Art. 7 
 
        Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il  30  aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi  di  cui  al
presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo  definiti  con  il
decreto di cui al comma 6.»; 
     b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e»  sono
soppresse; 
     c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Con  decreto  del  ((   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione )) di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  n.
229  del  24  settembre  2021,  residue  e  non  impegnate   pari   a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive  destinate  dal
Sub-investimento 2.2.1  "Assistenza  tecnica  a  livello  centrale  e
locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00  euro,  destinandole,
quanto  a  30  milioni  di  euro  al  conferimento,  da  parte  delle
amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi  professionali  da
effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto
di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla  realizzazione
di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle  attivita'
operative di governance del progetto di  cui  al  medesimo  comma  1,
mediante la realizzazione,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di  una  Unita'  centrale,  che
cessa entro il  31  dicembre  2026,  composta  da  professionisti  ed
esperti reclutati ai sensi  dell'articolo  1,  dedicata  al  raccordo
dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione  dei  tempi  e
alla verifica dei risultati,  alla  raccolta  di  evidenze  su  oneri
amministrativi   rilevati   a   livello   regionale   e    nazionale,
all'elaborazione  di  proposte  di  interventi  di   semplificazione,
nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di  coordinamento  istituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1. L'amministrazione  titolare  dell'intervento  e'  il  Dipartimento
della funzione pubblica quale Amministrazione  centrale  responsabile
del  sub-investimento  2.2.1   della   misura   M1C1;   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione  del  PNRR,
ivi comprese quelle riferite  alla  rendicontazione,  monitoraggio  e
controllo.»; 
      (( c-bis)  all'articolo  10,  comma  1,  le  parole:  «adeguato
supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attivita' di
supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di  milestone
e target dei progetti di». )) 
  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla ((  legge
29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  entro  il  30  luglio
2022,» )). 
  2-bis. All'articolo  73,  comma  1-bis,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse. 
  2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1),  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si interpreta nel senso che tra  le  circostanze  indicate  al
primo periodo sono incluse anche quelle impreviste  ed  imprevedibili
che  alterano  in  maniera  significativa  il  costo  dei   materiali
necessari alla realizzazione dell'opera. 
  2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o  maggiori
oneri  per  la   finanza   pubblica,   la   stazione   appaltante   o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. 
  2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma  561
e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma
1  del  presente  articolo  sono  assegnate  con  ulteriore   decreto
dell'Autorita' di Governo competente  in  materia  di  sport  che  ne
individua i criteri e le modalita' attuative». 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 8  del   decreto
          legislativo  28 agosto   1997,   n. 281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1   e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 10,  comma 1  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»,    convertito,     con
          modificazioni, dalla  legge  6 agosto  2021,  n. 113,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10   (Reclutamento   di   personale   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione  del
          PNRR  per  l'innovazione  e  la  transizione   digitale   e
          rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). -  1. Al
          fine  di  attuare  gli  interventi   di   digitalizzazione,
          innovazione  e  sicurezza  nella  pubblica  amministrazione
          previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguata  attivita'
          di supporto, di verifica e di controllo del  raggiungimento
          di  milestone  e  target  dei  progetti  di  trasformazione
          digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la
          struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione
          digitale, opera, fino  al  31 dicembre  2026,  un  apposito
          contingente massimo di trecentotrentotto unita', nel limite
          di spesa  di  euro  9.334.000  per  l'anno  2021,  di  euro
          28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  di
          euro 18.666.000 per l'anno 2026,  composto  da  esperti  in
          possesso  di  specifica  ed   elevata   competenza   almeno
          triennale nello sviluppo e gestione di  processi  complessi
          di  trasformazione  tecnologica  e  digitale,  nonche'   di
          significativa esperienza almeno triennale in tali  materie,
          ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori
          ruolo o in posizione di comando o altra analoga  posizione,
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente  da
          pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo 1,  comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale  si
          applica la disposizione dell'articolo 17,  comma 14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri sono definiti la composizione del contingente ed i
          compensi degli esperti.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 5,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose»,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          29 dicembre 2021, n. 233, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
          misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - Omissis. 
              4. Al  fine  del  concorso  alla  copertura  dell'onere
          sostenuto dai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti per le assunzioni previste dai commi  1  e  3,  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2026. Le
          predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei
          progetti previsti dal PNRR con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'   ed
          autonomie  locali,  sulla  base  del   monitoraggio   delle
          esigenze assunzionali. A tale  fine  i  comuni  interessati
          comunicano, entro il 30 luglio 2022, al Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale
          connesse alla carenza delle  professionalita'  strettamente
          necessarie all'attuazione  dei  predetti  progetti  il  cui
          costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili
          nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a
          riversare ad apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  l'importo  del  contributo   non   utilizzato
          nell'esercizio finanziario. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 73,  comma 1-bis,
          dell'allegato 1, del  decreto  legislativo  2 luglio  2010,
          n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18 giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo amministrativo», come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Allegato 1. Codice del processo amministrativo 
              Omissis. 
              Art. 73 (Udienza di discussione). - 1. Le parti possono
          produrre documenti fino  a  quaranta  giorni  liberi  prima
          dell'udienza,  memorie  fino  a  trenta  giorni  liberi   e
          presentare  repliche,  ai  nuovi  documenti  e  alle  nuove
          memorie depositate in  vista  dell'udienza,  fino  a  venti
          giorni liberi. 
              1-bis. Non e' possibile disporre, su istanza di  parte,
          la cancellazione della causa dal  ruolo.  Il  rinvio  della
          trattazione  della  causa  e'  disposto   solo   per   casi
          eccezionali, che sono riportati  nel  verbale  di  udienza,
          ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto
          presidenziale che dispone il rinvio. 
              2. Nell'udienza    le    parti    possono     discutere
          sinteticamente. 
              3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
          una questione rilevata d'ufficio, il giudice la  indica  in
          udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo
          il passaggio in decisione, il giudice riserva  quest'ultima
          e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore
          a trenta giorni per il deposito di memorie. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 1, lettera
          c), numero 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016  n. 50
          «Codice dei contratti pubblici»: 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
              Omissis. 
              c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti  condizioni,
          fatto salvo quanto previsto per  gli  appalti  nei  settori
          ordinari dal comma 7: 
              1)  la  necessita'  di  modifica  e'   determinata   da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
              Omissis.». 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo 46-bis  del  citato
          decreto-legge  6 novembre  2021,  n. 152  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n. 233,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46-bis (Finanziamento di organismi  sportivi  per
          la promozione dell'attivita' sportiva  di  base).  -  1. Al
          fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita  sano  e
          attivo  per  tutte  le   fasce   della   popolazione,   con
          particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota
          non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili  di
          cui  all'articolo 1,  comma 561,  della  legge  30 dicembre
          2020, n. 178, e' destinata agli organismi sportivi  di  cui
          al terzo periodo dell'articolo 1,  comma 630,  della  legge
          30 dicembre  2018,  n. 145,  per   la   promozione   e   la
          realizzazione dell'attivita' sportiva di base in  tutto  il
          territorio nazionale. 
              2.  Fermo  restando  il  riparto  dei  fondi   ordinari
          disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto  di  cui
          alcomma 562 dell'articolo 1 della legge  30 dicembre  2020,
          n. 178,  le  risorse  aggiuntive  di  cui  al  comma 1  del
          presente articolo  sono  assegnate  con  ulteriore  decreto
          dell'Autorita' di Governo competente in  materia  di  sport
          che ne individua i criteri e  le  modalita'  attuative.  Ai
          fini  attuativi,  l'Autorita'  di  Governo  competente   in
          materia di sport si avvale della societa'  Sport  e  salute
          Spa.».