Art. 15 
 
       Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL 
 
  1. Al fine di potenziare le funzioni di  coordinamento  della  rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono  inseriti
i seguenti: 
    «4-bis.  A  decorrere  dall'anno  2022  la   dotazione   organica
dell'ANPAL vigente alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di
personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale,  un
dirigente  di  livello  dirigenziale  non  generale   e   40   unita'
appartenenti (( all'Area III, posizione economica )) F1.  L'ANPAL  e'
autorizzata, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  e  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ad  assumere,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale
di cui al primo periodo. Il contingente di personale di  livello  non
dirigenziale e' assunto  tramite  l'avvio  di  procedure  concorsuali
pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti. 
    4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale  di  cui  al
comma 4-bis e' autorizzata una  spesa  pari  ad  euro  1.283.627  per
l'anno 2022 (( e ad )) euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E',
altresi', autorizzata, per  l'anno  2022,  una  spesa  pari  ad  euro
100.000  per  l'espletamento  delle  relative  procedure  concorsuali
pubbliche. 
    4-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'attuazione
del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari  del
bilancio  dell'ANPAL,  con  corrispondente  utilizzo  delle   entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, (( n. 236 ))».