il
31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 238 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020,
n. 128, S.O.:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall' articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le
universita' delle risorse di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le
finalita' di cui al presente comma il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021. (748)
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non
utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della
ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e
enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione
Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con
proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e
natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti
di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all' articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per
l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni
di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al
secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono
essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione
minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini
dell'am-missione al finanziamento dei PRIN, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
comma.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta
dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema
universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021,
di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di
200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi entro il
31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento,
sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli
enti pubblici di ricerca di cui all' articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all' articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'
articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga
alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017,
n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la
realizzazione dei progetti internazionali di cui all'
articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All' articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole «di cui all'articolo 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono aggiunte le
seguenti «e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun
anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per
l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. «.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e di personale
tecnico-amministrativo delle universita', in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali, al fine di favorire il
graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al
rapporto tra il numero dei docenti e del personale
tecnico-amministrativo delle universita' e quello degli
studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori
universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono
riservate esclusivamente alle procedure di cui
all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con
vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del
2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate
con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a
valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della
didattica, della ricerca e della terza missione. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i criteri di
riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo
conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli
atenei nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR)
e nella valutazione delle politiche di reclutamento;
b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali in ragione
delle specifiche attivita' svolte nonche' al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Con il decreto di ripartizione del
fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui
alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonche' i
principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione delle risorse al personale in ragione
della partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al
secondo periodo;
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.:
«Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che
abbiano conseguito presso le universita' non italiane il
titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione
accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda
diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli
attestanti le attivita' di ricerca e dei lavori compiuti
presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto,
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di
dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di
specializzazione e di perfezionamento scientifico post
laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980,
n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i
propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per
il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso
di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta, anche se per titolo diverso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge
30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 22 (Assegni di ricerca). - 1. Le universita', le
istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico
e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di
attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del
Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico
e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono
rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in
ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo
svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non
consente di conferire assegni di durata annuale. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente
articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque
essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo
in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata
legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno non
e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea,
laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con
borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e
comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per
il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in
materia di astensione obbligatoria per maternita', le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in
materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche'
con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con
il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 «Istituzione
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255:
«Art. 6 (Norme transitorie). - 1. In prima applicazione
del presente decreto e' costituito, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri
piu' il presidente, di cui uno designato dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile, uno designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, uno designato congiuntamente dagli
organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato
congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e
Poseidon. E' altresi' nominato, con le procedure previste
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e
lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di
organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino
della rete scientifica secondo i principi di cui
all'articolo 5, comma 5, nonche' di amministrazione,
contabilita' e finanza, che sottopone al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei
regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori
dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del
Poseidon.
3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro
mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro
nomina un commissario con l'incarico di completare la
redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del
comitato decaduto non possono far parte del consiglio
direttivo dell'INGV.
4. A seguito dell'approvazione definitiva dei
regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui
al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il
presidente e i componenti del comitato assumono
rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del
consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al
comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al
comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV.
I membri designati dagli organi direttivi dell'ING,
dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon,
decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN
dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di
insediamento del presidente e del consiglio direttivo:
a) e' istituito l'INGV;
b) e' soppresso l'ING;
c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalita'
giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;
d) il patrimonio e il personale dei predetti enti
diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto
previsto al comma 9;
e) il personale e i beni mobili e immobili in uso
all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonche' le
attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono
trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto
previsto al comma 9;
f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di
ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e);
g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per
concorrere all'attivita' dei gruppi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), in servizio al 1° aprile 1999, e'
mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il
trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di
lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento
dell'istituto;
h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia
come regolamenti dell'INGV;
i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi
dei predetti enti e istituti;
l) e' soppresso il Consiglio nazionale geofisico
(CONAG).
5. Fino alla data di insediamento del consiglio
direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi
direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le
deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data
di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR,
l'organico del CNR e' ridotto del numero di unita'
trasferite all'INGV.
6. Per il presidente e i membri che costituiscono in
prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro
anni del mandato sono computati a partire dalla data dei
rispettivi decreti di nomina.
7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i
ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al
comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano
sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi
continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le
disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti,
trattamento economico, incompatibilita', stato giuridico,
verifiche e attivita' di ricerca presso organismi
internazionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonche' ogni disposizione
successiva applicabile ai professori e ricercatori
universitari.
8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti
in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio
vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa
determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, che comunque non possono determinare un
peggioramento del trattamento complessivo per il personale
di cui al presente comma, il predetto trattamento resta
disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto per il personale
tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori.
9. Il personale in servizio a tempo indeterminato
presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha
facolta' di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I
geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori
in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere
chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui
trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e
senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di
professore e ricercatore universitario nei settori
scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e
vulcanologia dall'Universita' di Napoli o da altre
universita'. Il personale tecnico-amministrativo
dell'Osservatorio vesuviano puo' essere trasferito, con il
consenso dell'Universita' di Napoli o di altre universita'
e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei
predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno
specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo, definiscono le modalita' e i
termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli
dell'universita'.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i rettori delle universita' e
il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione
di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori
universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o
presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano
comunicazione relativa al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui
all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per
attivita' che richiedano particolari professionalita' e che
siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa
autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
della funzione pubblica, puo' bandire concorsi pubblici per
l'assunzione di personale di ricerca scientifica e
tecnologica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
destinati alla promozione dello sviluppo professionale di
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'
e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure
selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo
livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei
limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al
secondo periodo. I componenti delle commissioni per le
procedure selettive di cui alla presente lettera sono
scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione
nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di
riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca
possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro,
ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo, anche
le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi
di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al
secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad
esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo
livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016,
n. 276:
«Art. 11 (Mobilita', prima destinazione, congedi e
portabilita' dei progetti di ricerca). - 1. L'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale
dell'obbligo di permanenza nella sede di prima
destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di
tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi
congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e
tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o
Laboratori esteri, nonche' presso Istituzioni
internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque
anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso
dal presidente dell'ente di appartenenza, s u motivata
richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo
in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora
l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione
inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di
missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano
a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza le rispettive quote dei contributi
previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla
copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo,
dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante
chiamata diretta di personale in servizio con la medesima
qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel
proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis
possono partecipare anche professori universitari
associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o
primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per
l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
l'universita'.
4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente
interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e
di collaborazione internazionale nonche' dell'attinenza
della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al
Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o
definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di
progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di
appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile,
previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente
di ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge
30 novembre 1989, n. 398» Norme in materia di borse di
studio universitarie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1989, n. 291:
«Art. 1 (Borse di studio universitarie). - 1. Le
universita' e gli istituti di istruzione universitaria
conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti
dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca e per i
corsi di perfezionamento all'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge
14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma
possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche
o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente
realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
altri soggetti che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti
statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico
dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi