(( Art. 15-ter 
 
Disposizioni  concernenti  l'Ufficio   dell'Autorita'   garante   per
                     l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. Al fine di consentire all'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti  e  degli
interessi delle persone di  minore  eta',  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio  2011,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  E'  istituito   l'Ufficio   dell'Autorita'   garante   per
l'infanzia  e   l'adolescenza,   di   seguito   denominato   "Ufficio
dell'Autorita'  garante",  posto   alle   dipendenze   dell'Autorita'
garante.  Il  personale  dell'Ufficio   dell'Autorita'   garante   e'
vincolato dal segreto d'ufficio»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
       «Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  un
apposito ruolo del personale dipendente  dell'Ufficio  dell'Autorita'
garante,  al  quale  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni sullo stato giuridico ed economico del  personale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle  di  cui  alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica  e'
costituita da due posti di  livello  dirigenziale  non  generale,  un
posto di livello dirigenziale generale e venti  unita'  di  personale
non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4  di  categoria  B,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso». 
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 1 dell'articolo 5-bis della  legge  12  luglio  2011,  n.  112,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  e'  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. In fase  di  prima  attuazione,  il
personale dipendente a tempo indeterminato proveniente  dal  comparto
Ministeri o  appartenente  ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in
servizio presso l'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli
dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  nei  limiti  della   relativa
dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante  e'  autorizzato
ad assumere personale non  dirigenziale  di  categoria  A,  posizione
economica F1, con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  nel
biennio 2022-2023, nei limiti  dei  posti  della  dotazione  organica
rimasti  vacanti  all'esito  della  procedura  di  cui   al   periodo
precedente.  Per  la  corresponsione  dei  compensi  dovuti  per   le
prestazioni di lavoro straordinario  al  personale  non  dirigenziale
dell'Ufficio dell'Autorita' garante e' autorizzata una spesa pari  ad
euro 65.799 per l'anno 2022 e  ad  euro  131.597  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e  2,  pari  ad
euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   1.000.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  a  valere  sulle   risorse
trasferite  nel  2022  sul  proprio  bilancio   autonomo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
     c) quanto a euro 2.242.940 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per    esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. ))