(( Art. 16-bis 
 
Riorganizzazione e rafforzamento  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
  monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci  e
  dei generi sottoposti a regime di monopolio 
 
  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
    «1-quater. La dotazione organica dei dirigenti  di  prima  fascia
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3 unita'». 
  2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole:  «l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,
di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   puo'
conferire, a valere sulle facolta' assunzionali  disponibili,  uno  o
piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui  due
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo  19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad  euro
430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023,
l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  provvede  nell'ambito  degli
ordinari   stanziamenti   del   proprio   bilancio   autonomo.   Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno  2022  e  a  euro
447.970  a   decorrere   dall'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))