Art. 2 
 
         Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare 
     le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-bis e' inserito il seguente: 
    «Art.  35-ter.   (Portale   unico   del   reclutamento).   -   1.
L'assunzione   a   tempo   determinato    e    indeterminato    nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  e
nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi
pubblici orientati alla massima partecipazione  ai  quali  si  accede
mediante registrazione nel Portale unico  del  reclutamento,  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,  ((  n.  56,  di
seguito   denominato   ))   "Portale",   disponibile    all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 
    2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato  compila
il  proprio  curriculum  vitae,  completo  di  tutte  le  generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi (( dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto )) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
indicando (( un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  un
domicilio digitale )) a lui intestato al quale intende ricevere  ogni
comunicazione relativa alla procedura cui  intende  partecipare,  ivi
inclusa  quella  relativa  all'eventuale  assunzione   in   servizio,
unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale  e'
gratuita e puo' essere (( effettuata  ))  esclusivamente  mediante  i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi  2-quater  e
2-nonies, del (( codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  ))
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  L'iscrizione  al  Portale
comporta il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al (( regolamento  (UE)  2016/679
)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile  2016,  e
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al  ))
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto  delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il  possesso
dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o  richieste
dai bandi di concorso. 
    (( 2-bis. A  decorrere  dall'anno  2023  la  pubblicazione  delle
procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale  unico
del reclutamento esonera le amministrazioni  pubbliche,  inclusi  gli
enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni  pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale. )) 
    3. Le informazioni necessarie per  l'iscrizione  al  Portale,  le
modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello  stesso  da  parte  delle
amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la  pubblicazione  dei
bandi di  concorso  sono  definite  entro  il  31  ottobre  2022  con
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione. Per i  reclutamenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, i protocolli tengono  conto  delle  specificita'  dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183. 
    4. (( L'utilizzo del Portale e'  esteso  a  ))  Regioni  ed  enti
locali per le rispettive selezioni  di  personale.  Le  modalita'  di
utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite,  entro  il
31 ottobre  2022,  con  decreto  del  ((  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione )), adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita'  del  personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo  lo  schema  predisposto
dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Portale  garantisce
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  tali  procedure  da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto  e  organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo  parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 
    6. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Il Portale unico del reclutamento (( di cui all'articolo  35-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma  1  del
presente articolo )), e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a  decorrere
dalla medesima data, puo'  essere  utilizzato  dalle  amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2,  ((  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  165  del  2001   ))   e   dalle   autorita'
amministrative  indipendenti.  Dal  1°  novembre  2022  le   medesime
amministrazioni utilizzano il  Portale  per  tutte  le  procedure  di
assunzione a tempo determinato e indeterminato.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. 
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul  Portale  ((  di  cui
all'articolo  35-ter  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,
introdotto dal comma 1 del presente  articolo  )),  gli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del ((  regolamento  di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.
184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.  33,  si  intendono  assolti  mediante  pubblicazione,  da   parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata  l'istanza  di  accesso  agli
atti o di accesso civico generalizzato, di  un  apposito  avviso  sul
medesimo Portale. 
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,  comma  7,  della
legge 19 giugno 2019, n. 56.». 
  6. All'articolo 247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi 8 e 9 sono abrogati. 
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto  dei
principi della parita' di genere, attraverso il  Portale  ((  di  cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi'  la
partecipazione di soggetti in possesso  di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  ed  esperienza,  tra  cui  anche   specialisti   in
psicologia del lavoro e risorse umane )). Fino alla predetta data, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della  Commissione  per  l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  nomina  i  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei
concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure  selettive  di
cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, (( sulla  base  di  elenchi  di  nominativi  scelti  mediante
sorteggio tra i soggetti )) in possesso di  requisiti  di  comprovata
professionalita'  e  competenza.  Gli  elenchi  sono  formati   dalle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che
assicurano il rispetto del principio di trasparenza  e  imparzialita'
dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni  e
dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma,
i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  relativi  all'autorizzazione  a  rivestire
l'incarico di commissario  nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente,  in  dieci  e
quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno  2019,
n. 56 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1,  comma 2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Ambito della disciplina). - Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n. 300. Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1,  comma 4,  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»,    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 1. Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche: 
              «Art. 1. Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche 
              Omissis. 
              4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e  2  per
          le  finalita'  ivi  previste,  le  amministrazioni,  previa
          verifica di cui al comma 1, possono svolgere  le  procedure
          concorsuali  relative  al  reclutamento  di  personale  con
          contratto di lavoro a tempo  determinato  per  l'attuazione
          dei progetti  del  PNRR  mediante  le  modalita'  digitali,
          decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  prevedendo,
          oltre alla valutazione  dei  titoli  ai  sensi  del  citato
          articolo 10, lo svolgimento della sola  prova  scritta.  Se
          due  o  piu'  candidati   ottengono   pari   punteggio,   a
          conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli  e
          delle prove  di  esame,  e'  preferito  il  candidato  piu'
          giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3,  comma 7,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di  concorso  per  il
          reclutamento del personale di cui al  presente  comma  sono
          pubblicati come documenti in formato aperto ed  organizzati
          in una base di dati ricercabile in ogni campo  sul  portale
          del reclutamento  di  cui  all'articolo 3,  comma 7,  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56.». 
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  12 aprile
          2006, n. 184, recante «Disciplina in materia di accesso  ai
          documenti amministrativi»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,  comma 5,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33  «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - Omissis. 
              5. Fatti salvi i casi  di  pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo 5-bis,   comma 2,   e'    tenuta    a    dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
              «Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 2,  del
          decreto legislativo  27 ottobre  2009,  n. 150  «Attuazione
          della  legge   4 marzo   2009,   n. 15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
          degli OIV). - Omissis. 
              2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
          del  Portale  del  reclutamento  di   cui   all'articolo 3,
          comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma 3-quinquies
          del  decreto-legge  31 agosto  2013,  n. 101  «Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 123: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Omissis. 
              3-quinquies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014, il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo
          2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,   si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale   25 luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici.   Le    amministrazioni    pubbliche    di    cui
          all'articolo 35, comma 4, del  citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel  rispetto
          del regime delle assunzioni a tempo indeterminato  previsto
          dalla normativa vigente, possono  assumere  personale  solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  16 aprile  2013,
          n. 70. 
              Omissis.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 5,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs  n. 29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e  poi  dall'art. 22
          del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs.  n. 29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274,  comma 1,  lett.  aa)  del  d.lgs
          n. 267 del 2000) ). 
              Omissis. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo 4,
          comma 3-quinquies,  del   decreto-legge   31 agosto   2013,
          n. 101,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di  cui  al
          comma 4, le  restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo
          svolgimento  delle  proprie  procedure  selettive,  possono
          rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   e
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  Progetto
          di   Riqualificazione   delle   Pubbliche   Amministrazioni
          (RIPAM). Tale  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
          Capo  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  la  presiede,
          dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
          gli ordinamenti del personale e  l'analisi  dei  costi  del
          lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          dal Capo del Dipartimento per le  politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo 53,  comma 10,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              Omissis. 
              «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di   impieghi   e
          incarichi  (Art. 58  del  d.lgs.  n. 29  del   1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge  n. 358  del
          1993,  convertito  dalla  legge  n. 448   del   1993,   poi
          dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del  1995,  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche'  dall'art. 16
          del d.lgs n. 387 del 1998) ). 
              Omissis. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              Omissis.».