Art. 3 
 
               Riforma delle procedure di reclutamento 
            del personale delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e'  inserito
il seguente: 
     «Art. 35-quater. (Procedimento per  l'assunzione  del  personale
non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, (( ed  esclusi  quelli  relativi  al
personale di cui all'articolo 3, )) prevedono: 
       a)  l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,  anche  a
contenuto  teorico-pratico,  e  di  una  prova  orale,   comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ((  ai
sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di  esame  sono  finalizzate  ad
accertare il possesso delle competenze,  intese  come  insieme  delle
conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che  svolgono  tali  compiti,  che  devono
essere specificate nel bando e definite in maniera  coerente  con  la
natura dell'impiego, ovvero  delle  abilita'  residue  nel  caso  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12  marzo  1999,
n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le  prove  di  esame
danno   particolare   rilievo   all'accertamento   delle    capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle  attitudini  )).
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza (( e  la  profondita'  ))
della valutazione delle competenze definite nel bando con  l'esigenza
di assicurare tempi  rapidi  e  certi  di  svolgimento  del  concorso
orientati ai principi espressi nel comma 2; 
      b)  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
      c) che le prove di esame possano essere precedute da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  e  ((  possano  ))  riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando; 
      d) che i contenuti di ciascuna prova siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso  la  stessa  amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui  all'articolo
1, comma 1, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68  )).  Le  predette
amministrazioni possono prevedere  che  nella  predisposizione  delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione  delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
      e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
      f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi
i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non  superiore  a
un terzo, alla formazione del punteggio finale. 
    2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure  compensative  per  lo  svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge  8
ottobre  2010,  n.  170  )).  Nelle  selezioni  non  contestuali   le
amministrazioni assicurano comunque la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono  essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis.  In  relazione  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze  di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse  al  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  di  formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione  triennale  rinnovabile.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in  800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. )) 
  2. (( All'articolo 10 del )) decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((,  n.  76
)), i commi 1, 2, 3, 4, (( 5, 6 e 7 )) sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  (( 3-bis. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99-bis, primo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 
    b) all'articolo 155,  primo  comma,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53». 
  3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  3-quater. All'articolo 34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, al comma  2,  le  parole:  «quindici  giorni»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al  comma
4, le parole: «entro quarantacinque  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro venti giorni». )) 
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  (( 4-bis. All'articolo 20, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4-ter. A decorrere dall'anno  2022,  per  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi
rinnovi contrattuali, la spesa di personale  conseguente  ai  rinnovi
dei  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro,   riferita   alla
corresponsione  degli  arretrati  di  competenza   delle   annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali  emolumenti,  non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia  di  cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. )) 
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle  medesime   disposizioni,   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  acquisite  le  proposte  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  specifiche
linee guida.». 
  6. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle  disposizioni  del
(( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994,  n.  487,  nel  rispetto  delle  misure  introdotte  dal
presente articolo e dei seguenti criteri: 
     a)  raccolta  organica  delle  disposizioni  regolamentari   che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa  alla  nuova
disciplina di livello primario; 
    b) semplificazione e coordinamento, sotto il  profilo  formale  e
sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,   assicurando
l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la  chiarezza  e  la
semplicita' della disciplina; 
    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020,  n.  77,  dal  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
di ogni altra disposizione incompatibile con  quelle  introdotte  dal
presente decreto. 
  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  il  Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   puo'   aggiornare   i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni  di
sicurezza  ((,  nel  rispetto   dei   principi   di   adeguatezza   e
proporzionalita' )). 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 38,  comma 3,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 38 (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29  del  1993,  come
          modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998) ). 
              Omissis. 
              3. Sino  all'adozione  di  una  regolamentazione  della
          materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
          titoli di studio  esteri,  aventi  valore  ufficiale  nello
          Stato  in  cui  sono  stati  conseguiti,  ai   fini   della
          partecipazione   ai   concorsi   pubblici   destinati    al
          reclutamento di personale dipendente,  con  esclusione  dei
          concorsi per il personale  docente  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, provvede la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previo
          parere conforme del Ministero  dell'istruzione  ovvero  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
          presentano  domanda  di  riconoscimento   del   titolo   di
          ammissione al concorso ai  sensi  del  primo  periodo  sono
          ammessi  a  partecipare  con  riserva.  La  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di  cui
          al presente comma solo  nei  confronti  dei  vincitori  del
          concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza,  di  dare
          comunicazione     dell'avvenuta     pubblicazione     della
          graduatoria,   entro   quindici   giorni,   al    Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca  ovvero  al   Ministero
          dell'istruzione. 
              3.1. Per i fini previsti  dagli  articoli  3  e  4  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 luglio  2009,  n. 189,  e  per  le  selezioni
          pubbliche di personale non  dipendente,  al  riconoscimento
          del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di
          cui  al  comma 3  del  presente  articolo,   il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  indipendentemente  dalla
          cittadinanza posseduta, anche per i  titoli  conseguiti  in
          Paesi diversi da quelli  firmatari  della  Convenzione  sul
          riconoscimento    dei    titoli    di    studio    relativi
          all'insegnamento superiore nella Regione europea,  fatta  a
          Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della  legge
          11 luglio 2002, n. 148. 
              3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del
          valore legale ai titoli di formazione superiore esteri,  ai
          dottorati di ricerca esteri e ai titoli  accademici  esteri
          conseguiti nel settore  artistico,  musicale  e  coreutico,
          indipendentemente dalla cittadinanza posseduta,  provvedono
          le istituzioni di formazione superiore  italiane  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n. 148,  anche
          per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi  diversi  da   quelli
          firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei  titoli
          di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
          europea, fatta a Lisbona l'11 aprile  1997,  ratificata  ai
          sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento
          accademico produce gli effetti  legali  del  corrispondente
          titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici  per
          l'accesso al pubblico impiego. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo 99-bis,  comma 1  e
          dell'articolo 155,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica    5 gennaio    1967,     n. 18     «Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri», come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica).  -  I
          requisiti per la partecipazione al concorso  di  ammissione
          alla  carriera  diplomatica,  nonche'   le   modalita'   di
          svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
          commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento  da
          emanare ai sensi  dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,
          sentito  il  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica  per  la  parte   relativa   ai
          requisiti per la partecipazione al concorso  connessi  agli
          studi universitari. Fra le materie di  esame  sono  incluse
          almeno due lingue straniere.  Fra  i  titoli  a  cui  viene
          attribuita particolare rilevanza ai  fini  del  superamento
          del concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di  titoli
          universitari post-laurea e di master universitari di  primo
          e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a  livello  di
          funzionario    gia'    svolta     presso     organizzazioni
          internazionali. Accanto alle prove miranti  a  valutare  le
          conoscenze  accademiche  dei  candidati,   il   regolamento
          dispone prove attitudinali,  che  mettano  in  evidenza  la
          capacita'   dei   candidati   di   affrontare   l'attivita'
          diplomatica.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
              Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
          15 per cento dei  posti  e'  riservato  ai  dipendenti  del
          Ministero  degli   affari   esteri   inquadrati   nell'area
          funzionale C, in possesso del titolo  di  studio  richiesto
          per l'ammissione alla carriera  diplomatica  e  con  almeno
          cinque anni di effettivo servizio  nella  predetta  area  o
          nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
          posti riservati,  non  utilizzati  a  favore  di  candidati
          interni, sono conferiti agli idonei.» 
              «Art. 155 (Requisiti e modalita' per  l'assunzione).  -
          Possono  essere  assunti  a  contratto  coloro  che   siano
          effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese  dove
          ha sede l'ufficio presso  cui  prestare  servizio,  abbiano
          compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'   e   siano   di
          costituzione fisica idonea all'espletamento delle  mansioni
          per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
          cui  all'articolo 153  si  prescinde  dal  requisito  della
          residenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di    cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 6   e
          dell'articolo 34-bis, commi  2  e  4,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs  n. 29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e  poi  dall'art. 22
          del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs.  n. 29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274,  comma 1,  lett.  aa)  del  d.lgs
          n. 267 del 2000) ). 
              Omissis. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della  legge  1° febbraio  1989,  n. 53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.» 
              «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale). - Omissis. 
              2. La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all'  articolo 34,  comma 3,
          provvedono,  entro  otto  giorni  dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni. Entro otto giorni  dal  ricevimento  della
          predetta comunicazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto     dall'articolo 34,      comma 2. A      seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
              Omissis. 
              4. Le  amministrazioni,  entro   venti   giorni   dalla
          ricezione della comunicazione di cui al  comma 1  da  parte
          del Dipartimento della funzione pubblica  direttamente  per
          le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici  non
          economici  nazionali,  comprese  le  universita',   e   per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              Omissis.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 20,  comma 2,  del
          decreto legislativo  25 maggio  2017,  n. 75  «Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s)  e  z),  della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
          amministrazioni pubbliche, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              Omissis. 
              2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
          bandire, in coerenza con il piano triennale dei  fabbisogni
          di  cui  all'articolo 6,  comma 2,  e  ferma  restando   la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore  della  legge  n. 124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato,  alla  data  del  31 dicembre  2024,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1, 1-bis  e
          2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 «Misure urgenti di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi» convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019 n. 58: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi  previsti  dalla  legge  30 dicembre
          2018,  n. 145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento    accessorio    del    personale    di     cui
          all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione,  per
          garantire  l'invarianza  del   valore   medio   pro-capite,
          riferito all'anno 2018, del  fondo  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche'  delle  risorse  per  remunerare   gli
          incarichi   di   posizione   organizzativa,   prendendo   a
          riferimento come base di calcolo il personale  in  servizio
          al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento    accessorio    del    personale    di     cui
          all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione,  per
          garantire  l'invarianza  del  valore  medio   pro   capite,
          riferito all'anno 2018, del  fondo  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche'  delle  risorse  per  remunerare   gli
          incarichi   di   posizione   organizzativa,   prendendo   a
          riferimento come base di calcolo il personale  in  servizio
          al 31 dicembre 2018. 
              Omissis. 
              3. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo 32  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  al  solo  fine   di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui  all'articolo 23,  comma 2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 17,  comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              Omissis.». 
            - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio
          1994, n. 487, recante  «Norme  sull'accesso  agli  impieghi
          nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. 
            -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo 10-bis   del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021 n. 87: 
              «Art. 10-bis (Disciplina del potere  di  ordinanza  del
          Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio
          nazionale e per la adozione di  linee  guida  e  protocolli
          connessi alla pandemia di COVID-19).  -  1. Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 32  della  legge  23 dicembre
          1978, n. 833, a decorrere dal  1° aprile  2022  e  fino  al
          31 dicembre 2022, in  conseguenza  della  cessazione  dello
          stato   di   emergenza   e   in   relazione   all'andamento
          epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto  dei
          principi di adeguatezza e di proporzionalita', con  propria
          ordinanza: 
              a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o
          d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle  province
          autonome,  puo'  adottare  e  aggiornare  linee   guida   e
          protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
          servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; 
              b) sentiti i  Ministri  competenti  per  materia,  puo'
          introdurre limitazioni agli spostamenti da e per  l'estero,
          nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
          spostamenti.».