Art. 4
Aggiornamento dei codici di comportamento
e formazione in tema di etica pubblica
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il codice contiene, altresi', una sezione dedicata al
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di
informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche
al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;
(( b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul
comportamento etico». ))
2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiornato entro il 31 dicembre
2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, (( lettera a) )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 7, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Codice di comportamento). - Omissis.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni
prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo
obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di
trasferimento del personale, le cui durata e intensita'
sono proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento
etico.
Omissis.».