Art. 5
Rafforzamento dell'impegno
a favore dell'equilibrio di genere
1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della
parita' di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, ((
paragrafo 4 )), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della
Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026, misure che
attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino
svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di
discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da
perseguire ed adottati a parita' di qualifica da ricoprire e di
punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30
settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ((
Dipartimento per le pari opportunita' )), adotta specifiche linee
guida.
Riferimenti normativi:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE), e' pubblicato nella GUUE n. C326 del 26 ottobre
2012.