(( Art. 17-bis 
 
Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e  della  sicurezza
  pubblica ed  economico-finanziaria  e  per  la  lotta  attiva  agli
  incendi boschivi, per  la  rideterminazione  degli  organici  delle
  Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
  nonche' autorizzazione all'assunzione 
 
  1. Al fine di potenziare gli interventi  di  tutela  dell'ordine  e
della  sicurezza   pubblica   ed   economico-finanziaria   e   quelli
finalizzati  alla  lotta   attiva   agli   incendi   boschivi,   sono
rideterminati gli  organici  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, all'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 961 e' sostituito dal seguente: 
      «961. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito, per l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies,  961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025,  62  milioni  di
euro per l'anno 2026, 68,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno  2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e'  destinato  alle
relative spese di funzionamento»; 
    b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti: 
      «961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato: 
        a) la tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge; 
        b) la tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge; 
        c) alla tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico  superiore  e
medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)"; 
        d) le modifiche alle  dotazioni  organiche  previste  per  le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e  di  vice  questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  di  cui  al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui  e'  conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il  piano  programmatico  pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero  7),
del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  con  decreto  del
Ministro dell'interno  20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da  adottare  ai  sensi  del  primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi',  il  complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c). 
      961-ter.  Per  le  esigenze  di  potenziamento  degli  organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 800: 
          1) al comma 1,  la  parola:  "4.204"  e'  sostituita  dalla
seguente: "4.537"; 
          2) al comma 4, la  parola:  "60.617"  e'  sostituita  dalla
seguente: "60.653"; 
        b) all'articolo 666, comma 3, la parola:  "ventinovesimo"  e'
sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo"; 
        c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 823. (Organici dei generali e dei  colonnelli).  - 1.
Le  dotazioni  organiche  complessive  per  i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
          a) generali di corpo d'armata: 11; 
          b) generali di divisione: 29; 
          c) generali di brigata: 96; 
          d) colonnelli: 538»; 
        d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro I della tabella 4 e' sostituito  dallo  specchio  B  del
quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente
legge; 
        e) dopo lo specchio  B  del  quadro  I  della  tabella  4  e'
inserito lo specchio B-bis del  quadro  I  della  tabella  4  di  cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge; 
        f) lo specchio C del quadro I della tabella 4  e'  sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato  14
annesso alla presente legge; 
        g) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,  dopo  lo
specchio A del quadro II della tabella  4  e'  inserito  lo  specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui  all'allegato  15  annesso
alla presente legge; 
        h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e'  sostituito
dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16
annesso alla presente legge; 
        i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio  B  del
quadro III della tabella  4  di  cui  all'allegato  17  annesso  alla
presente legge; 
        l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di  cui  all'allegato
18 annesso alla presente legge; 
        m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al  31  dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio  A-bis)  e  quadro
III (specchio B). 
          3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino  al  31  dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,  quadro  I  (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)"; 
        n) al comma 1 dell'articolo 828: 
          1) al primo periodo, la  parola:  "duecentosettantaquattro"
e' sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove"; 
          2) alla lettera g), la parola: "139"  e'  sostituita  dalla
seguente: "244"; 
          3)  alla  lettera  i),  la  parola:  "sessantaquattro"   e'
sostituita dalla seguente: "ottantaquattro"; 
        o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente: 
        «Art. 828-bis (Contingente per la  tutela  agroalimentare). -
1.  E'  costituito  un  contingente  di   personale   dell'Arma   dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del  Comando  carabinieri
per la tutela  agroalimentare  di  cui  all'articolo  174-bis,  comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
          a) generali di brigata: 0; 
          b) colonnelli: 0; 
          c) tenenti colonnelli: 0; 
          d) maggiori: 0; 
          e) capitani: 0; 
          f) ufficiali inferiori: 0; 
          g) ispettori: 34; 
          h) sovrintendenti: 0; 
          i) appuntati e carabinieri: 16». 
      961-quater. Per le esigenze  di  potenziamento  degli  organici
della Guardia di finanza: 
        a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la  tabella
1a di cui alla  tabella  11.1  allegata  al  decreto  legislativo  27
dicembre 2019,  n.  172,  e'  sostituita  dalla  tabella  1a  di  cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge; 
        b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla  tabella  1
di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge; 
        c) all'articolo 36, comma  41,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al primo periodo, la parola: «2027» e' sostituita  dalla
seguente: «2029»; 
          2) al terzo periodo, la parola: «2027» e' sostituita  dalla
seguente: «2023»; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024  al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita'"; 
        d) alla tabella 4 allegata al decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1)  alla  colonna  5,  «Specialita'  Amministrazione»,   il
numero: «5» e' sostituito dal seguente: «6»; 
          2) alla colonna «Organico», il numero: «258» e'  sostituito
dal seguente: «297»; 
        e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
          «1-ter. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'». 
      961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo  30
ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni  organiche  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  e'  sostituita  dalla  tabella  A   di   cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge. 
      961-sexies. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione,
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza
pubblica  ed  economico-finanziaria,  di  contrasto  delle  attivita'
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio
e controllo delle frontiere,  connessi,  tra  l'altro,  all'emergenza
umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina e  allo  svolgimento  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica
nell'anno  2025,  oltreche'  per  implementare   l'efficienza   degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto  delle  misure  recate  dai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e  961-quinquies,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  703  del   codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di  un
contingente massimo  di  complessive  1.574  unita'  delle  Forze  di
polizia, negli anni dal 2022 al  2055,  in  aggiunta  alle  ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del
1° settembre di ciascun anno, secondo la  ripartizione  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  961-septies.  Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di   soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi: 
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  di  un  contingente  massimo  di  95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei  direttivi
che espletano funzioni  tecnico-professionali,  a  decorrere  dal  15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di: 
      1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo  iniziale  dei  direttivi
tecnico-professionali; 
      2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo  iniziale  dei  direttivi
tecnico-professionali; 
      3) 28 unita' per l'anno  2024,  di  cui  13  unita'  nel  ruolo
iniziale dei direttivi  tecnico-professionali,  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  8  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile  del  fuoco  e  2  unita'  nel  ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      5) 13 unita' per  l'anno  2026,  di  cui  7  unita'  nel  ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e  6  unita'  nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      6)  7  unita'  per  l'anno  2029  nel  ruolo   iniziale   degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile  del  fuoco  e  4  unita'  nel  ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
      8) 20 unita' per l'anno  2032,  di  cui  15  unita'  nel  ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel  ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco; 
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica  dei  rispettivi  ruoli  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,   e'
incrementata di un numero corrispondente di unita'; 
    c) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), la copertura dei  posti  portati  in  aumento  nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di  aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e  di
sommozzatore vigile del  fuoco  avviene,  prioritariamente,  mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34  e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    d) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  c)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista  di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del  fuoco  puo'
avvenire  mediante  procedura  selettiva  interna,  ai  sensi   degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco; 
    e) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente  comma,  avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo  35  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria,  con  le  decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),   di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco». 
  3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a  21,  di  cui  all'allegato  1-bis
annesso al presente decreto. ))