(( Art. 17-ter 
 
                     Misure per la funzionalita' 
                dell'amministrazione della giustizia 
 
  1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il  ricorso  ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita'  acquisita  dal
personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'  di
garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari,  anche  per
quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  e  di  far  fronte  alle  gravi
scoperture di organico, puo', fino al 31 dicembre 2023, assumere  con
contratto a tempo indeterminato, in  numero  non  superiore  a  1.200
unita' complessive, personale non  dirigenziale,  da  inquadrare  nei
ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione
economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti in servizio, successivamente alla data del  30  maggio
2022, con contratto a  tempo  determinato,  presso  l'amministrazione
giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; 
    b) sia stato reclutato a tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime  attivita'  svolte,  con   procedure   selettive   pubbliche
espletate dall'amministrazione giudiziaria; 
    c)   abbia   maturato   alle   dipendenze    dell'amministrazione
giudiziaria almeno tre anni  di  servizio,  anche  non  continuativi,
negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla  presente
lettera, per coloro  che  abbiano  maturato  almeno  dodici  mesi  di
servizio  alle  dipendenze  dell'amministrazione  giudiziaria,   sono
equiparati a tale servizio i periodi: 
      1) di perfezionamento di cui all'articolo  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
      2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
      3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini  presso  l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da  340
a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini  presso  l'ufficio
per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio
formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1,  comma  1121,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
      5) di attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici
giudiziari, attestate dai capi  degli  uffici  medesimi,  diversa  da
quelle indicate nei punti precedenti. 
  2. Le unita' di personale assunte con le procedure di cui al  comma
1 sono assegnate, con immissione  in  ruolo  non  antecedente  al  1°
gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30
maggio 2022. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  35,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'assunzione
avviene,  nei  limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  anche   in
sovrannumero, riassorbibile con le successive  vacanze,  rispetto  ai
posti previsti per il profilo di operatore giudiziario  nella  pianta
organica dei singoli uffici. 
  3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la  spesa  di  euro  43.189.188  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
  4. All'articolo  1,  comma  858,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a:  «e
123» sono sostituite dalla seguente: «120». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188  annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  prorogata  sino  al  31
dicembre 2022  la  durata  dei  contratti  a  tempo  determinato  del
personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021. 
  7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  6  e'
autorizzata la spesa di  euro  4.564.854  per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. ))