(( Art. 17-bis
Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli
incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' autorizzazione all'assunzione
1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli
finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono
rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, all'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 961 e' sostituito dal seguente:
«961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies
e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro
per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di
euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non
superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle
relative spese di funzionamento»;
b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:
«961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di
qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e
medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a
decorrere dal 31 dicembre 2025)";
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le
qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore
aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate
gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al
comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale
adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7),
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del
Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico
pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo
periodo della presente lettera e' riportato, altresi', il complesso
delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),
b) e c).
961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: "4.204" e' sostituita dalla
seguente: "4.537";
2) al comma 4, la parola: "60.617" e' sostituita dalla
seguente: "60.653";
b) all'articolo 666, comma 3, la parola: "ventinovesimo" e'
sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";
c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente:
«Art. 823. (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1.
Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e
colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 96;
d) colonnelli: 538»;
d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro I della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del
quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente
legge;
e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e'
inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui
all'allegato 13 annesso alla presente legge;
f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14
annesso alla presente legge;
g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo
specchio A del quadro II della tabella 4 e' inserito lo specchio
A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso
alla presente legge;
h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16
annesso alla presente legge;
i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio
B del quadro III della tabella 4 e' sostituito dallo specchio B del
quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla
presente legge;
l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e' sostituito
dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato
18 annesso alla presente legge;
m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro
III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre
2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)";
n) al comma 1 dell'articolo 828:
1) al primo periodo, la parola: "duecentosettantaquattro"
e' sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";
2) alla lettera g), la parola: "139" e' sostituita dalla
seguente: "244";
3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" e'
sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente:
«Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 50 unita', da collocare in soprannumero
rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma
2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16».
961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici
della Guardia di finanza:
a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella
1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1a di cui
all'allegato 19 annesso alla presente legge;
b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e' sostituita dalla tabella 1
di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, la parola: «2027» e' sostituita dalla
seguente: «2029»;
2) al terzo periodo, la parola: «2027» e' sostituita dalla
seguente: «2023»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al
2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma e' pari
a due unita'";
d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla colonna 5, «Specialita' Amministrazione», il
numero: «5» e' sostituito dal seguente: «6»;
2) alla colonna «Organico», il numero: «258» e' sostituito
dal seguente: «297»;
e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'».
961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di
polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui
all'allegato 21 annesso alla presente legge.
961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione,
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita'
criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio
e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza
umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica
nell'anno 2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli
istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai
commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di
polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del
1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95
unita', di cui 65 unita' nei ruoli iniziali del personale che espleta
funzioni specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi
che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15
novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 961, per un numero massimo di:
1) 9 unita' per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
2) 8 unita' per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi
tecnico-professionali;
3) 28 unita' per l'anno 2024, di cui 13 unita' nel ruolo
iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita' nel ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel ruolo
iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unita' nel
ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
6) 7 unita' per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita' nel ruolo iniziale
dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita' nel ruolo
iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
8) 20 unita' per l'anno 2032, di cui 15 unita' nel ruolo
iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita' nel ruolo
iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di un numero corrispondente di unita';
c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui
alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella
dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di
sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante
concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e
52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla
lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di
aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli
articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica,
l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene
mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e'
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
complessive 15 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco».
3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis
annesso al presente decreto. ))