Art. 17
Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e
rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per
la giustizia minorile e di comunita', nonche' autorizzazione
all'assunzione
1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
esterna e per garantire la piena operativita' degli uffici
territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunita' (( del Ministero della giustizia )), la dotazione organica
dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e'
incrementata di 11 unita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di
euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di
euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere
dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata di 1.092 unita' di personale del comparto funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica F1 e
197 unita' dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 (( per l'anno 2022 e )) di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unita' di
personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti
all'Area III, posizione economica F1, e 197 unita' appartenenti
all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile
e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi
oneri sostenuti.
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022. 7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente
articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843
per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e
2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240
annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
(( ed euro )) 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. - 3-quater.
(Omissis).
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di
Giustizia). - 1. - 4-bis. (Omissis).
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il
regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato.
6. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».