Art. 15
Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL
1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti
i seguenti:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica
dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di
personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un
dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unita'
appartenenti (( all'Area III, posizione economica )) F1. L'ANPAL e'
autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale
di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non
dirigenziale e' assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.
4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al
comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per
l'anno 2022 (( e ad )) euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E',
altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro
100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali
pubbliche.
4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del
bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, (( n. 236 ))».