(parte 3)

           	
				
 
              4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi  individuati
          nella    comunicazione    della     Commissione     europea
          dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti  nel
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  sono  promossi
          prioritariamente la  ristrutturazione,  la  trasformazione,
          anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
          e l'acquisto di strutture  ed  immobili  esistenti  con  la
          finalita' di perseguire elevati standard  ambientali  nella
          costruzione e nella gestione degli interventi 
              5. Gli enti  di  cui  al  comma 1  elaborano  specifici
          progetti per la realizzazione degli  interventi  entro  tre
          mesi   dall'emanazione    del    decreto    di    cui    al
          comma 4. All'istruttoria   dei   progetti   provvede    una
          commissione istituita presso il Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  nominata  dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in modo da  assicurare  la  rappresentanza  paritetica  del
          predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante  dal
          funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  per  un
          importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi  di
          cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
          dal medesimo comma. Il Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica    e    tecnologica,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua  i
          progetti  ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e procede alla ripartizione  dei  fondi
          con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
          il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
          di avanzamento dei lavori secondo i tempi  e  le  modalita'
          previsti nei progetti. Il piano prevede anche le  modalita'
          di revoca dei finanziamenti concessi nel caso  in  cui  non
          siano state rispettate le scadenze  previste  nei  progetti
          presentati per  il  cofinanziamento  e  l'assegnazione  dei
          finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva 
              6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
          di cui alla presente legge sono prioritariamente  destinati
          al soddisfacimento delle esigenze degli studenti  capaci  e
          meritevoli  privi  di  mezzi  sulla  base  dei  criteri  di
          valutazione  della  condizione  economica  e   del   merito
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  emanato  ai  sensi  dell'articolo 4  della  legge
          2 dicembre 1991, n. 390. 
              7. Qualora  in  singole  regioni  o  province   risulti
          esaurita la graduatoria degli idonei nel  concorso  per  la
          concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore  di
          cui agli articoli 8  e  16  della  legge  2 dicembre  1991,
          n. 390,  le  risorse  del   fondo   di   cui   al   comma 4
          dell'articolo 16  della   stessa   legge   possono   essere
          utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli
          interventi di cui al comma 1 del presente articolo. 
              8. Per tenere conto  delle  specifiche  esigenze  degli
          alloggi e delle residenze per  gli  studenti  universitari,
          gli   interventi   finanziati,   ai   sensi   del   comma 2
          dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991,  n. 390,  con
          le  risorse   regionali   disponibili   per   i   programmi
          pluriennali per l'edilizia residenziale  pubblica,  possono
          essere effettuati, ai  sensi  dell'articolo 4  della  legge
          17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle  regioni
          o tramite gli organismi regionali  di  cui  al  comma 1,  e
          anche in deroga alle norme e alle caratteristiche  tecniche
          di cui agli articoli 42 e 43  della  legge  5 agosto  1978,
          n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto
          di  cui  al  comma 4  del  presente  articolo  e  sempre  a
          condizione che permanga la destinazione  delle  opere  alle
          finalita' della presente legge. Resta ferma  l'applicazione
          delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte
          delle competenti autorita' regionali. 
              9. Il comma 4 dell'articolo 18 della  legge  2 dicembre
          1991, n. 390, e' abrogato. 
              10. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 60 miliardi  annue  per  il  triennio
          2000-2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dei   fondi   per   l'edilizia   universitaria    di    cui
          all'articolo 7,  comma 8,  della  legge  22 dicembre  1986,
          n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
          l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.». 
            -   Si   riporta   il   comma 1   dell'articolo 12    del
          decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98  «Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazz.
          Uff. 6 luglio 2011, n. 155 convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e  censimento
          di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
          le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate
          sia  in  forma  diretta  sia  indiretta,  da  parte   delle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del
          comma 3  dell'articolo 1  della  legge  31 dicembre   2009,
          n. 196, con l'esclusione  degli  enti  territoriali,  degli
          enti previdenziali e  degli  enti  del  servizio  sanitario
          nazionale, nonche' del Ministero degli  affari  esteri  con
          riferimento  ai  beni  immobili  ubicati  all'estero,  sono
          subordinate  alla   verifica   del   rispetto   dei   saldi
          strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Per gli  enti  previdenziali  pubblici  e  privati
          restano  ferme  le  disposizioni   di   cui   al   comma 15
          dell'articolo 8 del decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.».