(( Art. 16-bis
Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e
dei generi sottoposti a regime di monopolio
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3 unita'».
2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,
di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo'
conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o
piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro
447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))