Art. 5 Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere 1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, (( paragrafo 4 )), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parita' di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il (( Dipartimento per le pari opportunita' )), adotta specifiche linee guida.
Riferimenti normativi: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e' pubblicato nella GUUE n. C326 del 26 ottobre 2012.