Art. 8
Disposizioni per FormezPA
1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di
assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze
assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per
l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di
tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito.
FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le
predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione
delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo
svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le
pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del
comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1,
unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso
dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal
conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere
sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione
alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del
predetto conto corrente di tesoreria centrale.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono
definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresi',
qualora FormezPA non adempia al rimborso (( delle somme )) nei
termini stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime somme
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse
necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere
sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. (( Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate
le modalita' di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione
sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1. ))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176.