Art. 3
Riforma delle procedure di reclutamento
del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e' inserito
il seguente:
«Art. 35-quater. (Procedimento per l'assunzione del personale
non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, (( ed esclusi quelli relativi al
personale di cui all'articolo 3, )) prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (( ai
sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad
accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle
conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono
essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la
natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame
danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini )).
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza (( e la profondita' ))
della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza
di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso
orientati ai principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di
preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti
specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, e (( possano )) riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle
singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso la stessa amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 )). Le predette
amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi
i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a
un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza,
l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino
l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate,
anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 )). Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione
del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
(( 1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di
celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione
sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita'
connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione
superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula
con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca. ))
2. (( All'articolo 10 del )) decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((, n. 76
)), i commi 1, 2, 3, 4, (( 5, 6 e 7 )) sono abrogati.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
(( 3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».
3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al comma
4, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro venti giorni». ))
4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
(( 4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi
rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla
corresponsione degli arretrati di competenza delle annualita'
precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non
rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui
ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. ))
5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica
amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche
linee guida.».
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del
(( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal
presente articolo e dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova
disciplina di livello primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando
l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la
semplicita' della disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal
presente decreto.
7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, puo' aggiornare i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di
sicurezza ((, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita' )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998) ).
Omissis.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della
materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello
Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo
parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del
Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
presentano domanda di riconoscimento del titolo di
ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui
al presente comma solo nei confronti dei vincitori del
concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero
dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero
dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni
pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento
del titolo di studio provvede, con le medesime modalita' di
cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero
dell'universita' e della ricerca, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in
Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge
11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del
valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai
dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri
conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico,
indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono
le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi
dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli
firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai
sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento
accademico produce gli effetti legali del corrispondente
titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per
l'accesso al pubblico impiego.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 99-bis, comma 1 e
dell'articolo 155, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I
requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione
alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di
svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per la parte relativa ai
requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse
almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento
del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli
universitari post-laurea e di master universitari di primo
e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a livello di
funzionario gia' svolta presso organizzazioni
internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le
conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento
dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la
capacita' dei candidati di affrontare l'attivita'
diplomatica. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del
Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o
nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati
interni, sono conferiti agli idonei.»
«Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). -
Possono essere assunti a contratto coloro che siano
effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove
ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di
costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni
per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della
residenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 6 e
dell'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs
n. 267 del 2000) ).
Omissis.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - Omissis.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
Omissis.
4. Le amministrazioni, entro venti giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte
del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per
le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, come modificato dalla presente
legge:
Omissis.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1, 1-bis e
2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019 n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
Omissis.
3. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021 n. 87:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio
nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia di COVID-19). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al
31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza e in relazione all'andamento
epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e di proporzionalita', con propria
ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o
d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e
protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo'
introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero,
nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.».