(( Art. 15-ter
Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di consentire all'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli
interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio
dell'Autorita' garante", posto alle dipendenze dell'Autorita'
garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorita' garante e'
vincolato dal segreto d'ufficio»;
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e'
costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un
posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto
Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio dell'Autorita' garante, nei limiti della relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzato
ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica
rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo
precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le
prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere
dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad
euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse
trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. ))