Art. 7
Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il 30 aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al
presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono
soppresse;
c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del (( Ministro per la pubblica
amministrazione )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal
Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e
locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole,
quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle
amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da
effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto
di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione
di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle attivita'
operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1,
mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di una Unita' centrale, che
cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed
esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo
dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e
alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri
amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale,
all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione,
nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1. L'amministrazione titolare dell'intervento e' il Dipartimento
della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile
del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma
l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR,
ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e
controllo.»;
(( c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: «adeguato
supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone
e target dei progetti di». ))
2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla (( legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 luglio
2022,» )).
2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse.
2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al
primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili
che alterano in maniera significativa il costo dei materiali
necessari alla realizzazione dell'opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita'
dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali.
2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561
e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma
1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto
dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport che ne
individua i criteri e le modalita' attuative».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Reclutamento di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del
PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e
rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). - 1. Al
fine di attuare gli interventi di digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione
previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguata attivita'
di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento
di milestone e target dei progetti di trasformazione
digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito
contingente massimo di trecentotrentotto unita', nel limite
di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro
28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di
euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in
possesso di specifica ed elevata competenza almeno
triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi
di trasformazione tecnologica e digitale, nonche' di
significativa esperienza almeno triennale in tali materie,
ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione,
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si
applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti la composizione del contingente ed i
compensi degli esperti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - Omissis.
4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano, entro il 30 luglio 2022, al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale
connesse alla carenza delle professionalita' strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui
costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a
riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato l'importo del contributo non utilizzato
nell'esercizio finanziario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 73, comma 1-bis,
dell'allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo», come modificato dalla presente
legge:
«Allegato 1. Codice del processo amministrativo
Omissis.
Art. 73 (Udienza di discussione). - 1. Le parti possono
produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima
dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove
memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti
giorni liberi.
1-bis. Non e' possibile disporre, su istanza di parte,
la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della
trattazione della causa e' disposto solo per casi
eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza,
ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto
presidenziale che dispone il rinvio.
2. Nell'udienza le parti possono discutere
sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in
udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo
il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima
e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 1, lettera
c), numero 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
«Codice dei contratti pubblici»:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
Omissis.
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni,
fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del citato
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46-bis (Finanziamento di organismi sportivi per
la promozione dell'attivita' sportiva di base). - 1. Al
fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e
attivo per tutte le fasce della popolazione, con
particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota
non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' destinata agli organismi sportivi di cui
al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la
realizzazione dell'attivita' sportiva di base in tutto il
territorio nazionale.
2. Fermo restando il riparto dei fondi ordinari
disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui
alcomma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del
presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto
dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport
che ne individua i criteri e le modalita' attuative. Ai
fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport si avvale della societa' Sport e salute
Spa.».