4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati
nella comunicazione della Commissione europea
dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi
prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione,
anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella
costruzione e nella gestione degli interventi
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al
comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una
commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati
al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la
concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di
cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4
dell'articolo 16 della stessa legge possono essere
utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari,
gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2
dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con
le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono
essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni
o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e
anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche
di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto
di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a
condizione che permanga la destinazione delle opere alle
finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte
delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei fondi per l'edilizia universitaria di cui
all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.».
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate
sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli
enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con
riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati
restano ferme le disposizioni di cui al comma 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.».