Art. 2
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare
le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-bis e' inserito il seguente:
«Art. 35-ter. (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e
nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi
pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede
mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, (( n. 56, di
seguito denominato )) "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila
il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi (( dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto )) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando (( un indirizzo di posta elettronica certificata o un
domicilio digitale )) a lui intestato al quale intende ricevere ogni
comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi
inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio,
unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere (( effettuata )) esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e
2-nonies, del (( codice dell'amministrazione digitale, di cui al ))
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale
comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al (( regolamento (UE) 2016/679
)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile 2016, e
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al ))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste
dai bandi di concorso.
(( 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico
del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale. ))
3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle
amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la pubblicazione dei
bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. (( L'utilizzo del Portale e' esteso a )) Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di
utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il
31 ottobre 2022, con decreto del (( Ministro per la pubblica
amministrazione )), adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. Il Portale unico del reclutamento (( di cui all'articolo 35-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del
presente articolo )), e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere
dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, (( del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 )) e dalle autorita'
amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime
amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di
assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113.
3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale (( di cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo )), gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli
atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul
medesimo Portale.
5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.».
6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
commi 8 e 9 sono abrogati.
7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei
principi della parita' di genere, attraverso il Portale (( di cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi' la
partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza, tra cui anche specialisti in
psicologia del lavoro e risorse umane )). Fino alla predetta data, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di
cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, (( sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante
sorteggio tra i soggetti )) in possesso di requisiti di comprovata
professionalita' e competenza. Gli elenchi sono formati dalle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che
assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialita'
dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e
dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma,
i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire
l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al
presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e
quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019,
n. 56 e' abrogato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Ambito della disciplina). - Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 1. Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche:
«Art. 1. Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche
Omissis.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo,
oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato
articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se
due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184, recante «Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - Omissis.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
«Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 2, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - Omissis.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-quinquies
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 123:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto
del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs
n. 267 del 2000) ).
Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al
comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo
svolgimento delle proprie procedure selettive, possono
rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e
avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto
di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 10, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
Omissis.
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998) ).
Omissis.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
Omissis.».