Art. 6
Revisione del quadro normativo
sulla mobilita' orizzontale
1. (( All'articolo 30 del )) decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini (( di cui al
comma 1 e )) in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le
amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una
apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui
all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle
predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale (( corredata
del )) proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.
Dalla presente disposizione (( non devono derivare )) nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70,
comma 4, i comandi (( o distacchi sono )) consentiti esclusivamente
nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli
relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del
31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano gia' attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di (( non pregiudicare la propria funzionalita' )), le
amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia' in servizio a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita' e (( i
soggetti di cui )) all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio
sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per
cento delle vigenti facolta' assunzionali e nell'ambito della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito
e della idoneita' alla specifica posizione da ricoprire. Non e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui (( alle
proprie unita' di personale impiegate )) come esperti nazionali
distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle
istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di
intese con gli stessi, le indennita' di soggiorno, comunque
denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono
corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva
assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennita'
forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a
sostenere le spese di soggiorno, di entita' non superiore a quelle
corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di
1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al presente
comma.».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Al fine di potenziare la capacita' delle amministrazioni
attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il
conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma e'
consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza
nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «((
fino al 30 settembre 2022 ))».
(( 8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi,
nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e
dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni
lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o
temporanee». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999) ). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al
comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e
riferita alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il
comma 2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del
3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo'
essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs
n. 80 del 1998) ). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche'
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del
proprio personale presso le istituzioni europee, le
organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri
dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione
all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della
lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale
di esperienze amministrative e di rafforzare il
collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle
di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie,
prioritariamente in qualita' di esperti nazionali
distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione
all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di
appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione
pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli
affari esteri, d'intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di
potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle
competenze in materia europea o internazionale e delle
conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni
interessate, le aree di impiego prioritarie del personale
da distaccare, con specifico riguardo agli esperti
nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri
decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti
nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
formazione del personale, con specifico riguardo agli
esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali
distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso
tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
ente internazionale.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui
alle proprie unita' di personale impiegate come esperti
nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono
corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei
interessati, sulla base di intese con gli stessi, le
indennita' di soggiorno, comunque denominate, previste
dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere
al predetto personale, per il periodo di effettiva
assegnazione come esperti nazionali distaccati, una
indennita' forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile,
destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entita' non
superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le
medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata sullo stato
di previsione del Ministero degli esteri e della
cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per
l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione
della indennita' di cui al presente comma.
4. Il personale che presta servizio temporaneo
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). -
Omissis.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
in presenza di esigenze contingenti o temporanee
determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche
che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore
personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di
quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,
dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti,
le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di
cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i
soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che
applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto
scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro
a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari
livello e categoria legale, per una durata che non puo'
superare complessivamente, a decorrere dal 1°(gradi) luglio
2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche
all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al fine di
salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi,
nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni
organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali,
le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al
30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo
determinato nell'anno 2019 con personale artistico e
tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee. A
pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa
della condizione che, ai sensi del presente comma, consente
l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.
Detto incombente e' assolto anche attraverso il puntuale
riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di
una o piu' produzioni artistiche cui sia destinato
l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della
forma scritta a pena di nullita', il presente comma non
trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate ai sensi
dell'articolo 21, comma 2.».