(( Art. 17-ter
Misure per la funzionalita'
dell'amministrazione della giustizia
1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonche' di
garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari, anche per
quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi
scoperture di organico, puo', fino al 31 dicembre 2023, assumere con
contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.200
unita' complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei
ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione
economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio
2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria;
c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente
lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono
equiparati a tale servizio i periodi:
1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5) di attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici
giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da
quelle indicate nei punti precedenti.
2. Le unita' di personale assunte con le procedure di cui al comma
1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione
avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in
sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta
organica dei singoli uffici.
3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a
decorrere dall'anno 2023.
4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a: «e
123» sono sostituite dalla seguente: «120».
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, e' prorogata sino al 31
dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 e'
autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. ))