(( Art. 16-ter
Rafforzamento della capacita' amministrativa
del Ministero della difesa
1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del
personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica
amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR,
al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi
di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha
acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre 2027 gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione organica del Ministero della difesa possono essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del
medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e comunque nel limite massimo di tre unita' ulteriori.
2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis:
1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo anno»;
2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al
ruolo normale-comparto aeronavale»;
b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» e' sostituita
dalla seguente: «secondo». ))