Art. 6 
 
                   Revisione del quadro normativo 
                     sulla mobilita' orizzontale 
 
  1. (( All'articolo 30 del )) decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
      «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini (( di cui al
comma 1 e )) in ogni caso di avvio  di  procedure  di  mobilita',  le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale ((  corredata
del )) proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.
Dalla presente  disposizione  ((  non  devono  derivare  ))  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      1-quinquies.  Per   il   personale   non   dirigenziale   delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi (( o distacchi sono ))  consentiti  esclusivamente
nel limite del 25 per cento dei posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». 
  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 
  3. Al fine di (( non pregiudicare la propria funzionalita'  )),  le
amministrazioni interessate possono attivare,  fino  al  31  dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia'  in  servizio  a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita'  e  ((  i
soggetti di cui )) all'articolo 30, comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento  conseguito
e della idoneita' alla  specifica  posizione  da  ricoprire.  Non  e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. 
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia». 
   5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi  in  cui  ((  alle
proprie unita' di  personale  impiegate  ))  come  esperti  nazionali
distaccati  presso  l'Unione  europea  non  sono  corrisposte   dalle
istituzioni, organi o agenzie  europei  interessati,  sulla  base  di
intese  con  gli  stessi,  le  indennita'  di   soggiorno,   comunque
denominate, previste dalla disciplina  dell'Unione  europea,  possono
corrispondere al predetto personale,  per  il  periodo  di  effettiva
assegnazione  come  esperti  nazionali  distaccati,  una   indennita'
forfettaria  e  omnicomprensiva,  non   pensionabile,   destinata   a
sostenere le spese di soggiorno, di entita' non  superiore  a  quelle
corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine
e' autorizzata la  spesa  di  400.000  euro  per  l'anno  2022  e  di
1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023  che  costituisce  il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al  presente
comma.». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «((
fino al 30 settembre 2022 ))». 
  (( 8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi  e  produttivi,
nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove  dotazioni  organiche  e
dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali,   le   fondazioni
lirico-sinfoniche  possono  prorogare  fino  al  30  giugno  2023   i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019  con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze  contingenti  o
temporanee». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30   (Passaggio   diretto   di   personale    tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13  del  D.Lgs  n. 470  del
          1993  e  poi  dall'art. 18  del  D.Lgs  n. 80  del  1998  e
          successivamente  modificato  dall'art. 20,  comma 2   della
          legge n. 488 del 1999) ). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'articolo 2,  comma 2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
              1.1. Per gli enti locali con un  numero  di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10  per  cento.  La  percentuale  di  cui  al
          comma 1 e'  da  considerare  all'esito  della  mobilita'  e
          riferita alla dotazione organica dell'ente. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022,  ai  fini  di
          cui al comma 1, e in ogni caso di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-quinquies. Per il personale  non  dirigenziale  delle
          amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,  comma 2,   delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma 4,  i  comandi  o  distacchi   sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
              2. Nell'ambito  dei   rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo 2,  comma 2,  i  dipendenti   possono   essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui  all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33,  comma 3,  della  legge  5 febbraio  1992,
          n. 104, e successive modificazioni, con il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un  trasferimento  di  risorse,  si  applica  il
          comma 2.3. 
              2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile  2014,  n. 56. Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4. Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    del
          comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 3,
          comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo 1,  comma 14,   del   decreto-legge   del
          3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 1,
          comma 527,  della   legge   27 dicembre   2006,   n. 296. A
          decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo'
          essere rideterminato ai  sensi  dell'articolo 11,  comma 3,
          lettera  d),  della  legge  31 dicembre  2009,   n. 196. Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo  di  cui  al  comma 2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito   delle   procedure    concorsuali    di    cui
          all'articolo 3, comma 59,  della  legge  24 dicembre  2003,
          n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 3  (Personale  in  regime  di  diritto   pubblico
          (Art. 2, commi 4  e  5  del  D.Lgs  n. 29  del  1993,  come
          sostituiti  dall'art. 2  del  D.Lgs  n. 546  del   1993   e
          successivamente modificati dall'art. 2, comma 2  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998) ). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e  3,
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera diplomatica e della carriera prefettizia,  nonche'
          i dipendenti degli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nelle  materie  contemplate  dall'articolo 1  del   decreto
          legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  17 luglio
          1947, n. 691,  e  dalle  leggi  4 giugno  1985,  n. 281,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  10 ottobre
          1990, n. 287. 
              1-bis. In  deroga  all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2 novembre
          2000,  n. 362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In  deroga  all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori   e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989,  n. 168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge  23 ottobre  1992,
          n. 421.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 32    (Collegamento    con     le     istituzioni
          internazionali,  dell'Unione  europea  e  di  altri  Stati.
          Esperti  nazionali  distaccati).  -  1. Le  amministrazioni
          pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le  esperienze  del
          proprio  personale  presso  le  istituzioni   europee,   le
          organizzazioni  internazionali  nonche'  gli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  gli  Stati  candidati   all'adesione
          all'Unione  e  gli  altri  Stati  con  i   quali   l'Italia
          intrattiene rapporti  di  collaborazione,  ai  sensi  della
          lettera c), al fine di favorire lo  scambio  internazionale
          di   esperienze   amministrative   e   di   rafforzare   il
          collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle
          di  destinazione.  I   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche   possono    essere    destinati    a    prestare
          temporaneamente servizio presso: 
              a) il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio  dell'Unione
          europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
          altri  organi  dell'Unione  europea,  incluse  le  agenzie,
          prioritariamente   in   qualita'   di   esperti   nazionali
          distaccati; 
              b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
          l'Italia aderisce; 
              c) le  amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea,  degli  Stati  candidati  all'adesione
          all'Unione  e  di  altri  Stati  con   i   quali   l'Italia
          intrattiene  rapporti  di  collaborazione,  a  seguito   di
          appositi  accordi  di   reciprocita'   stipulati   tra   le
          amministrazioni  interessate,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari esteri e con la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimenti  della   funzione
          pubblica e per le politiche europee e  il  Ministero  degli
          affari esteri, d'intesa tra loro: 
              a) coordinano la costituzione  di  una  banca  dati  di
          potenziali candidati qualificati dal punto di  vista  delle
          competenze in materia  europea  o  internazionale  e  delle
          conoscenze linguistiche; 
              b)  definiscono,  d'intesa   con   le   amministrazioni
          interessate, le aree di impiego prioritarie  del  personale
          da  distaccare,  con  specifico   riguardo   agli   esperti
          nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; 
              c)   promuovono   la   sensibilizzazione   dei   centri
          decisionali, le  informazioni  relative  ai  posti  vacanti
          nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
          formazione  del  personale,  con  specifico  riguardo  agli
          esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 
              3. Il trattamento  economico  degli  esperti  nazionali
          distaccati puo' essere a carico  delle  amministrazioni  di
          provenienza, di quelle di destinazione o  essere  suddiviso
          tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
          Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
          ente internazionale. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei  casi  in  cui
          alle proprie unita' di  personale  impiegate  come  esperti
          nazionali  distaccati  presso  l'Unione  europea  non  sono
          corrisposte dalle istituzioni,  organi  o  agenzie  europei
          interessati, sulla  base  di  intese  con  gli  stessi,  le
          indennita'  di  soggiorno,  comunque  denominate,  previste
          dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere
          al  predetto  personale,  per  il  periodo   di   effettiva
          assegnazione  come  esperti   nazionali   distaccati,   una
          indennita' forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile,
          destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entita' non
          superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea  per  le
          medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero   degli   esteri   e   della
          cooperazione internazionale la spesa di  400.000  euro  per
          l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro  a  decorrere  dall'anno
          2023 che costituisce il limite di  spesa  per  l'erogazione
          della indennita' di cui al presente comma. 
              4. Il  personale   che   presta   servizio   temporaneo
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
          all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
          posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
          e verticali di  carriera  all'interno  dell'amministrazione
          pubblica.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 495,  della
          legge 27 dicembre  2019,  n. 160  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Omissis. 
              495. Al fine  di  semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della  legge  30 dicembre  2018,
          n. 145,  le  amministrazioni  pubbliche  utilizzatrici  dei
          lavoratori  socialmente  utili   di   cui   all'articolo 2,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  7 agosto
          1997,  n. 280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'   rientranti
          nell'abrogato   articolo 7    del    decreto    legislativo
          1° dicembre 1997, n. 468, e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in deroga, fino  al  30 settembre  2022  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli  assunzionali  previsti  dalla  vigente   normativa
          limitatamente alle  risorse  di  cui  al  comma 497,  primo
          periodo. I lavoratori che alla data  del  31 dicembre  2016
          erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili  ai
          sensi degli articoli 4,  commi  6  e  21,  e  9,  comma 25,
          lettera b),  del  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n. 510,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996,  n. 608,  possono  essere  assunti  dalle   pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 3-bis,  del
          decreto  legislativo  15 giugno  2015   n. 81   «Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di  mansioni,  a  norma  dell'articolo 1,
          comma 7,  della  legge  10 dicembre  2014,  n. 183»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 29  (Esclusioni  e  discipline   specifiche).   -
          Omissis. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
          in  presenza   di   esigenze   contingenti   o   temporanee
          determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche
          che  rendono  necessario  l'impiego  anche   di   ulteriore
          personale artistico  e  tecnico  ovvero,  nel  rispetto  di
          quanto previsto  nel  contratto  collettivo  di  categoria,
          dalla sostituzione di lavoratori  temporaneamente  assenti,
          le fondazioni lirico sinfoniche di cui  all'articolo 1  del
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e  di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di  tradizione  di
          cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i
          soggetti finanziati dal Fondo unico per lo  spettacolo  che
          applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
          fondazioni lirico sinfoniche possono  stipulare,  con  atto
          scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di  lavoro
          a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di  pari
          livello e categoria legale, per una  durata  che  non  puo'
          superare complessivamente, a decorrere dal 1°(gradi) luglio
          2019, fatte salve le  diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche
          all'esito di successive proroghe  o  rinnovi.  Al  fine  di
          salvaguardare i relativi  cicli  lavorativi  e  produttivi,
          nelle  more   dell'approvazione   delle   nuove   dotazioni
          organiche e dell'espletamento delle procedure  concorsuali,
          le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare  fino  al
          30 giugno 2023 i contratti  di  lavoro  stipulati  a  tempo
          determinato  nell'anno  2019  con  personale  artistico   e
          tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee. A
          pena di nullita', il contratto reca l'indicazione  espressa
          della condizione che, ai sensi del presente comma, consente
          l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il  rinnovo.
          Detto incombente e' assolto anche  attraverso  il  puntuale
          riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di
          una  o  piu'  produzioni  artistiche  cui   sia   destinato
          l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro  a
          tempo  determinato.  Fatta  salva  l'obbligatorieta'  della
          forma scritta a pena di nullita',  il  presente  comma  non
          trova applicazione nei confronti dei  lavoratori  impiegati
          nelle   attivita'   stagionali   individuate    ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 2.».