Art. 17 
 
Misure   di   potenziamento   dell'esecuzione   penale   esterna    e
  rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione  per
  la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  nonche'  autorizzazione
  all'assunzione 
 
  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per  l'esecuzione  penale
esterna  e  per  garantire  la  piena   operativita'   degli   uffici
territoriali  del  Dipartimento  per  la  Giustizia  minorile  e   di
comunita' (( del Ministero della giustizia )), la dotazione  organica
dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna  e'
incrementata di 11 unita'. A tale fine e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno  2023,  di
euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674  per  ciascuno
degli anni 2028  e  2029  e  di  euro  1.154.273  annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata  di  1.092  unita'  di  personale  del  comparto   funzioni
centrali, di cui 895 unita' dell'Area III, posizione economica  F1  e
197 unita' dell'Area II, posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 (( per l'anno  2022  e  ))  di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero  della
giustizia e' autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, le procedure  concorsuali  finalizzate  all'assunzione,
con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  con
decorrenza 1°  luglio  2022,  del  citato  contingente  di  personale
dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
   4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a  quanto
disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
e in data  non  anteriore  al  1°  novembre  2022,  1.092  unita'  di
personale amministrativo non dirigenziale, di  cui  895  appartenenti
all'Area III, posizione  economica  F1,  e  197  unita'  appartenenti
all'Area II,  posizione  economica  F2,  mediante  l'espletamento  di
procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
scorrimento delle graduatorie in corso  di  validita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia  minorile
e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.  L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle  assunzioni,  i  dati  concernenti  le  unita'   di   personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti  commi  e  i  relativi
oneri sostenuti. 
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le  dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non
dirigenziale,  indicate  nel  regolamento   di   organizzazione   del
Ministero della giustizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3
e 4 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000  per  l'anno  2022.  7.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del  presente
articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022,  a  euro  47.791.843
per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,  a  euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e  a  euro  47.902.240
annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede: 
    a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; 
    b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029
(( ed euro )) 30.402.240 annui a decorrere dall'anno  2030,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021 n. 234. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. - 3-quater.
          (Omissis). 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi  dell'articolo 6,  comma 4. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. - 7. (Omissis).». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 5,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose),  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          29 dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 35 (Rafforzamento  organizzativo  in  materia  di
          Giustizia). - 1. - 4-bis. (Omissis). 
              5. Al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto  dai
          commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e fino al  30 giugno  2022,  il
          regolamento   di   organizzazione   del   Ministero   della
          giustizia, ivi  incluso  quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.
          Sullo stesso regolamento il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. 
              6. - 7. (Omissis).». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 607,  della
          legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              607.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).».