(( Art. 16-quater
Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo
del territorio, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze di
prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e di eventuali
iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle
frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa
cattolica nell'anno 2025, e' autorizzata l'assunzione di un
contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si
provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di
esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ยช serie speciale, n. 9 del 31
gennaio 2020.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle
cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis
e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non
inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i
requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data
dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando
l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai
corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del
concorso di cui al comma 1.
3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
4. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e
logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla
qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del
presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui
all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo
periodo, del presente articolo. ))